Con la Nota n. 2904 del 3 marzo scorso, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire chiarimenti sulle convenzioni degli Enti del Terzo Settore, rispondendo ad un quesito relativo all’interpretazione dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017.
Nota MLPS 2904/2023 e art. 56: convenzioni per Enti del Terzo Settore
L’art. 56 stabilisce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di “sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale” iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, convenzioni per lo “svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”, laddove “più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.
Convenzioni per Enti del Terzo Settore: quali requisiti?
Ai fini della stipula, il terzo comma dell’art. 56 impone di individuare ODV e APS “nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”.
Le organizzazioni devono contraddistinguersi per “moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”.
Art. 56 Codice del Terzo Settore: come devono svolgersi le procedure?
Il comma 3-bis statuisce la necessità che le amministrazioni procedenti pubblichino “sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti”, nonché i provvedimenti finali. Gli stessi atti devono essere resi noti anche nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Enti del Terzo Settore, convenzioni e rimborsi
La norma ammette unicamente la possibilità di rimborso delle spese sostenute e documentate.
Contenuti delle convenzioni ai sensi dell’art. 56 CTS
In aggiunta a specifiche disposizioni volte ad assicurare “l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività […], il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge”, occorre che le convenzioni disciplinino:
- “la durata del rapporto convenzionale”;
- “il contenuto e le modalità dell’intervento volontario”;
- “il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate”;
- “le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici”;
- “le coperture assicurative di cui all’articolo 18”;
- “i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa”;
- “le modalità di risoluzione del rapporto”;
- “forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità”;
- “la verifica dei reciproci adempimenti”;
- “le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”.
Nota 2904/2023 sulle convenzioni per ETS: il requisito dell’iscrizione al RUNTS
Risulta fondamentale comprendere se il computo dei sei mesi dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore debba tener conto della “sola data di iscrizione”, senza considerare “eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti”, o se invece occorra accertarne la sussistenza “alla luce dell’anzianità di iscrizione complessiva degli enti”.
La Nota chiarisce come la decorrenza debba essere valutata alla luce del principio di continuità desumibile dagli artt. 101, co. 3 e 54, co. 4 del Codice del Terzo Settore, sancenti che nelle more sua istituzione, il requisito dell’iscrizione al RUNTS possa essere soddisfatto attraverso l’iscrizione ai registri previgenti, continuando a “beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi”, sino “al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione”.
Conseguentemente, deve ritenersi incluso nell’arco temporale, “anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000””, ma non quello trascorso dell’eventuale dell’inserimento nell’anagrafe delle Onlus.
La convenzione potrà essere attivata “anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo”.
Nota MLPS 2904 ed estensione di disciplina
Le considerazioni sopra esposte devono ritnersi egualmente valide “anche con riferimento all’articolo 57 del Codice, che, parimenti, richiede, ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza, il requisito temporale, in capo alle ODV, dell’anzianità minima semestrale di iscrizione al RUNTS”, potendo computare in tale caso “il pregresso continuativo periodo di iscrizione nel registro ex l. n. 266/1991”.
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