Diritti connessi al diritto d’autore per la diffusione della musica: quando e perchè il compenso è dovuto

Un’Associazione (sportiva o culturale) o una Società Sportiva che paghi la SIAE (che tutela il diritto d’autore) … deve pagare anche SCF (che tutela i diritti connessi)? E che cosa sono questi “diritti connessi”? Cerchiamo di chiarire “se” e “per che cosa” il pagamento sia dovuto …

Il tema dei diritti connessi al diritto d’autore è stato da noi oggetto di approfondimento, l’ultima volta, in occasione della pubblicazione in G.U. del 10.03.15 del DPCM intitolato “Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“. Ciononostante, da allora, molti lettori affezionati oltre che parecchi nuovi clienti di studio si sono rivolti a noi dicendo: “ma paghiamo già la SIAE: perchè mai dovremmo pagare anche SCF“? Bene: questo articolo nasce con l’obiettivo di rispondere a questa domanda … anche se la risposta, molto probabilmente, non Vi piacerà.
Ma andiamo con ordine.

Cosa sono i diritti connessi?

I “diritti connessi“, riconosciuti dalla Legge sul diritto d’Autore (l. 633/1941) ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori, rappresentano il diritto di sfruttamento economico dell’opera registrata su qualsiasi supporto, sia fisico che digitale. Essi pertanto si riferiscono all’interpretazione dell’opera eseguita dall’artista grazie all’investimento ed all’organizzazione imprenditoriale di un produttore. Non hanno dunque nulla a che fare con i “diritti d’autore“, tutelati da SIAE e dovuti, appunto, all’autore ed all’editore, poichè legati allo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, intesa in senso astratto, così come immaginata e composta (la partitura musicale e/o il testo letterario).
Su una registrazione musicale, pertanto, convivono due famiglie di diritti e, in linea generale, almeno due enti distinti per la raccolta dei compensi: SIAE (per i diritti d’autore) ed SCF (per i diritti connessi).

Chi è SCF?

SCF raccoglie e ripartisce i compensi, dovuti ad artisti e produttori, per la diffusione in pubblico di musica registrata, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive dell’Unione europea e dalla legge sul diritto d’autore italiano.

Quando devono essere corrisposti i compensi per i diritti connessi?

Ai sensi degli art. 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore, i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori hanno diritto ad un compenso ogni volta che vi sia una pubblica diffusione, anche senza scopo di lucro, dei brani del proprio repertori. Ciò significa che se il Vostro Ente (sia esso una Associazione sportiva o culturale piuttosto che una Società Sportiva Dilettantistica) utilizza la musica registrata per le proprie attività sociali il compenso è dovuto, senza dubbio! E chi dice il contrario … dice una bugia!

Come è calcolato il compenso e per cosa è dovuto?

L’ammontare dovuto per i diritti connessi, recentemente oggetto di revisione al fine di individuare modalità pù semplici di determinazione del compenso, viene ora calcolato in funzione del numero di soci/iscritti dell’Ente ed in base all’utilizzo che della musica viene fatto. In particolare saranno dovuti per la musica d’ambiente, per i corsi, per i saggi, per le gare e, infine, per gli eventi in generale.

E se decido di non pagare?

Il mancato pagamento dei compensi dovuti ai produttori fonografici ai sensi della normativa vigente può essere sanzionato tanto in sede civile che in sede penale. Quindi … invece di mettere la testa sotto la sabbia fingendo che il problema non esista, il suggerimento è quello di attivarVi non solo per mettere in regola il Vostro Ente ma anche (perchè no …) per cercare Enti che abbiano sottoscritto una convenzione con SCF garantendo ai propri affiliati un trattamento economico agevolato (ad esempio ANG&OS).

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata

Per saperne di più potete consultare le nostre Guide ed iscrivervi alla newsletter (che tratta di temi gestionali, amministrativi, giuridici e fiscali per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS). I nostri account: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL).

Condividi su:

(Visto 4.527 volte, 1 visite oggi)

4 commenti

    1. Buongiorno. I diritti connessi al diritto d’autore, riscossi da SCF, sono dovuti indipendentemente dalla circostanza che l’Ente incassi proventi solo istituzionali oppure anche commerciali. Sono infatti dovuti nell’ipotesi in cui l’Ente utilizzi la musica registrate per lo svolgimento delle proprie attività sociali. Cordialità, Stefano Bertoletti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *