Riforma del Terzo Settore, ARTICOLO 9: misure fiscali e di sostegno economico

Tra gli scopi della riforma oltre all’individuazione di “misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore” anche il riordino e l’armonizzazione della “relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio”. Vediamo come.

L’articolo 9 della Riforma del Terzo Settore (analizzata a partire da QUI) individua i principi ed i criteri direttivi cui si dovrà uniformare l’Esecutivo al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, procedendo altresì al riordino ed all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Questi i principi e criteri direttivi indicati nella norma.
– “revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio…”;
– “semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura…”;
– “completamento della riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille
con “revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti” prevedendo altresì obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza …”;
– “razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore…”;
– per le imprese sociali previsione “della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici” nonchè “di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale”;
“istituzione … di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale”, di cui abbiamo parlato QUI;
“introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale”;
“promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui all’articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati …”;
– “previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge”;
– “revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione …”.

Se è vero come è vero che questa Riforma intende “rivoluzionare” il Terzo Settore, le premesse sembrano di certo incoraggianti: l’unico auspicio è che i vari iter legislativi non snaturino la ratio promossa dal Legislatore confermando semplificazioni ed una maggior trasparenza.

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