2° Round: i giudici spiegano chi può qualificare la natura giuridica di un Ente Sportivo

Cari lettori, pochissimi giorni orsono abbiamo pubblicato un articolo nel quale abbiamo riportato gli estratti di due sentenze dalle quali emergeva l’orientamento della Magistratura circa i limiti di applicazione dei compensi ex lege 342/2000 (il testo del nostro post lo potete consultare cliccando qui).
Ebbene, vista la diffusione virale dell’articolo e l’altissima mole di richieste di chiarimento sul tema, compreso quindi che trattasi di una problematica la cui definizione puntuale risulta di primaria importanza non solo per tutti i Centri Sportivi (siano essi Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche) ma anche per tutti i loro collaboratori, abbiamo deciso di affrontare nuovamente l’argomento traendo questa volta spunto da un altro pronunciamento dell’aprile 2013 su tematica analoga del Tribunale di Ancona.

Il ricorso, promosso dalla Direzione Provinciale del Lavoro contro un’Associazione Sportiva Dilettantistica, mirava nelle intenzioni della ricorrente a far riconoscere la “sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la Associazione Sportiva Dilettantistica ______ e gli istruttori che operavano nella palestra gestita da tale associazione, disconoscendo la validità dei contratti di conferimento di incarico per la promozione dello sport dilettantistico … per effetto della negazione della natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica della ricorrente qualificata quale società commerciale con processo verbale dell’Agenzia delle Entrate del …”.

Già da queste poche righe ben si comprende la ragione, a parere di chi scrive, in forza della quale la DPL ha ritenuto di proporre il ricorso in questione. Nel dettaglio, visto che:
– Agenzia Entrate con un processo verbale di constatazione nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica aveva negato a questa la natura di ASD;
– in forza della prima considerazione risultava quindi mancante il requisito cardine in forza del quale un Ente avrebbe potuto corrispondere rimborsi e compensi ai propri collaboratori tecnici “per prestazioni di natura non professionale … erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, …, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto” (ex art. 67 TUIR);
ne discendeva quindi che ogni e qualsiasi rapporto di collaborazione tra l’Ente ed i suoi istruttori avrebbe dovuto necessariamente rientrare nei parametri della subordinazione, risultando non applicabili forme contrattuali differenti.

Nel tentativo di agevolare la comprensione della sentenza, come avete potuto intuire abbastanza articolata, analizzeremo in due differenti articoli le problematiche sollevate (natura di Associazione Sportiva Dilettantistica ed applicabilità dei compensi sportivi), precisando di volta in volta le ragioni a
fondamento della decisione assunta dal Giudicante, tali da indurlo, udite udite, ad annullare “l’ordinanza di ingiunzione n. …” ed a condannare “la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona a rifondere a … le spese di lite” (avete capito bene: in questo caso specifico la resistente Associazione Sportiva ha vinto, segno evidente che operare nel giusto paga, sempre!).

PRIMO ASPETTO: natura giuridica di Associazione Sportiva Dilettantistica
Sotto questo profilo il Giudice ha precisato che “la natura giuridica dell’associazione interessata deve essere correttamente ricondotta a quella di associazione sportiva dilettantistica come certificato dal CONI …” dal momento che “come già osservato da questo Tribunale in altra pronuncia, il verbale dell’Agenzia delle Entrate, che nega la natura di associazione sportiva dilettantistica, invero accerta unicamente circostanze idonee a qualificare come commerciale l’attività svolta e non tali da incidere sulla natura giuridica e sulla qualificazione dell’associazione”. Ciò significa che “non spetta agli ispettori dell’Agenzia delle Entrate la qualificazione delle associazioni sportive dilettantistiche (qualificazione che come si è sopra rilevato spetta unicamente al CONI) potendo essi valutare unicamente l’eventuale impostazione commerciale dell’attività ai fini dell’operatività o meno di agevolazioni fiscali, valutazione che non può incidere in alcuna maniera sul diverso ambito giuridico di cui si discute nel presente procedimento”.
Non in “giuridichese” ciò significa che l’Agenzia Entrate non può disconoscere la natura sportiva dilettantistica di un Ente dal momento che solo il CONI ha la facoltà di definire “sportivo” un sodalizio.

Stante la determinazione assunta dal Giudice sul punto, agevole sembrerebbe la definizione del secondo aspetto, ovvero la possibile applicazione dei rimborsi sportivi ex lege 342/2000 agli istruttori sportivi dilettanti dell’Associazione Sportiva. Ma … ne siamo proprio sicuri …?
C’è un modo per scoprirlo: leggete questo articolo!

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