Enti in 398/91 (Associazioni e Società Sportive): ufficiale l’aumento del volume d’affari a 400.000 euro/anno

La legge finanziaria 2017 ha elevato a 400.000 euro il volume d’affari esercitabile dagli Enti che abbiano aderito al regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge 398/91 a partire dal primo gennaio 2017.

Forse non era ciò di cui il settore aveva bisogno per migliorare/crescere, ma con l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” avvenuta lo scorso 7 dicembre ad opera del Senato della Repubblica, è ufficiale una rilevante novità per gli Enti Sportivi e le associazioni in genere.

Già perchè l’art. 1 comma 50 dell’ultima Finanziaria divenuta legge dello Stato ha stabilito che “All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro»“. Ciò significa che il famoso regime 398/91, applicabile da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle Società Sportive Dilettantistiche (ex art. 90 co. 1 L. 289/2002) nonchè dalle Associazioni senza fini di lucro e dalle pro – loco (ex art. 9 bis co. 1 L. 66/1992), potrà da gennaio 2017 venire adottato a condizione che nel periodo d’imposta precedente gli Enti interessati non abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi superiori a 400 mila euro.

Confermata la modalità di esercizio dell’adesione all’opzione (“comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto” ex art. 1 della stessa L. 398/91), “essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi“.

Non siamo i soli a ritenere che questa non fosse certo tra le priorità per il mondo del Non Profit, ma tant’è …

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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2 commenti

  1. Fondiamo nel 2020 un ssd rl senza fini di lucro . Previsione di proventi commerciali a fine anno 800000euro . Possiamo usufruire della legge 398/91 sino a 400000 ? E dopo ? e il prossimo anno?

    1. Buongiorno. Premesso il nostro approfondimento specifico sul tema https://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html, questo quanto chiarito da Agenzia Entrate nella circolare 18/E dell’agosto 2018: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991, nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di proventi commerciali di 400.000 euro, il predetto regime agevolativo previsto dalla stessa legge n. 398 del 1991 cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. L’anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell’applicabilità delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 del 1991 in capo ai soggetti che durante il periodo d’imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore a 400.000 euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite è superato, senza distinguere, a tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi. Da ciò consegue, con riguardo sia all’IVA sia alle imposte sui redditi, che il venir meno durante il periodo d’imposta dei requisiti necessari per l’applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 determina l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti“. Cordialità, Stefano Bertoletti

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