Riforma del Terzo Settore: quale futuro per gli Enti Non Profit? – ARTICOLO 1

Il Parlamento affida al Governo un ambizioso obiettivo: riformare il Terzo Settore. Cosa cambierà per le Associazioni? La gestione ordinaria rimarrà la stessa? Cosa cambierà per i compensi ai soci? Quali saranno i nuovi adempimenti? Quali sono in fin dei conti le finalità della riforma?

Il 25 maggio 2016 la Camera ha approvato in via definitiva il testo della Riforma del Terzo Settore. L’evento ha immediatamente scatenato curiosi interrogativi da parte di politici ed operatori dell’universo Non Profit, ma siamo certi che, di fatto, il grande cruccio dei nostri lettori sia: “Per il nostro ente non commerciale, che cambia nella pratica?”
Prima di addentrarci nel testo della Riforma desideriamo fornire una risposta rapida e precisa alla domanda di cui sopra: “nulla, non cambia nulla”. Già, poiché il testo licenziato dalla Camera non è altro che una legge delega, cioè una serie di “indicazioni” in base alle quali il Governo dovrà emanare più decreti legislativi, in cui saranno contenute le norme che interverranno concretamente sul Terzo Settore.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, l’analisi approfondita della legge delega ci ha consentito di individuare quali saranno i campi nei quali l’esecutivo avrà facoltà di legiferare e sulla scorta di quali “principi e criteri direttivi generali” potrà farlo. Da qui la nostra scelta di pubblicare un’uscita periodica sul nostro blog per ognuno degli articoli della Riforma con un breve commento esplicativo a riguardo.
Da questo elenco sarà possibile accedere agli articoli man mano che verranno pubblicati:
–    Art. 1: Finalità ed oggetto
–    Art. 2: Princìpi e criteri direttivi generali
–    Art. 3: Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
–    Art. 4: Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore
–    Art. 5: Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
–    Art. 6: Impresa sociale
–    Art. 7: Vigilanza, monitoraggio e controllo
–    Art. 8: Servizio civile universale
–    Art. 9: Misure fiscali e di sostegno economico
–    Art. 10: Fondazione Italia Sociale
Non tratteremo in maniera specifica degli ultimi due articoli della Riforma, recanti “Disposizioni Finanziarie” (art. 11) e “Relazione alle Camere” (Art. 12), in quanto mere indicazioni al Governo in relazione alla copertura finanziaria per l’attuazione della Riforma e sulla trasmissione da parte del Ministero del Lavoro alle Camere di una relazione su alcune attività svolte dal Ministero stesso.

Procediamo dunque! L’argomento di oggi è l’Articolo 1 (Finalità ed oggetto), di cui riportiamo parzialmente il testo: “1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi. […]”.

A nostro avviso gli aspetti dell’articolo in esame di natura tecnica che meritano attenzione sono principalmente due:
– limite temporale. Il Governo dovrà provvedere alla emanazione dei decreti legislativi entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge (QUI il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal prossimo 3 luglio 2016). Possiamo quindi aspettarci che, salvo concessione di proroghe, avremo i decreti entro giugno 2017;
– definizione di “Terzo Settore”. Il legislatore non ha mai stabilito con precisione quale sia il significato di “Terzo Settore”, dunque una definizione è certamente bene accolta. Gli operatori sportivi potrebbero storcere il naso alla lettura dell’articolo poiché l’intero comparto non viene mai apertamente citato, eventualità che potrebbe escludere Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dall’ambito di intervento della Riforma. Noi, tuttavia, siamo ragionevolmente convinti che il governo riterrà lo sport degno di rientrare nel grande “cappello” del Terzo Settore, perché non v’è possibilità di negare quali siano, nel terzo millennio, l’utilità sociale in senso lato o l’interesse generale dello sport rivolto non solo alle fasce più vulnerabili della popolazione, ma anche a coloro che svolgono una vita ordinaria. I benefici in termini di salute, prevenzione primaria, benessere psicofisico e aggregazione sociale sono evidenti.
Ad ogni modo, rimane a parere di chi scrive un dubbio riguardante le associazioni culturali: si dovrà valutare caso per caso, a seconda dell’oggetto sociale e delle attività svolte, se anche queste saranno considerate facenti parte del Terzo Settore? E se la risposta a questo interrogativo fosse negativa, come ci si comporterà?

Nell’attesa che escano i decreti delegati (di cui prontamente Vi daremo notizia), non perdeteVi la prossima uscita!

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

Per saperne di più potete consultare le nostre Guide ed iscrivervi alla newsletter (che tratta di temi gestionali, amministrativi, giuridici e fiscali per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). I nostri account: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 1.727 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *