Circolare 18/E: adesione al regime 398/91 per Associazioni e Società Sportive, decadenza e conseguenze

La mancata comunicazione alla SIAE di adesione al regime 398/91 non comporta la decadenza dalle agevolazioni da questo previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a condizione di un comportamento concludente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, determinazione dei tributi dovuti in modalità ordinaria nell’ipotesi di decadenza dal regime, a partire dal mese successivo a quello di superamento del plafond.

Niente di nuovo sul fronte occidentale” oseremmo dire. Già perché, almeno su questo punto, gli indirizzi di Agenzia Entrate contenuti nella circolare 18/E dello scorso primo agosto non hanno fatto altro che confermare un solido orientamento. Vediamo quale.

Il regime fiscale disciplinato dalla legge n. 398 del 1991 (che a suo tempo avevamo approfondito QUI) ha stabilito modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Possono aderirvi le associazioni (anche quelle non sportive) e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (perché le lucrative, di fatto, non sono mai esistite) che, nel corso del periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro (prima era 250.000). Detta adesione, vincolante per un quinquennio e valida sino a revoca, obbliga l’associazione/Società Sportiva (oltre agli altri adempimenti):
– a conservare/numerare progressivamente le fatture di acquisto;
– ad annotare entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Registro IVA ex D.M. 11 febbraio 1997 (con queste conseguenze in caso di mancata adozione);
– ad effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
– ad annotare nel Registro di cui sopra, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie;
– ad effettuare pagamenti e/o versamenti, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, tramite conti correnti bancari o postali intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Ai fini IRES il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in 398 viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, ed aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Ai fini IVA, invece, le associazioni e le SSD in 398 applicano (ex art. 9, co. 1, D.P.R. 544/99) “per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali” le disposizioni previste dall’articolo 74, co. 6, del D.P.R 63371972, il quale, agli effetti della determinazione dell’IVA, prevede una detrazione forfettizzata, in via generale, pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (ora per tutte, prima solo per alcune).

Fanno da contraltare a questi adempimenti numerosi esoneri di cui gli aderenti possono beneficiare, in particolare quelli:
– dall’obbligo di tenuta di alcune delle scritture contabili;
– dall’obbligo di fatturazione (tranne alcune eccezioni) e di registrazione;
– dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali;
– dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

Non è dunque un caso che, ricorrendone i presupposti, la stra-grande maggioranza degli Enti Non Profit autorizzati ad applicare questo particolare regime lo faccia di corsa. Vediamo quindi come, e quali siano le condizioni di decadenza oltre che le relative conseguenze.

Come si aderisce al regime 398/91?

L’opzione per l’adesione deve essere comunicata (ex art. 9, co. 2, del DPR n. 544 del 1999), mediante apposito modello, alla SIAE competente in relazione al domicilio fiscale dell’Ente, il tutto prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo disciplinato dalla stessa 398/91.

Che cosa accade se l’Ente ha applicato questo regime in assenza di comunicazione preventiva?

La circolare “mette il dito” proprio lì, confermando che la natura della comunicazione alla SIAE non è “costitutiva” ai fini dell’adesione al rapporto, motivo per il quale, in presenza di un “comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comportala decadenza dal regime agevolativo in esame”. Certo, la mancata comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ex art. 11, D. Lgs. 471/1997), ma il regime 398/91 (ricorrendone tutti gli altri presupposti) resta in ogni caso salvo: mica male, no?

Come si decade dal regime 398/91?

L’Ente decade dal regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991 a far data dal mese successivo a quello in cui supera il limite di incasso dei proventi commerciali, stabilito in 400.000 euro/anno (da computarsi a giorni per i soggetti di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). NB: rientrano nel “plafond previsto per la fruizione del regime fiscale … tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo articolo 88 del medesimo testo unico, relative alle attività commerciali esercitate”, mentre non vanno computate “le plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR”, “l’indennità di preparazione e promozione dell’atleta di cui all’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91” (ex art. 3 della stessa legge n. 398, nonché “i proventi … rientranti nella previsione agevolativa di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999”.

Quali conseguenze in caso di decadenza dal regime 398/91?

Su questo la circolare 18/E, in linea con gli orientamenti precedenti, è assai chiara: al punto 6.5, infatti, precisa che nel caso di superamento del limite di proventi commerciali “il regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991 si applica per tutto il periodo d’imposta in cui è avvenuto il superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro. Con riferimento, invece, all’intero periodo d’imposta successivo, l’ente dovrà applicare, ai fini IRES e IVA, le regole generali, sia con riguardo alla determinazione dell’imposta sia ai fini degli adempimenti fiscali”. In altre parole, pertanto, il regime 398/91 cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato, con conseguente determinazione dei tributi dovuti in modalità ordinaria. N.B.: “qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi”.
Infine, nell’ipotesi di decadenza dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991 a seguito di attività di controllo fiscale, si ritiene che sia possibile, da parte dei verificatori, procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall’associazione o società sportiva dilettantistica al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, sempreché l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo (che non può distribuire utili) sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito, mentre ai fini IVA si ritiene possibile riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti anche nell’ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d’acquisto, sempreché l’ASD/SSD sia comunque in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria la  presenza dei requisiti sostanziali.

Questo, in via generale, il regime 398/91 che emerge dall’ultimo documento di prassi dell’Agenzia Entrate: nelle prossime uscite “cavilleremo” su alcune indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella circolare, come ad esempio la connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime 398/1991 e gli adempimenti necessari per il rispetto dell’obbligo di tracciabilità sulle movimentazioni in contanti …
Credetemi: restate sintonizzati!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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10 commenti

  1. salve,volevo sapere se era possibile ,dato che ho una radio che trasmette in multipiattaforma web/dab/dtt/app cercare pubblicita’,avendo formato un’associazione no profit con codice fiscale,
    grazie!!

