Con l’approvazione del Decreto 7 settembre 2021, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le “linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale”.
Coinvolgimento di lavoratori e utenti nell’impresa sociale: l’oggetto delle Linee Guida
Le Linee Guida trovano “il loro fondamento normativo nell’art. 11” del D. Lgs. n. 112/2017, il quale, rivisitando la disciplina contenuta nel previgente Decreto Legislativo n. 155/2006, ha previsto un aumento del “livello minimo di coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholders, in coerenza con la logica partecipativa sottostante alla governance dell’impresa sociale, che, anche a livello europeo, viene considerata una delle principali caratteristiche distintive delle organizzazioni dell’economia sociale”.
Per coinvolgimento deve intendersi “un meccanismo di consultazione o di partecipazione”, attraverso il quale “lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività” possano esercitare “un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale”, con particolare riguardo ai profili “che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi”.
Linee Guida coinvolgimento lavoratori e utenti: quali sono le modalità?
L’impresa sociale è tenuta a regolamentarne i modi, attraverso specifiche indicazioni “nei regolamenti aziendali o negli statuti”.
La competenza viene dunque trasferita all’atto statutario, in qualità di strumento più idoneo a dettagliarle e per sua natura modificabile, così da recepire eventuali adeguamenti disciplinari, in virtù di “evidenze applicative scaturite dalla precedente regolazione ovvero a mutamenti del contesto socio-economico di riferimento”.
Tenendo conto della natura giuridica dell’attività svolta, dei soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, occorre programmare la “messa a disposizione”, almeno una volta l’anno o in caso di eventi determinanti “variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti”, di informazioni concernenti i seguenti parametri:
- l’andamento “effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa”;
- la natura e la qualità dei beni e servizi erogati;
- la “situazione economica ed occupazionale dell’impresa stessa”;
- “eventuali criticità segnalate dall’organo di controllo interno”;
- qualsiasi decisione in grado di comportare “rilevanti cambiamenti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati”.
Coinvolgimento nell’impresa sociale attraverso le informazioni
I dati devono essere trasmessi con “modalità che, per tempistica e contenuto” rispondano alle finalità dell’art. 11, “nel rispetto del criterio di proporzionalità” e consentendo a lavoratori, rappresentanze sindacali ed altri interessati di verificarli, al fine di formulare “eventuali pareri non vincolanti da fornire all’organo amministrativo”.
Le informazioni, comprensive dei risultati dell’attività di monitoraggio e dell’attività di vigilanza, devono essere disponibili sia presso la sede legale, sia telematicamente (ad esempio sito internet o newsletter informativa), tendo conto delle particolarità di alcune categorie di utenti e differenziandone conseguentemente i contenuti.
Impresa sociale: la consultazione di lavoratori e utenti secondo le Linee Guida
Fermo restando la regolarità nel tempo e l’idoneità a favorire la partecipazione, occorre valutare lo scopo della consultazione e l’argomento trattato, anche in base alle indicazioni dell’organo competente.
Qualora su tematiche specifiche si reputino necessari più pareri, sono consentite modalità estese, “anche a carattere periodico” e con condivisione dei risultati con i rappresentanti delle categorie interpellate, “al fine di acquisire proposte da sottoporre alla valutazione dell’impresa”.
Impresa sociale e possibili sviluppi del coinvolgimento di lavoratori/utenti
La consultazione può declinarsi nella previsione in statuto della costituzione di comitati, di assemblee speciali “rappresentative dei lavoratori o degli utenti” o attraverso particolari procedure che ne garantiscano “il coinvolgimento attivo”, per lo svolgimento di alcuni compiti specifici.
- La formulazione di pareri “sulle materie oggetto di informazione”. I rappresentanti devono avere l’opportunità di avanzare proposte o formulare “pareri non vincolanti” sulle tematiche “di rispettivo interesse”. In casi eccezionali (ad es. in caso di “delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi […] nonché in caso di rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili, la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento”), l’organo amministrativo è tenuto a richiedere il parere dei rappresentanti e a motivarne per iscritto, la mancata adesione.
- La nomina di un rappresentante che prenda parte alle sedute assembleari. Gli statuti o i regolamenti conferiscono ad almeno un rappresentante per categoria la facoltà di prendere parte alle assemblee dei soci, “senza diritto di voto”, ma con possibilità di parola nelle sedute ordinarie e con obbligo di consultazione in quelle straordinarie concernenti gli eventi eccezionali di cui sopra.
- La nomina di un rappresentante all’interno dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, in ossequio al disposto dell’art. 11, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 112/2017, laddove si superino “due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del codice civile, ridotti della metà” (2.200.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale; 4.400.000,00 euro di ricavi; 25 dipendenti occupati durante l’esercizio). In questi casi, è possibile la designazione da parte degli utenti di un componente, con individuazione di requisiti specifici o attribuzione di particolari funzioni.
Linee Guida coinvolgimento lavorati e utenti nell’impresa sociale: quali controlli?
L’organo di controllo è chiamato a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia, i cui esiti vanno diffusi tramite il bilancio sociale, fatto salvo il potere di accertamento degli organi competenti dell’impresa sociale, “nel corso dell’attività di vigilanza effettata dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche”.
Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.
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