Circolare MLPS 6/2021: novità sulla pubblicazione delle erogazioni agli ETS

Circolare MLPS 6/2021: novità sulla pubblicazione delle erogazioni agli ETS

Con la circolare MLPS n. 6/2021 del 25 giugno scorso, il Ministero è entrato nel merito “degli obblighi di trasparenza e di pubblicità” relativi alle erogazioni pubbliche ricevute, cui sono tenuti gli Enti del Terzo settore (freschi di proroga al 31 maggio 2022 per gli adeguamenti statutari per l’iscrizione al RUNTS), in ossequio alle previsioni della L. 124/2017, successivamente modificata dal D.L. n. 34/2019.

Già la precedente Circolare n. 2/2019 ha fornito le delucidazioni per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 124 di cui sopra, ma la sua riformulazione ha condotto al provvedimento in oggetto, in modo da chiarire “la portata applicativa della disciplina sopra richiamata”.

Circolare MPLS n. 6/2021 e obblighi di pubblicità: per quali erogazioni?

Il nuovo comma 125 della L. 124/2017, sancisce un “restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione”.

La nuova dicitura dispone l’obbligo di rendere note le informazioni “relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Rispetto alla formulazione originaria riferita a “vantaggi economici di qualunque genere”, è stata introdotta una duplice limitazione dei relativi obblighi:
– sono stati circoscritti ai contributi “non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico”, caratterizzati dallo scambio di beni o servizi verso il pagamento di un corrispettivo;
– si sono esclusi gli aiuti pubblici “di carattere generale”, intesi come “i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. Ne sono un esempio le somme percepite a titolo di 5 per mille, non assoggettate agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in oggetto (pur restano fermi i doveri informativi previsti dall’art. 16, co. 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Circolare MLPS n. 6/2021: obblighi di pubblicità e soggetti erogatori

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, la circolare MLPS 6/2021 chiarisce che sussiste l’impegno alla trasparenza in relazione ai contributi “erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

L’adempimento è stato dunque esplicitato in relazione al soggetto erogante: non si parla più genericamente di pubbliche amministrazioni, ma si fa esplicito riferimento alla definizione dell’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, così come il richiamo all’art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 “ha eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA.”.

Quali ETS sono tenuti a pubblicare i dati delle erogazioni? E come?

La disciplina in materia si applica:
a)   ai soggetti di cui all’art. 13, L. n. 349/1986, ovvero alle “associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale”;
b)   “ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”: si tratta delle associazioni di consumatori “rappresentative a livello nazionale”;
c)    “alle associazioni, Onlus e fondazioni”;
d)   “alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
I dati devono essere resi noti mediante divulgazione sui propri siti internet “o analoghi portali digitali”.

Enti del Terzo settore e Circolare n. 6/2021: entro quando pubblicare i dati?

Ulteriore modifica confermata nella circolare MLPS 6/2021 ha riguardato il termine di adempimento, che, rispetto alla scadenza originariamente fissata per il 28 febbraio, è stato individuato nel 30 giugno di ogni anno.

Quali sanzioni in caso di inadempimento?

Il Ministero precisa nella circolare MLPS 6/2021 come l’art. 125-ter sancisca che, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza delle prescrizioni comporti l’assoggettamento ad una sanzione “pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”, in aggiunta alla pena accessoria “dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione”. Trascorso inutilmente un periodo di novanta giorni dalla contestazione, il trasgressore sarà tenuto alla “restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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