Nota 7551 MLPS: chi nomina il Presidente di un'Associazione del Terzo Settore?

Nota 7551 MLPS: chi nomina il Presidente di un’Associazione del Terzo Settore?

La nota 7551 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 giugno 2021 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’organo “legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore”, a poche settimane dall’ennesima proroga per gli adeguamenti statutari con il “regime alleggerito”, fissata ora al 31 maggio 2022.

La questione viene affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispondendo a tre differenti quesiti, alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 nonché dei principi costituzionali e della disciplina civilistica di riferimento, in particolare:
1. quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente …;
2. se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo …;
3.
se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale …“.

Nota 7551 MLPS e nomina del Presidente: il principio di democraticità legittima la competenza dell’assemblea

Il primo interrogativo cui risponde il Dicastero riguarda la legittimazione alla nomina, considerando che “dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza”, ovvero l’elezione del Presidente direttamente da parte dell’assemblea piuttosto che dell’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).

A tal proposito l’articolo 25 del Codice del Terzo settore individua tra le competenze inderogabili dell’assemblea di un’associazione la nomina/revoca dei componenti degli organi sociali.

Le eccezioni sono previste dal secondo comma e dall’articolo 41, comma 10, concernenti la possibilità che atto costitutivo o statuto, rispettivamente di associazioni con almeno 500 associati e delle reti associative, abbiano la facoltà di disciplinare le competenze assembleari “anche in deroga a quanto stabilito”.

Resta fermo il necessario rispetto “dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali”.

Dalla lettura combinata degli articoli di cui sopra risulta evidente come il dettato dell’articolo 25 debba essere letto in ottica di tutela del pluralismo sociale, garantito dalla libertà associativa riconosciuta dall’articolo 18 della Costituzione e salvaguardia della democraticità, d’ispirazione per le regole sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo degli Enti del Terzo settore (articolo 4, co. 1 Legge Delega n. 106/2016).

Ne consegue la necessità di pensare “la nomina degli organi sociali” quale espressione di volontà dell’assemblea, sia in forma diretta che indiretta, ovvero “da parte di un organo comunque eletto” dalla stessa.

Quando l’elezione del Presidente di un’Associazione/Ente del Terzo Settore è “illegittima”?

Secondo quanto delineato, pertanto, deve ritenersi “contraria al dettato dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice, in quanto lesiva del necessario primato assembleare”, l’eventuale previsione statutaria che ne riservi la scelta soltanto ad una parte dei soci presenti, o la rimetta ad un soggetto esterno, o ancora, “la affidi ad un’estrazione a sorte”, escludendo in tali casi, il “concorso di tutti gli associati”, costituente tipica espressione di democraticità nel solco delle risultanze della nota 7551 del MLPS.

Il Presidente è un “organo sociale” ai sensi della nota 7551?

Altra questione attiene la valutazione del Presidente come organo a sé state e se, in caso contrario, si possa desumere il superamento della prescrizione di nomina da parte dell’assemblea.

Vista la connessione con i profili precedenti, occorre considerare rilevante non tanto la sua inclusione tra gli organi sociali, ma la necessità di garantire il rispetto del ruolo dell’assemblea come manifestazione di democraticità (sia essa diretta e indiretta in base alle previsioni di cui sopra).

Anche laddove vi sia elezione indiretta infatti, “proprio perché tale individuazione è comunque fondata su di una volontà assembleare”, quest’ultima conserva i poteri in materia di revoca e responsabilità, motivo per il quale “non è il dato formale della menzione statutaria del Presidente nel novero degli organi sociali ad assumere rilevanza pregnante“.

Nota MLPS n. 7551 e Fondazioni: a chi spetta la nomina del Presidente?

L’ultimo punto affrontato dal Ministero nella nota 7551 riguarda l’eventualità che all’interno di una Fondazione del Terzo settore, “in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo” e se possano insorgere dei problemi nel caso in cui sia monocratico.

Fatta salva l’opportunità che lo statuto contempli l’esistenza di un organo assembleare, “nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore” (ex art. 25, comma 3), il Codice si limita a prevederne la designazione, “senza individuare il soggetto cui essa spetti”.

La competenza può essere conferita anche ad un esterno, “considerata la peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore”.

In merito alla probabilità che la nomina dell’organo di controllo spetti ad un “amministratore monocratico”, l’ipotesi deve ritenersi piuttosto “irrealistica”, visto che, in tal caso, “l’organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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