Nota 18244 MLPS: chiarimenti su ordinamento ed amministrazione degli Enti del Terzo Settore

Nota 18244 MLPS: chiarimenti su ordinamento ed amministrazione degli Enti del Terzo Settore

Con la nota 18244 del 30 novembre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso rispondere ad una serie di quesiti attinenti la disciplina degli Enti del Terzo Settore, già alle prese con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale con possibilità di adeguamento degli statuti ai contenuti obbligatori del relativo Codice entro il 31 maggio 2022.

I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno coinvolto differenti tematiche, che analizzeremo in tre approfondimenti dedicati, in particolare:
– l’applicabilità dell’articolo 2386 c.c. in materia di cooptazione, la nomina degli amministratori di ODV da parte di soggetti esterni e l’ammissibilità di limitazioni ai diritti dei soci;
– l’apporto del volontariato negli Enti del Terzo Settore, con individuazione dei criteri da utilizzare ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dagli articoli specifici del Codice del Terzo Settore sul tema;
– il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le comunicazione obbligatorie e le reti associative.

Ma andiamo con ordine.

Nota 18244 MLPS: i chiarimenti sull’amministrazione degli Enti del Terzo Settore

Applicabilità della cooptazione ex articolo 2386 del codice civile ai componenti dell’organo di amministrazione delle associazioni del Terzo settore

In merito alla possibilità che ETS costituiti in forma associativa possano avvalersi della cooptazione qualora vengano meno “uno o più componenti dell’organo di amministrazione”, la nota 18244 chiarisce come il riferimento all’articolo 2386 c.c. implichi un’analisi di compatibilità tra discipline, vista la mancanza di un suo espresso richiamo tra le disposizioni in materia societaria, “cui il CTS espressamente rinvia”.

Nello specifico, la possibilità di fare ricorso alla cooptazione appare problematica, alla luce del fatto che fino a successiva ratifica assembleare, gli amministratori cooptati conservano gli stessi poteri degli eletti, in assenza di una previsione esplicita che coordini il principio di democraticità, elettività, nomina assembleare e uguaglianza.

Non ritenendola ammissibile, non può considerarsi in linea con le disposizioni del Codice una “espressa clausola statutaria in tal senso”, tenuto conto che, mentre nelle società di capitali l’esigenza economica di continuità gestionale potrebbe comportare la messa in secondo piano dei poteri conferiti all’assemblea, tale eventualità non potrebbe in alcun modo essere ritenuta legittima negli Enti del Terzo Settore, nei quali il suo ruolo prioritario rappresenta elemento caratterizzante nell’elettività delle cariche.

Ai sensi della nota 18244 occorre dunque tenere presente che:
– nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati per via assembleare, “indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell’art. 26, comma 5”, occorre procedere a convocazione d’urgenza dell’organo, “ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell’intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni”;
– non costituisce cooptazione, in quanto pienamente legittima, l’ipotesi statutaria relativa all’ammissibilità che “agli amministratori cessati subentrino i primi” tra i non eletti, nell’ordine di preferenza risultante dalle procedure di nomina;
– in caso di cessazione del presidente, occorre che lo statuto regoli la fattispecie “non necessariamente nel senso di una decadenza simultanea dell’intero organo di amministrazione”, per non compromettere il funzionamento dell’Ente.

Per quanto concerne le fondazioni, infine, la nota 18244 del MLPS precisa che “il ricorso alla cooptazione potrebbe risultare praticabile” a fronte di una disposizione statutaria in tale senso, applicandosi l’articolo 25 c.c. “che demanda all’autorità governativa, ovvero al competente Ufficio del RUNTS “la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi””.

Nota 18244: “Facoltà di nomina degli amministratori delle ODV da parte di soggetti esterni

L’eventualità che le Organizzazioni di Volontariato possano delegare “la nomina di una minoranza di amministratori” a soggetti esterni qualificati ai sensi dell’articolo 26 comma 5 del D. Lgs. 117/2017, è praticabile nel rispetto delle previsioni dell’articolo 34 comma 1, che, in quanto norma speciale e “pertanto, prevalente rispetto all’art. 26)”, dispone che tutti gli amministratori delle ODV siano scelti “tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”.

Nota 18244: “Ammissibilità nelle associazioni del Terzo settore di categorie di soci con diritti limitati

La previsione in statuto o nei regolamenti attuativi delle Associazioni del Terzo settore di “categorie di soci con diritto sociali limitati”, con particolare riferimento “al cd. elettorato passivo”, va valutata tenuto conto dell’importanza dei principi inderogabili di “democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati”: è questo il principio individuato nella nota 18244 in commento.

Occorre dunque che le disposizioni statutarie assicurino a tutta la compagine associativa, indipendentemente dalle categorie, “la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali”, dovendosi ritenere contrario ai dettami del Codice limitare i diritti degli associati.

Ciononostante, è bene considerare che ai sensi della nota 18244 del MLPS:
– la previsione di un “organo deliberativo di secondo livello sovraordinato all’assemblea, composto dai rappresentanti eletti dal livello associativo di base”, e la possibilità che solo i suoi componenti partecipino alle delibere di livello superiore “risponde alle caratteristiche dell’organo stesso” ed è funzionale “alla struttura organizzativa dell’intero ente”;
– l’ammissione di soci minorenni e, in quanto tali, non in grado di partecipare personalmente “ad alcune delle attività dell’ente” oppure alla sua amministrazione perché “privi della capacità di agire”, non può comportarne, se non in presenza di una violazione della qualità di socio, l’esclusione dalle delibere “anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale”, come peraltro già chiarito nella nota 1309 del 6 febbraio 2019 dello stesso Dicastero.

La riduzione dei diritti associativi non potrebbe giustificarsi neanche a fronte di una poco assidua partecipazione alle attività dell’Ente, visto che è connaturato al loro esercizio “la facoltà di astenersi temporaneamente dalla stessa o di sceglierne liberamente l’intensità”.

Fermo restando dunque l’impossibilità “di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci”, deve invece ritenersi configurabile la differenziazione tra categorie a fronte della scelta “degli appartenenti ad una specifica categoria di garantire un maggior impegno rispetto alla generalità degli associati”, oppure presumendo una diversificazione legata alla “tipologia di attività da svolgere”, che non comporti tuttavia, “una riduzione o limitazione dei diritti associativi di partecipare alle decisioni e concorrere alla determinazione degli indirizzi dell’ente”.

Conclude infine sul punto la nota 18244 che eventuali limitazioni statutarie “al numero dei soci o alla numerosità di una categoria di soci rispetto alle altre nonché la necessità ai fini dell’adesione di una presentazione da parte di uno o più soci non rispettano il principio secondo cui le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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