Esonero canone RAI: per quali Enti del Terzo Settore? Come fare domanda?

Esonero canone RAI: per quali Enti del Terzo Settore? Come fare domanda?

Scade il prossimo 30 novembre il termine per l’invio della documentazione necessaria per richiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI per l’anno in corso da parte di taluni Enti del Terzo Settore.

Il beneficio infatti, inizialmente previsto dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) a favore di strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico” per il contenimento delle conseguenze economiche del covid-19, è stato esteso in sede di conversione in Legge (L. n. 69/2021) anche agli Enti del Terzo Settore che svolgano “attività similari”.

Canone radio-tv per Enti del Terzo Settore: perché è dovuto?

Coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458)” sono tenuti al pagamento del Canone radio-tv speciale, come avevamo già chiarito.

Esonero canone RAI: quali Enti del Terzo Settore possono beneficiarne?

L’allegato di cui alla L. n. 69/2021 sostituisce i commi 5, 6 e 7 dell’art. 6 del D. L. Sostegni, stabilendo che per il 2021 “le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880”.

Le Associazioni interessate dovranno indicare il registro d’appartenenza, posto che, come specificato nella nota inserita in calce, “nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al suddetto Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome, l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

ATTENZIONE: il prossimo 24 novembre sarà possibile per gli Enti interessati iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mentre la trasmigrazione automatica delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato già iscritte nei rispettivi registri inizerà il 23 novembre. QUI tutti i dettagli.

NB: chi non avesse ancora adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) potrà procedere beneficiando delle maggioranze previste per le assemblee ordinarie ai fini dei contenuti obbligatori fino al prossimo 31 maggio 2022.

L’esonero dal canone RAI è comunque subordinato allo svolgimento di attività di somministrazione e consumo di bevande da parte dei futuri (e/o aspiranti) Enti del Terzo Settore, motivo per il quale in assenza di tale fattispecie (sempre “commerciale” o “diversa” per l’Ente in questione) detta agevolazione non opera.

Esonero canone RAI per Enti del Terzo settore: come ottenerlo?

L’esonero dal pagamento del canone RAI alle condizioni suesposte non è comunque concesso in maniera automatica, ma è subordinato all’invio di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà all’indirizzo di posta elettronica abbonamentiets@rai.it.

Le organizzazioni interessate dovranno dunque utilizzare il modello dedicato, con sottoscrizione del legale rappresentante, avendo cura di dettagliare le informazioni anagrafiche e di identificazione della struttura.

Credito d’imposta per gli aventi diritto in caso di canone RAI già versato

Il comma 6 prevede inoltre, l’eventualità di riconoscere agli interessati “un credito d’imposta pari al 100 per cento” di quanto versato in data antecedente all’entrata in vigore del provvedimento, “ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società”. Tale credito resta escluso dalla formazione della base di reddito imponibile.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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