Quante volte Vi siete domandati quale sarebbe la responsabilità dell’Ente che gestite (Associazione in genere o Società Sportiva Dilettantistica) nel caso di evento lesivo e/o dannoso cagionato da un Vostro collaboratore e/o istruttore e/o dipendente ad uno dei Vostri soci e/o iscritti? Mai?! Davvero?! Non ci crediamo … motivo per cui abbiamo deciso di cercare di chiarire ed approfondire questo (delicatissimo) argomento nelle prossime righe.
Partiamo dalla norma di riferimento del codice civile, articolo 2049: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti“. Che vuol dire? Che esiste una responsabilità (indiretta) solidale dell’Ente per il fatto illecito commesso dal proprio istruttore/collaboratore/dipendente quando questi, nell’esercizio della propria opera, cagioni un danno ad un socio/iscritto. E’ poi indubitabile che esista in ogni caso un coinvolgimento diretto dell’istruttore/collaboratore/dipendente, il quale ai sensi del secondo comma dell’art. 2048 sarà responsabile “… del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza“. L’istruttore potrà liberarsi da questa responsabilità diretta a condizione che dimostri congiuntamente:
– il non aver potuto impedire l’evento lesivo,
– l’aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il verificarsi del danno.
Se questo stato dei fatti non pare il massimo per un istruttore/dipendente, figuriamoci come non lo sia per l’Ente “committente”, il quale si trova “incastrato” in una responsabilità extracontrattuale indiretta per il danno cagionato dal suo collaboratore.
C’è però un “ma” in questa ricostruzione teorica a far tirare un sospiro di sollievo alla molteplicità di gestori di Enti Non Profit che alla lettura degli articoli del codice civile di cui sopra avranno avuto un mancamento sulla sedia. Infatti la responsabilità indiretta dell’Ente ai sensi del 2049 c.c. sussisterà solo nell’ipotesi in cui esista, tra lo stesso Centro e l’istruttore/dipendente, un rapporto di subordinazione caratterizzato dalla possibilità per il primo di effettuare un’attività di controllo, direzione e vigilanza nei confronti del secondo, dal momento che in difetto nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Ente, così come qualora il collaboratore dovesse cagionare un danno eccedendo rispetto le mansioni affidate. Siamo certi che ai più si sia “accesa una lampadina” in relazione a questo ultimo aspetto evidenziato, ma se a Voi non fosse successo Vi invitiamo a ridare una lettura ad almeno due dei nostri precedenti articoli, che riportiamo qui per comodità:
– Compensi ai collaboratori sportivi: i giudici spiegano i limiti di applicazione dei 7500 euro;
– Atto finale: i giudici chiariscono la differenza tra collaboratore autonomo e dipendente.
Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:
- invio di questionario in formato excel via mail;
- ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
- call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
- predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.
Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.
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