Contributi Covid-19 per ASD/SSD ed ETS: autodichiarazione entro il 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre il termine ultimo per presentare l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, in virtù della proroga concessa con Provvedimento del Direttore di Agenzia delle Entrate n. 233822 del 22 giugno 2022.

ASD/SSD ed ETS hanno dunque la possibilità di adempiere entro fine mese, tenuto conto della necessità di certificare “che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework)”.

Autodichiarazione contributi Covid-19: quali soggetti sono obbligati?

Secondo quanto sottolineato da Agenzia delle Entrate, sono tenuti a presentare la certificazione i beneficiari dei sussidi richiamati dal citato articolo 1 del D.M. 11 dicembre 2021, ivi inclusi ASD/SSD ed ETS.

Contributi Covid-19: quando e come presentare l’autodichiarazione

L’invio deve essere effettuato telematicamente, attraverso “il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante i suoi canali telematici, “nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate”, tenuto conto della possibilità di procedere direttamente o tramite incaricato.

In caso di definizione agevolata, occorre inviare l’autodichiarazione, sempre entro il termine del 30 novembre, “o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata”, considerando che laddove tale scadenza sia posticipata rispetto alla data del 30 novembre, “i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021” sono tenuti ad un duplice adempimento:

  • inoltrare una prima dichiarazione, entro il 30 novembre 2022;
  • procedere con un secondo invio, “oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

Aggiornamento autocertificazione aiuti Covid-19

Con Provvedimento del Direttore di Agenzia delle Entrate n. 398976 del 25 ottobre 2022, di modifica del precedente Provvedimento n. 143438/2022, sono stati aggiornati il modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, da utilizzare per gli invii successivi al 27 ottobre.

Laddove si sia provveduto precedentemente, non occorre ripresentare la dichiarazione.

Cosa indicare nella dichiarazione per i contributi Covid-19?

Nel frontespizio, “in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework”, è stata inserita la casella “ES”, che, laddove venga barrata, dispensa i dichiaranti dalla compilazione del quadro A e dall’indicazione dettagliata “degli aiuti COVID fruiti”.

Tenuto conto che restano esclusi dall’esonero “gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati” qualora se ne sia beneficiato, la casella può essere barrata da tutti coloro che dichiarano di rispettare alcuni requisiti:

  • il ricevimento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 di “uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A”;
  • la non intenzione di fruire “per nessuno degli aiuti ricevuti […] dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework”;
  • che la somma complessivamente percepita come contributo “non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, dello stesso quadro temporaneo”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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