Nota 18244 MLPS: RUNTS, comunicazioni e reti associative

Nota 18244 MLPS: RUNTS, comunicazioni e reti associative

Dopo aver analizzato la nota 18244 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di ordinamento ed amministrazione degli Enti del Terzo Settore e poi in materia di apporto dei volontari, rimane ora solo da commentarne il contenuto relativamente ai rapporti con gli uffici del RUNTS, le comunicazioni obbligatorie ed il ruolo delle reti associative.

Nota n. 18244 e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: “comunicazione al RUNTS dei soggetti che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni (articolo 48, comma 1 CTS)”

L’individuazione e la conseguente comunicazione al Registro Unico dei titolari delle cariche sociali ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del Codice del Terzo Settore, non implica la conoscibilità dei componenti del Consiglio nazionale che, configurandosi per statuto come “organismo assembleare di secondo livello”, è costituito da membri ritenuti esclusi dal relativo onere.

E se non sussistono dubbi sulla necessità di informare circa la titolarità delle cariche, con specifica di poteri e limiti, in riferimento ai componenti della Presidenza nazionale, in merito alla Direzione nazionale, attività attinenti alla programmazione, costituzione di organismi operativi, delibere aventi ad oggetto affiliazioni, adozione di “provvedimenti di scioglimento e commissariamento delle articolazioni territoriali”, confermano l’esistenza di un “effettivo riparto delle prerogative proprie della funzione amministrativa propriamente detta tra la Direzione Nazionale e la Presidenza Nazionale”, tale da ritenere che il dovere di informazione di cui all’articolo 48 riguardi anche la Direzione stessa.

Nota n. 18244 e RUNTS: il ruolo delle reti associative

“Possibilità per le reti associative di assumere la rappresentanza degli enti ad esse aderenti ai fini dell’iscrizione al RUNTS e dello svolgimento degli adempimenti conseguenti attraverso le proprie articolazioni territoriali”

Secondo quanto previsto dall’articolo 47 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve essere presentata “dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca”, coerentemente con le modalità disciplinate dall’articolo 8 comma 2 del D.M. n. 106/2020.

Tale previsione viene legittimata a fronte del ruolo legislativamente riconosciuto alle reti dall’articolo 41 comma 1, lett. b), concernente la possibilità di svolgere “nei confronti dei relativi associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, promuovendone e accrescendone la rappresentatività presso i soggetti istituzionali”, purché vi sia corrispondenza “nel ruolo di rappresentanza sul territorio affidato a tali organizzazioni territoriali dallo statuto della rete”.

Dal punto di vista operativo, pertanto, la nota 18244 precisa che il rappresentante legale della rete associativa è tenuto a presentare all’ufficio del RUNTS l’istanza, allegando in aggiunta:
1. l’attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante, che contenga l’individuazione dell’ente intermedio “al quale secondo gli assetti statutari della rete sono attribuite le funzioni di rappresentanza di cui all’articolo 47 comma 1 del Codice nei confronti degli enti di base” aventi sede legale “nel territorio di propria competenza”;
2. la manifestazione di volontà di presentare istanza tramite rete stessa “anche sotto forma di delega […], sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente da iscrivere”, non occorrendo “la stipula di un vero e proprio contratto di mandato essendosi già manifestata la volontà delle parti (rete associativa e ente aderente) rispettivamente al momento dell’accettazione dell’adesione alla rete e del rilascio della delega”.

“Possibilità per le reti associative di svolgere le funzioni di rappresentanza degli enti ad esse aderenti nelle more del perfezionamento della propria iscrizione nella sezione E) del RUNTS”

In attesa che si concluda il periodo transitorio di trasmigrazione al RUNTS, la nota 18244 chiarisce che la possibilità di qualificare Associazioni di Promozione Sociale Nazionali come reti associative “ai fini dell’eventuale presentazione di istanze di iscrizione per conto degli enti ad esse aderenti”, va valutata considerando che, seppure vi siano molteplici organizzazioni con funzioni di rappresentanza verso gli aderenti, la definizione di Associazioni Nazionali ricavabile dalla L. n. 383/2000, in quanto “normativa ai sensi della quale” esse hanno ottenuto “l’iscrizione al Registro nazionale delle APS”  non può considerarsi “pienamente sovrapponibile” a quella delle “Reti associative”.

Conseguentemente, possono annoverarsi come tali:
– le Associazioni di Promozione Sociale Nazionali già iscritte al 22/11/2020 e non sottoposte a procedimenti di cancellazione, “che alla medesima data risultavano associare, sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio statale del RUNTS […] almeno 100 APS iscritte al Registro nazionale ai sensi dell’art. 5 del d.m. 471/2001 in qualità di articolazioni territoriali o circoli ad esse affiliati”;
– le Organizzazioni di Volontariato “di cui all’articolo 31 comma 12 del d. m. 106/2020”.

All’opposto, non possono assumerne la qualifica organizzazioni che pur possedendo l’attribuzione di “APS nazionali ai sensi della ormai abrogata l. 383/2000” non presentino un numero adeguato di enti aderenti, tenuto conto che, in ogni caso, la l’etichetta temporanea di “rete associativa” non esime da successiva verifica sul possesso dei requisiti propedeutici all’iscrizione, in quanto “funzionale esclusivamente al regolare procedere delle operazioni di presentazione delle domande da parte degli enti di nuova iscrizione”.

Questo approfondimento è stato realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Mimma Sgrò.

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