Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 2 dell’8 gennaio 2025, è tornata sul delicato tema dell’IVA, analizzando la sua esenzione per le prestazioni legate alla gestione di impianti sportivi, aspetto questo cruciale per molte Associazioni Sportive ASD e Società Sportive Dilettantistiche SSD (riconosciute dal RAS).
Gestione impianti sportivi: si applica l’esenzione IVA?
La normativa prevede che l’esenzione IVA sia applicabile solo alle prestazioni strettamente connesse ed indispensabili alla pratica dello sport, ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023. Tuttavia, la gestione di impianti sportivi può legittimamente comprendere attività accessorie, commerciali per natura, come la vendita di gadget o prestazioni promo-pubblicitarie anche di sponsorizzazione, fattispecie queste che non rientrano tra i servizi esenti, motivo per il quale sorge il dubbio dell’applicabilità dell’esenzione IVA.
Il caso pratico: la gestione di un palasport
La risposta di Agenzia Entrate trova origine da un quesito posto da un’ASD affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, che ha chiesto se i corrispettivi per la gestione di un palazzetto dello sport potessero beneficiare dell’esenzione IVA e non essere fatturati con aliquota IVA ordinaria del 22%. L’ASD istante precisava inoltre che l’impianto concesso era sì utilizzato per gare ufficiali e allenamenti, ma erano altresì consentite attività non strettamente sportive, dal momento che nell’accordo veniva precisato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica fosse altresì autorizzata “ad effettuare la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione“.
Sulla base di tali circostanze, Agenzia Entrate ha quindi chiarito che tali prestazioni, complessivamente considerate, non possono essere ritenute strettamente legate alla pratica sportiva, poiché comprendono attività aggiuntive, come la gestione di servizi anche commerciali.
Di conseguenza, l’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis non risulta applicabile ai corrispettivi derivanti dall’accordo di gestione di impianti sportivi, motivo per il quale non può essere nemmeno consentita l’emissione di note di credito per modificare le fatture già emesse dal Comune con l’aliquota IVA del 22%.
Si ritiene pertanto consigliabile la verifica dei termini contrattuali utilizzati, anche al fine di comprendere se esistano i presupposti per beneficiare dell’agevolazione in commento.
Implicazioni pratiche per ASD e SSD
La risposta di Agenzia Entrate conferma dunque che l’esenzione IVA non può operare in caso di gestione di impianti sportivi da parte di una ASD o SSD, e ciò in ragione del fatto che al fine di poter godere dell’agevolazione in commento è indispensabile nonché tassativo che le attività siano:
– strettamente connesse alla pratica sportiva (comprese quelle didattiche e formative);
– essenziali per lo svolgimento delle attività sportive.
IVA ed impianti sportivi: cosa cambia nel 2026?
L’entrata in vigore del nuovo regime IVA per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e per gli Enti del Terzo Settore, già posticipata al 2025 e recentemente di nuovo prorogata al 1° gennaio 2026, non avrà ripercussioni sullo scenario delineato da Agenzia Entrate relativamente all’IVA in caso di gestione di impianti sportivi.

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