Decreto n. 396/2022: aggiornate le Linee guida per il 5 per mille

Decreto n. 396/2022: aggiornate le Linee guida per il 5 per mille

Attraverso il Decreto Direttoriale di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 396 del 13 dicembre scorso, sono state aggiornate le Linee Guida di cui al Decreto n. 488/2021, a seguito dell’attivazione di una piattaforma informatica, tramite la quale i beneficiari di contributi “di importo pari o superiore a 20.000,00 euro” possono adempiere “agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto”.

Le relative istruzioni sono indirizzate “agli enti che percepiscono il contributo del cinque per mille erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

5 per mille e obbligo di rendiconto

Indipendentemente dalla somma, i percettori del cinque per mille sono soggetti ad obbligo di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa “entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo” e di conservazione presso la propria sede (insieme ai giustificativi di spesa), “per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto”.

Aggiornate le Linee guida del 5 per mille: trasmissione del rendiconto

Nel caso in cui i contributi siano pari o superiori a 20.000,00 euro, vige altresì l’onere di “trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione”, tenuto conto che i giustificativi di spesa non devono essere inviati, ma conservati ed esibiti “qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta”.

Per la trasmissione, occorre utilizzare la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it, in quanto “non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione”.

Pubblicazione sul propro sito web del rendiconto

L’obbligo di cui all’art. 16, co. 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 riguarda i percettori di contributi pari o superiori ad € 20.000,00, dovendosi ritenere la limitazione giustificata, oltre che dal dato letterale della norma, alla luce del principio di graduazione degli obblighi di rendicontazione e trasparenza “in ragione della dimensione economica dell’attività svolta”, di cui all’art. 4, co. 1, lett. g) della Legge Delega n. 106/2016.

Resta salva la facoltà di divulgazione per i beneficiari di contributi di ammontare inferiore; “si raccomanda tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

Aggiornate le Linee guida del 5 per mille: modalità di rendicontazione

La rendicontazione implica la compilazione del rendiconto e la redazione della relazione illustrativa, attraverso l’uso dei modelli predisposti da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le seguenti indicazioni:

  • in caso di contributi ≥ 20.000,00 euro, utilizzando il modello “trasposto – nella sua nuova veste – nella piattaforma digitale, disponibile sul portale lavoro.gov.it;
  • per i contributi < 20.000,00 euro, continuando ad attenersi alle modalità e alla modulistica di cui al Decreto Direttoriale n. 488/2021.

Aggiornamento Linee Guida 5 per mille: quali controlli?

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “in qualità di Amministrazione competente e titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse dal medesimo erogate a titolo di cinque per mille”, può:

  • richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o informazioni aggiuntive”;
  • “effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa”.

Laddove dai controlli emerga “la non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto, l’amministrazione si riserva di consentire all’ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell’importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo percepito a titolo di cinque per mille”.

5 per mille e sanzioni

In caso di non ottemperanza all’obbligo di pubblicazione, Ministero del Lavoro diffida il beneficiario ad adempiere, “assegnando un termine di trenta giorni” e laddove l’inerzia persista, “provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito”.

L’erogato può essere inoltre soggetto a recupero, quando:

  1. le somme sono state assegnate sulla base di dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
  2. la somma è stata impiegata “per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione”;
  3. i contributi non sono stati “oggetto di rendicontazione”;
  4. in caso di mancato invio del rendiconto e della relazione;
  5. per mancanza dei requisiti “che danno titolo all’ammissione al beneficio”;
  6. “qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato
    l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme
    medesime”.

5 per mille: da quando si applicano le Linee guida aggiornate?

Le relative disposizioni trovano applicazione “a partire dal contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2021”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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