    1. Buongiorno. Il reperimento di pubblicità/sponsor è attività esercitabile da parte di un’associazione che può rientrare tra quelle connesse a quelle istituzionali, ma sempre di natura commerciale, sulla quale l’Ente dovrà versare IVA ed imposte alle scadenze e secondo le aliquote prevista dal regime fiscale di riferimento (solitamente, ad oggi, quello individuato dalla L. 398/91), essendo quindi titolare di idonea partita IVA per il corretto trattamento fiscale di queste attività. Le segnalo in proposito un nostro articolo di approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buonasera,
    siamo un APS iscritta al regime del Terzo Settore. Abbiamo da poco aperto la partita iva e dobbiamo emettere la prima fattura. Possiamo aderire alla L. 398/2001 o con l’adesione al RUNTS non è più possibile?
    Grazie

    1. Buongiorno. Il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, del quale fanno parte a pieno titolo anche le APS ex articolo 4 del Decreto Legislativo di riferimento (il 117/2017), diverrà operativo solamente in esito all’istituzione del relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (del quale è stato firmato il decreto istitutivo e sono state individuate le modalità di iscrizione, ma ad oggi formalmente ancora non esiste) nonché del “via libera” della Commissione Europea relativamente alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore. In assenza di queste due condizioni, pertanto, le APS che desiderano oggi esercitare attività rilevanti ai fini commerciali lo possono continuare a fare applicando il regime individuato dalla L. 398/91, che non potranno più applicare solamente in esito al verificarsi delle condizioni di cui sopra. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno,
    un’informazione: se una ASD non ha comunicato con il quadro VO l’opzione per il regime agevolato 398/91 è possibile fare un ravvedimento operoso per poterlo comunicare con dichiarazione integrativa e quadro VO? o conta il comportamento concludente e quindi non devo fare nulla?
    Esempio: ASD costituita nel 2016 e con Modello UNICO 2017 non comunicato quadro V0. Posso farlo ora, mettendolo nella dichiarazione ENC 2018?
    E le sanzioni da versare quali sarebbero?

    1. Buongiorno. A nostro avviso è possibile trasmettere la dichiarazione integrativa compilando l’apposito rigo del quadro VO per comunicare l’opzione. La normativa non è chiara in merito alla tipologia di ravvedimento, motivo per il quale prudenzialmente suggeriamo di versare apposito ravvedimento con codice tributo 8911 per un importo pari a 1/8 della sanzione minima di 250 Euro se la dichiarazione integrativa viene trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno Dott. Bertoletti,
    Siamo una ASD non lucrativa, non riconosciuta, svolgiamo attività motoristica partecipando al campionato regionale karting.
    Desideravo, cortesemente, chiederLe: 1) relativamente all’articolo di cui sopra (circolare 18/E la comunicazione preventiva alla SIAE è comunque condizione indispensabile per non incorrere nella sanzione da 250 a 2000? 2) il rimborso forfettario spese versato al Presidente, ad alcuni collaboratori amministrativi e al direttore sportivo, entro il tetto dei 10.000 può essere erogato senza documento giustificativo di spesa inerente a differenza del rimborso a piè di lista? 3) il biennio per il rinnovo dei membri del consiglio direttivo decorre dalla data di costituzione della ASD o dalla data del verbale di nomina dei membri stessi? 4) E’ necessaria fare e/o avere l’affiliazione all’EAS? 5) E’ necessario per la ns. ASD oltre ad approvarte annualmente il bilancio consuntivo, approvare anche uno preventivo? 6)abbiamo in uso un magazzino come sede operativa (che non coincide con la sede legale) al cui proprietario paghiamo, tramite bonifico bancario, regolarmente il fitto mensile; Le chiedo è necessario avere un regolare contratto d’affitto registrato o basta solamente il rilascio di ricevuta di volta in volta da parte del proprietario? GRAZIE TANTE IN ANTICIPO PER LE RISPOSTE CHE MI DARA’

    1. Buongiorno. 1 – come indicato nell’articolo, “la mancata comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro”. 2 – i rimborsi spese analitici (http://www.tuttononprofit.com/2014/04/rimborsi-spese-e-indennita-chilometriche-per-gli-sportivi-dilettanti.html), in quanto tali, necessitano di pezze giustificative idonee e non rientrano nel novero dei rimborsi sportivi (forfettari) ex lege 342/2000, esenti fino alla soglia di 10000 euro/anno (http://www.tuttononprofit.com/2016/12/chiarimenti-sui-compensi-erogati-dalle-associazioni-sportive-e-dalle-societa-sportive-dilettantistiche.html). 3 – la durata del mandato del consiglio direttivo di una ASD decorre dalla sua formale elezione. 4 – il modello EAS non consiste in un’affiliazione, bensì in una comunicazione obbligatoria (salvo eccezioni): http://www.tuttononprofit.com/2016/03/modello-eas-per-associazioni-ed-enti-non-profit-ecco-tutto-quello-da-sapere.html. 5 – Assolutamente sì. 6 – in caso di locazione di spazi è senza dubbio indispensabile apposito contratto debitamente registrato. Cordialità, Stefano Bertoletti

        1. Buongiorno. Non so se la domanda sia relativa al periodo emergenziale con le relative restrizioni per il contenimento del contagio da coronavirus. Sul punto Le segnalo el FAQ ministeriali: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638. In via generale, comunque, Le segnalo il nostro approfondimento sulle attività commerciali marginali che una ASD/SSD può gestire in regime 398/91: https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-attivita-connesse-associazioni-ssd-398-91.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

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