Riforma dello Sport: novità per volontari sportivi e pubblici dipendenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. L. n. 71/2024, contenente “disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

Il testo, in vigore dal primo giugno, interviene su più fronti, modificando anche la disciplina dei rimborsi spesa per i volontari sportivi e delle comunicazioni dei pubblici dipendenti che prestino attività come lavoratori dello sport.

Riforma dello Sport e novità per i volontari: rimborsi fino a 400,00 euro mensili, ma con limiti d’uso

L’art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021 nel prevedere che Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche possano avvalersi di volontari “nello svolgimento delle proprie attività istituzionali”, che mettono “a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”, sottolinea l’impossibilità di retribuire le loro prestazioni.

In ossequio alle modifiche apportate dal D. L. n. 71/2024, agli stessi potranno essere riconosciuti rimborsi forfettari “per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.”, previa delibera “sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.

Si tratta dunque di un innalzamento del limite mensile, ma con restringimento delle facoltà di utilizzo ad eventi sportivi e manifestazioni riconosciuti da Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva e con delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato in relazione alle quali è ammesso il rimborso.

Riforma dello Sport, volontari e comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Gli enti devono comunicare i nominativi dei volontari e gli importi forfettari elergiti attraverso “il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo”, tenuto conto che “tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.

I rimborsi in oggetto “non concorrono a formare il reddito del percipiente”, ma “concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6”, ovvero la soglia di esenzione contributiva pari a 5.000,00 euro e fiscale, pari a 15.000,00 euro.

Pubblici dipendenti e lavoro sportivo: autorizzazione necessaria per compensi al di sopra di 5.000,00 euro

Fermo restando l’eventualità che lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni svolgano attività come volontari presso ASD ed SSD, “fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio” e “previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza”, se l’attività prestata rientra “nell’ambito del lavoro sportivo”, quindi con versamento di un corrispettivo, è necessaria la “previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta”, laddove tale compenso sia “superiore alla soglia di euro 5.000 annui”.

Viene fatto salvo il meccanismo del silenzio assenso, tale per cui decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza che intervenga “il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata”.

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