Riforma dello Sport: firmato il Decreto per il nulla osta dei pubblici dipendenti

Attraverso una comunicazione del 14 novembre scorso, il Dipartimento per lo Sport ha reso nota la firma, ad opera del Ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo, del Decreto attraverso il quale “vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso”, attualmente rimesso all’esame “degli Organi di controllo per la registrazione”.

Riforma dello Sport e pubblici dipendenti: la disciplina

L’art. 25, D. Lgs. n. 36/2021, dispone che i dipendenti pubblici possano prestare la propria attività “nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche”, come volontari, al di fuori del loro orario di lavoro, “fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza”, soggiacendo conseguentemente al “regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2”.

Qualora l’attività venga prestata “nell’ambito del lavoro sportivo, dunque dietro pagamento di un corrispettivo, “la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca”.

Se entro tale periodo l’autorizzazione non viene rilasciata o l’istanza rigettata, “l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata”.

Pubblici dipendenti: cosa prevede il Decreto Ministeriale?

Stabilendo “le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport, il testo presuppone:

  • in ossequio ai principi vigenti in materia di impego pubblico, “l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA”, nonché “l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione”;
  • che “l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa”;
  • per i dipendenti a tempo pieno, che la prestazione di lavoro sportivo non sia prevalente“in relazione al tempo e alla durata”, posto che “l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento”.

Si precisa, come previsto dallo stesso art. 25, comma 6, che “la disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida”, in relazione ai quali “sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane”.

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