Confermati i rimborsi fino a 400 euro per i volontari sportivi. Pubblicato anche il secondo mansionario dei lavoratori dello sport

Novità sul fronte della Riforma dello Sport: è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 106/2024 di conversione del D. L. n. 71/2024, “recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, attraverso il quale è stata modificata la disciplina dei rimborsi spesa per i volontari sportivi.

Novità Riforma dello Sport: confermati i rimborsi per i volontari fino a 400,00 euro mensili

Il testo di legge approvato nella versione definitiva prevede la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari ai volontariper le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili” in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purchè gli Enti affilianti individuino, con propria delibera, “le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soggetti eroganti devono “comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario”.

Tali rimorsi “non concorrono a formare il reddito del percipiente”, ma concorrono “al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6”.

Riforma dello sport: la figura di lavoratore sportivo

Il Dipartimento per lo Sport ha inoltre reso nota la divulgazione del secondo elenco di mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche”, in aggiunta “e a integrazione dell’elenco […] già approvato con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 26 gennaio 2024”.

In base al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2021, può considerarsi lavoratore sportivo:

  • “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”;
  • “ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”, il cui elenco è stato approvato in prima battuta lo scorso gennaio e ripubblicato nella versione attualmente disponibile.

Non sono lavoratori sportivi:

  • gli incaricati che volgono “mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
  • “coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Riforma dello Sport: pubblicato il secondo mansionario

Qui è possibile consultare il DPCM.

Qui è disponibile l’elenco aggiornato delle mansioni.

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