Riforma Terzo Settore 2015: questi gli articoli!

Il 18 marzo 2015, la commissione Affari Sociali della Camera ha prodotto il testo della Riforma del Terzo Settore (avevamo iniziato a parlarne QUI), che dovrà passare, per diventare ufficiale, al vaglio di Assemblea della Camera, Commissione ed Assemblea del Senato.

Potendo ognuno di voi leggersi con calma il testo della Riforma, ci permettiamo di evidenziare alcuni aspetti a nostro avviso di estremo interesse, indicando anche, allo stato attuale, come stanno le cose:

Art. 3 (Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile)
a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente. QUI la situazione attuale;

Art. 4 (Riordino e revisione disciplina del Terzo settore e Codice del Terzo settore):
1 … redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore … Un Codice del Terzo settore che raccolga TUTTA la normativa ci pare una frontiera alquanto difficile da raggiungere … ma staremo a vedere;
i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L’iscrizione al registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici (QUI la situazione attuale) o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 9 della presente legge. Al momento ci stanno provando in Piemonte …;

Art.5 (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso):
… si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso … valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all’interno delle organizzazioni del Terzo settore;

Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo):
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali … promuove l’adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo per quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi …
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore. Come in merito all’art. 4 (e all’art. 11 che recita: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell’articolo 7, sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all’articolo 4, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i)), anche questa ci pare una frontiera alquanto difficile da raggiungere … ma anche in questo caso staremo con piacere a vedere;

Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico):
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall’imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all’articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta fondi (QUI la situazione attuale), i comportamenti donativi delle persone e degli enti.
c) riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all’articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti. In merito, restiamo in attesa delle prossime istruzioni per il cinque per mille;
g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 e all’articolo 6 della presente legge in beni strumentali materiali e immateriali (per l’attuazione di quanto previsto è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro). Questo è molto interessante, ma sarà attuabile? … staremo a vedere;
m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative.

Tanti, tanti, tanti “buoni” propositi. Ora stiamo ad aspettare!

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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