Riforma dello Sport: il punto sul lavoro sportivo in un nuovo documento ministeriale

Attraverso una comunicazione del 12 aprile scorso, il Dipartimento per lo Sport ha reso nota la realizzazione ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per lo Sport e i Giovani di un documento volto a precisare i punti cardine della riforma del lavoro sportivo, al fine di guidare nell’applicazione delle norme in vigore dal 1° luglio 2023.

Il testo risulta correlato “da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento”.

Riforma dello Sport: i punti principali in materia di lavoro sportivo nel nuovo documento ministeriale

  • Descrizione della figura di lavoratore sportivo, “che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta”:
  • Individuazione dei contratti utilizzabili e delle “relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”;
  • Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, con previsione di deroghe alla disciplina ordinaria;
  • Regolamentazione differenziata per l’area del professionismo e del dilettantismo e “disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti”;
  • Disciplina specifica per le prestazioni sportive dei volontari, che non sono lavoratori sportivi;
  • Disciplina del trattamento pensionistico e inserimento di tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
  • Regolamentazione del trattamento tributario dei contratti sportivi, “con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo” anche nei confronti di coloro che pur non essendo lavoratori sportivi, prestano attività di carattere amministrativo-gestionale “in forza di contratti di collaborazione coordinata”.

Rapporti di lavoro subordinato sportivo

La Riforma ha stabilito uniformità di disciplina per il rapporto di lavoro subordinato sportivo, sia in ambito professionistico che dilettantistico.

A tale contratto, non si applicano alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni e quelle relative ai procedimenti disciplinari”.

Documento ministeriale Riforma dello Sport e co.co.co.

In ambito dilettantistico, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co)”, laddove:

  • la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive”;
  • “le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”.

Lavoro sportivo e Inail

Sancito l’obbligo di assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni per:

  • contratti di lavoro subordinato “in qualsiasi ambito, compresi i giovani atleti assunti in apprendistato”;
  • collaboratori amministrativo-gestionali in ambito dilettantistico.

Ai titolari di co.co.co. sportive continua ad applicarsi la tutela assicurativa obbligatoria prevista “dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Per tutte le altre categorie, si attivano le assicurazioni previste dalle specifiche discipline del settore d’appartenenza”.

Per i lavoratori occasionali fanno fede le norme ordinarie, in quanto non qualificabili come lavoratori sportivi.

Documento ministeriale Riforma dello Sport: quali controlli sanitari per i lavoratori sportivi?

Il lavoratore sportivo deve essere sottoposto a controlli medici “di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive”.

“L’idoneità alla mansione prevista, se non riferita all’attività sportiva, deve essere rilasciata dal medico competente che utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo”.

Riforma, lavoro sportivo e tutele

Trova applicazione la disciplina prevista dal contratto di lavoro, “anche dal punto di vista previdenziale”, a tutela di:

  • malattia;
  • infortunio;
  • gravidanza;
  • maternità e genitorialità;
  • disoccupazione involontaria.

Riforma dello Sport: obblighi per ASD/SSD

Comunicazione Unilav. Ai sensi di quanto sancito dalla Riforma, vige l’obbligo per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di “inviare la comunicazione obbligatoria Unilav-sport o attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche”.

Rispetto al tradizionale Unilav, che è preventivo”, quello dei lavoratori sportivi deve essere inviato “entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione”.

In riferimento ai direttori di gara “le comunicazioni obbligatorie possono essere inviate cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del trentesimo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre”.

Tenuta del Libro Unico del Lavoro. Obbligo per lavoratori subordinati e co.co.co. sportive, in relazione alle quali l’onere “può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” e “l’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento: i compensi, però, possono essere erogati in anticipo”.

Prospetto Paga. In caso di co.co.co, con compensi al di sotto dei 15.000 euro annui “non vi è obbligo di emissione del prospetto di Paga (mentre resta obbligatorio il LUL).

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