5 per mille: le novità in vista della Riforma del Terzo Settore

5 per mille: le novità in vista della Riforma del Terzo Settore

Il 17 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 231) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 contenente modalità e termini per l’accesso al riparto del “nuovo” 5 per mille nonché “per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi“.

Il testo normativo sostituisce i DPCM del 23 aprile 2010 e del 7 luglio 2016, precedentemente in vigore, inglobando la regolamentazione dell’istituto, alla luce dell’evoluzione disciplinare della materia.

5 per mille: chi può/potrà beneficiarne?

Ai sensi dell’art. 1, “per ciascun esercizio finanziario” e “con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente” una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF viene destinata, su scelta del contribuente, al soddisfacimento di precise finalità:
a) “sostegno degli enti del Terzo settore” regolarmente iscritti al RUNTS (del quale sono state recentemente approvate le modalità di iscrizione), incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria;
b) “finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica”;
c) “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria” nonché “fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute”, associazioni senza scopo di lucro e fondazioni dedite alla “attività di ricerca traslazionale, in collaborazione  con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute”;
d) “sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente”;
e) “sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche” riconosciute dal CONI, che soddisfino i seguenti requisiti di legittimazione:
– prevedano all’interno della propria organizzazione il “settore giovanile”;
“siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”;
– svolgano in via prevalente “attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.

In attesa della piena operatività del Codice del Terzo Settore, il secondo comma rinvia l’efficacia delle disposizioni all’anno successivo “a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo che nell’attesa, il 5 per mille continui ad essere destinato “al sostegno degli enti del  volontariato, alle ONLUS, alle APS regolarmente iscritte nei rispettivi registri ed alle “associazioni e fondazioni riconosciute”, operative nei settori di cui all’art. 10, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 460/97, di disciplina delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Invariata l’assegnazione del contributo “a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”, incluso il “sostegno degli enti gestori delle aree protette” (comma 3).

5 per mille: come iscriversi all’elenco permanente?

Esclusi i comuni per i quali non occorre “una preventiva domanda di accreditamento”, gli enti interessati ad accedere al riparto del 5 per mille devono essere farsi accreditare (eventualmente anche per molteplici finalità) rivolgendosi alle amministrazioni di rispettiva pertinenza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della salute, CONI) in subordine al possesso dei requisiti necessari “per ciascuna categoria”.

Resta ferma la competenza di Agenzia delle Entrate per i “destinatari del contributo fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.

Le scadenze per ETS e ASD per aderire al riparto del 5 per mille

Al momento dell’iscrizione al RUNTS, gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a manifestare la volontà di “accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille, fatta salva l’opportunità anche successiva (entro il 10 aprile) “ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso”.

In forza di quegli elementi, dunque, il Ministero del lavoro potrà redigere un apposito elenco, da inserire sul proprio sito web entro il 20 aprile.

Eventuali errori potranno essere corretti su richiesta del rappresentante legale, entro il 30 aprile, cui seguirà la pubblicazione degli elenchi corretti entro il 10 maggio.

Per quanto concerne invece le ASD riconosciute dal CONI, l’accesso al 5 per mille presuppone idonea domanda al CONI, il quale “può stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione”, da avviare entro il 10 aprile con modalità telematica, compilando un’autocertificazione conforme al modello individuato, nella quale specificare:
– denominazione, sede legale e codice fiscale;
– costituzione “ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, contenente disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica;
– titolarità “del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
– affiliazione “ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI”;
– presenza del settore giovanile;
– svolgimento in via prevalente “di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati”.

La pubblicazione degli iscritti viene effettuata dal CONI entro il 20 aprile, con facoltà di rettifica entro il 30 aprile e diffusione dell’elenco corretto entro il 10 maggio.

Quanto dura l’accreditamento?

L’attestazione ha efficacia permanente e produce effetti “anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione” , sussistendo i requisiti di accesso.

Le amministrazioni inseriscono “sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno”, l’elenco degli accreditati negli esercizi precedenti, opportunamente integrato e aggiornato, tenuto conto che è compito del rappresentante legale:
– autocertificare eventuali variazioni dei requisiti di accesso, entro 30 giorni;
– chiedere la cancellazione dall’elenco permanente, in caso di perdita dei requisiti di legittimazione, entro lo stesso termine di 30 giorni.

Come viene ripartito il 5 per mille?

Le quote vengono assegnate se “in ciascuna finalità” risultino di ammontare “non inferiore a 100 euro”.

In caso contrario o nelle qualora il contribuente non abbia indicato il codice fiscale del destinatario, l’abbia indicato errato o ne abbia indicato uno “riferibile ad un soggetto non accreditato”, il 5 per mille viene ripartito nell’ambito delle stesse finalità prescelte “in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale”.

Quali obblighi per i beneficiari del cinque per mille?

Le organizzazioni sono tenute a redigere entro un anno dal ricevimento delle somme un apposito rendiconto comprensivo di relazione illustrativa, nel quale vengano dettagliate le modalità di utilizzo del percepito, sulla falsariga del modello messo a disposizione dalle competenti amministrazioni.

Al fine di consentirne il controllo dei soggetti erogatori, vige l’obbligo di trasmissione dei rendiconti entro 30 giorni dalla scadenza di compilazione, ad esclusione degli enti che abbiano percepito contributi per un ammontare inferiore a 20.000,00 euro e fatta salva la possibilità di richiesta da parte dell’amministrazione competente.

Permane il duplice obbligo di redazione entro un anno dal ricevimento degli importi e di conservazione decennale.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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