L’Agenzia delle Entrate, in esito al comunicato ufficiale dello scorso 19 dicembre, ha avviato fino ad oggi la consultazione pubblica della circolare dedicata, in particolare, al nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, fornendo “Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore“.
Il documento si concentra sull’analisi dell’applicazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), come modificato dal D. Lgs. 186/2025, operativo ufficialmente dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025.
La circolare, attesa con grande impazienza da professionisti ed operatori tutti, non è però ancora nella sua versione “ufficiale”, dal momento che tutti gli interessati hanno potuto “inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione“, allo scopo di “permettere all’Agenzia delle entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva“.
Questo è il motivo per cui, pur avendo analizzato con attenzione le linee di indirizzo contenute nella circolare, trattandosi di un testo non definitivo e suscettibile di modifiche, abbiamo scelto di rinviare ogni commento di approfondimento successivamente alla pubblicazione della stessa nella sua versione ufficiale, che sarà quindi oggetto di analisi ad hoc.
PS: è ufficiale la proroga dell’attuale regime di esclusione IVA (in luogo dell’esenzione) “a decorrere dal 1° gennaio 2036“.
Circolare Agenzia Entrate sul Terzo Settore: le finalità
La circolare in consultazione non introduce nuove regole, ma mira a fornire chiarimenti interpretativi e operativi sulle disposizioni fiscali applicabili agli ETS in relazione alle “imposte sui redditi” ed anche alla “qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore“, con l’obiettivo di:
– accompagnare gli enti nella transizione verso il nuovo regime fiscale;
– chiarire i criteri di qualificazione delle attività;
– definire il perimetro della non commercialità e della commercialità;
– fornire indicazioni sulla tassazione ai fini IRES delle varie tipologie di proventi.
La circolare si inserisce in un contesto normativo in forte evoluzione, ed assume particolare rilievo per tutti gli enti iscritti (o in fase di iscrizione) al RUNTS, che forse sarebbe stato meglio avere disponibile nella sua versione ufficiale mesi fa…
Il test di commercialità: nodo centrale della fiscalità ETS
Uno dei temi chiave affrontati dalla circolare riguarda senza dubbio i “test di commercialità” previsti dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore, strumenti indispensabili per stabilire in prima analisi se una data attività possa essere qualificata come commerciale o meno ai fini fiscali, ed in esito per determinare la natura stessa degli Enti, dal momento che “la qualifica fiscale non è statica né determinata esclusivamente dallo statuto, ma dipende dalla concreta operatività dell’ente nel periodo d’imposta“.
La circolare in consultazione di Agenzia Entrate sul regime fiscale del Terzo Settore conferma che:
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un’attività di interesse generale è non commerciale quando è svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivamente sostenuti (ex art. 79 co. 2 del D. Lgs. 117/2017);
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nel confronto tra costi e ricavi rilevano sia i costi diretti sia quelli indiretti imputabili all’attività;
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è ammesso un margine di tolleranza entro il noto limite del 6% (ex art. 79 co. 2-bis del CTS).
Il primo test di commercialità, legittimato in forma unica per tutte le attività di interesse generale tra di loro omogenee ed in ogni caso nell’ipotesi di ricavi annui non superiori a 300.000 euro, assume quindi una funzione centrale non solo nella qualificazione della singola attività, ma anche ai fini del secondo, necessario a determinare la qualifica fiscale (commerciale o non commerciale) dell’Ente stesso, con conseguenze dirette sotto il profilo impositivo.
Qualificazione dei proventi e decommercializzazione ai fini IRES
Direttamente collegata agli esiti dei test di commercialità è dunque la qualificazione dei proventi percepiti dagli ETS, siano essi APS, ODV, Società di mutuo soccorso o Enti filantropici, sui quali la circolare esplicita “agli effetti fiscali” le differenti tipologie di ricavi che possono essere incassati da un Ente del Terzo Settore.
La bozza di circolare (ovviamente) conferma l’impostazione del Codice del Terzo Settore secondo cui:
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i proventi derivanti da attività di interesse generale non commerciali beneficiano della decommercializzazione ai fini IRES;
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i proventi derivanti da attività che non rispettano i criteri individuati dai “test di commercialità” assumono invece natura commerciale e concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Particolare attenzione è riservata alla corretta individuazione delle entrate rilevanti, inclusa la distinzione tra corrispettivi, contributi e altre forme di finanziamento, profilo centrale nella futura applicazione pratica delle regole.
Circolare Agenzia Entrate sul Terzo Settore: cautela necessaria
È importante ribadire che il testo commentabile fino ad oggi è solo una bozza, pubblicata nell’ambito di una consultazione pubblica. Ciò significa che:
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le indicazioni contenute non sono definitive, potendo essere ancora modificate nella versione finale;
- pur in vigenza del nuovo regime fiscale (operativo dal primo del mese corrente), l’Amministrazione Finanziaria non si è ancora esposta in maniera ufficiale, alimentando le incertezze degli operatori almeno fintanto che la circolare ufficiale non verrà pubblicata;
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solo la circolare definitiva potrà rappresentare il riferimento interpretativo ufficiale per operatori ed enti, posto che ovviamente questa non potrà modificare, alla luce della gerarchia delle fonti, le previsioni contenute nelle norme di cui al Codice di riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
La bozza di circolare di Agenzia Entrate rappresenta un passaggio cruciale verso la piena operatività del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo settore. I test di commercialità, la corretta qualificazione dei proventi e la decommercializzazione ai fini IRES rappresentano tre temi destinati a incidere profondamente sull’organizzazione e sulla gestione economica degli ETS, anche ai fini della loro sopravvivenza (viste le agevolazioni fiscali residuali per chi rimane fuori dal RUNTS).
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