Nota MLPS 14432/2023: nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti

Nota MLPS 14432/2023: nomina organo di controllo e revisore legale per ETS

Attraverso la Nota n. 14432 del 22 dicembre scorso, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti alcuni chiarimenti circa l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale da parte di ETS, in caso di superamento “di almeno due dei limiti dimensionali” di cui all’art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nota MLPS 14432/2023: nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti

L’art. 30 del Codice del Terzo Settore dispone che le Associazioni del Terzo Settore nominino un organo di controllo, laddove vegano superati “per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti”:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro”;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo viene meno se i limiti in oggetto non vengono superati “per due esercizi consecutivi”, tenuto conto che la nomina è necessaria anche quando siano costituiti patrimoni destinati a specifici affari da parte di ETS con personalità giuridica.

L’organo di controllo “può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti”, essendo costituito in tal caso “da revisori legali iscritti nell’apposito registro”.

Fatto salvo quanto specificato sopra, ai sensi dell’art. 31 la nomina del revisore legale dei conti (o di una società di revisione) diviene necessaria con il superamento per un biennio di due dei tre parametri individuati:

  1. “totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. “ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. “dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Nota MLPS 14432/2023: nomine per ETS trasmigrati

Già con un precedente provvedimento (Nota n. 11560/2020), Ministero del Lavoro si era espresso a favore dell’orientamento volto sostenere che per “gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna”, dovessero ritenersi applicabili “anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione”.

Solo nel momento di effettiva iscrizione al Registro “o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci […]” gli Uffici del RUNTS hanno la possibilità “di verificare il superamento […] dei limiti dimensionali dal quale scaturisce l’obbligo di legge”, dovendo richiedere in questi casi “senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati”.

Da ciò deriva che ottemperare alla nomina nel momento in cui l’ufficio “riscontri il superamento dei parametri” o tempestivamente “a seguito della richiesta da parte dell’ufficio” implichi una valutazione positiva “ai fini della permanenza nel RUNTS” anche se tardiva “rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo”.

L’inadempimento all’istanza dell’ufficio, “che assegnerà a tal fine un congruo termine” per regolarizzare la posizione, potrà giustificare “un eventuale provvedimento di cancellazione”, tenuto conto che l’ente è tenuto ad adempiere  laddove i parametri vengano superati per due anni “anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 l’obbligo previsto verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri – da bilancio approvato – valori inferiori alle soglie”.

Organo di controllo e revisore legale per enti non assoggettati a regime codicistico

In caso di enti non sottoposti precedentemente a regime codicistico, “nemmeno in qualità di ETS in via transitoria” e per i quali i bilanci allegati all’istanza di iscrizione al RUNTS rivelino il superamento dei citati parametri, Ministero del Lavoro non ritiene condivisibile l’orientamento per il quale il superamento dei limiti legislativi rileverebbe solo “se verificatosi in costanza di iscrizione al RUNTS”.

I limiti tracciati costituiscono un criterio dimensionale per individuare gli ETS tenuti “a dotarsi di un sistema di controllo interno (organo di controllo) ed esterno (soggetto incaricato della revisione legale dei conti)”, fermo restando che “la durata biennale del periodo di osservazione assicura che il superamento […] non abbia caratteristiche di episodicità”.

Tuttavia, laddove risultasse che un ente già operativo avesse oltrepassato i parametri nel biennio precedente, l’obbligo di dotarsi di organo di controllo e revisore legale sorgerebbe immediatamente, a seguito di iscrizione al RUNTS “e per effetto dell’iscrizione”, fermo restando la possibilità di designare volontariamente gli organi in oggetto “anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione”, visto che solo in presenza di entrambi gli elementi (iscrizione al RUNTS e biennio dimensionale) “l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi”.

“Consentire agli enti neo-iscritti già operativi di attendere due ulteriori annualità per attivare l’organo di controllo o il revisore legale, da un lato risulterebbe illogico nei confronti delle esigenze di tutela del patrimonio, degli associati e dei terzi, considerato che il predetto organo e il revisore legale rappresentano una garanzia aggiuntiva del corretto svolgimento delle attività; dall’altro costituirebbe una disparità nei confronti dei soggetti già iscritti, anche provenienti dai registri pregressi, che si trovano nelle medesime condizioni e che invece dovrebbero adempiere senza attendere gli ulteriori due anni”.

In caso di nomina successivamente all’approvazione del bilancio, “vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati”, visto che a seguito dell’iscrizione “l’ufficio potrà quindi richiedere […] all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS”.

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