Cari lettori, dopo aver individuato gli adempimenti legati al D.P.R 151/11 (per intenderci quello sulla prevenzione incendi nei locali di spettacolo e nei centri sportivi, consultabile QUI per chi se lo fosse perso), dedichiamo questo approfondimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008, che ai sensi del proprio articolo 3 “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Ciò significa che le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni non profit in genere, indipendentemente dalla struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla dimensione, e dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti, sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro.
Prima di evidenziare gli adempimenti alcune considerazioni preliminari: la valutazione del rischio consente al “datore di lavoro” di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei “lavoratori” nei “luoghi di lavoro” e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi dell’“attività lavorativa”.
Se individuare il “datore di lavoro” risulta agevole, spesso la specificità di chi opera e/o pratica attività in impianti sportivi comunali o in affitto rende necessario meglio chiarire il ruolo del proprietario della struttura, del gestore e dell’utilizzatore. Andiamo con ordine:
– proprietario della struttura: deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.), rendendola inoltre disponibile in fase di controllo della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore;
– gestore della struttura: deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termini di esercizio della sede operativa e dell’impianto sportivo che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o collaboratori di varia natura (ivi inclusi gli istruttori sportivi regolarizzati in forza della legge 342/2000) dovrà assolvere agli adempimenti del D. Lgs. 81/08; allo stesso modo nel caso di Enti terzi frequentanti la sede operativa, il gestore dovrà rendere disponibile la documentazione attestante i prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché ai rischi residui;
– utilizzatore: l’Ente utilizzatore (anche se non profit), indipendentemente dalle attività svolte, dalla sua struttura gerarchica ed organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetto all’applicazione del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività svolta negli specifici luoghi di lavoro.
Fatte le premesse del caso, veniamo quindi agli adempimenti che devono essere posti in essere prima di avviare le attività ed al fine di assolvere agli obblighi legislativi. In ordine:
1. Individuazione del datore di lavoro
2. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
3. Individuazione dei lavoratori
4. Elezione interna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
5. Eventuale nomina del Medico Competente
6. Individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”
7. Valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
8. Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro
9. Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività
Fermi gli obblighi indicati dalla normativa, è comunque buona prassi:
– informare e formare gli associati/partecipanti sugli eventuali rischi per la sicurezza e per la salute che le attività organizzate comportano;
– considerare e prevenire (il più possibile) i rischi per la salute e per la sicurezza durante lo svolgimento delle attività (secondo le misure generali di tutela);
– verificare che locali ed attrezzature siano conformi alle norme vigenti;
– affidare agli associati/partecipanti mansioni/compiti coerenti con le loro capacità/competenze;
– vigilare sulle attività affinché le stesse siano svolte in condizione di sicurezza.
Come già precisato in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa sulla prevenzione incendi, Vi invitiamo anche in questo caso a contattare i Vostri consulenti affinchè Vi possano riservare l’assistenza qualificata di cui necessitate per verificare i rischi connessi allo svolgimento della Vostra attività e le relative contromisure da adottare al fine del rispetto integrale della norma, dal momento che ogni situazione fa storia a sé e richiede un’analisi specifica e dettagliata.
Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:
- invio di questionario in formato excel via mail;
- ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
- call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
- predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.
Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.
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Notizia bomba per le ASD e le APS! Eliminati DUVRI e DVR per i volontari!!!
Con la legge 98/2013 art. 32 è stato approvato un fondamentale emendamento all’ormai famigerato articolo 3 comma 12bis del D.L. 81/2008 (il famoso “Decreto Sicurezza”. (ndr, che barba tutte ‘ste sigle, fanno venire un mal di testa…)
In pratica si prevede che i VOLONTARI (cioè, ricordiamolo, SOLO coloro che prestano la propria attività spontaneamente ed a titolo gratuito, o col mero rimborso delle spese, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché a tutti coloro che percepiscono compensi di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR si applichino le disposizioni dettate dall’articolo 21 del D.L. 81/2008 e cioè:
>> a VOLONTARI e COLLABORATORI ex art. 67 del TUIR (regime dei 7.500 euro) NON si ritengono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 26 e 28 del decreto relative alla redazione del Documento Unico di Valutazioni dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pure oggetto di semplificazioni. <<
ATTENZIONE! QUESTO NON VALE PER LE SSD a r.l.!
Che dire? Ancora una volta ha vinto il buon senso!
Buongiorno.
Se desidera una risposta più completa Vi invito a scrivere a gabriele@movidastudio.it perchè non abbiamo sufficienti caratteri per il commento.
Visto il riferimento alla LEGGE 98/2013 art. 32 (che peraltro va letta in toto e non solo una estrapolazione), Il decreto legge 81/2008 all’art. 2 comma 1 lettera b), art. 26 di cui si fa riferimento specifico nell’articolo allegato e riferendomi sempre alla LEGGE 98/2013, …quante palestre sono soggette al controllo dei VFF?!?
Per meglio specificare indico anche l’allegato XI del decreto 81…come già ampiamente citato più volte, l’articolo pubblicato è una sintesi GENERICA….I CASI VANNO ANALIZZATI E VALUTATI UNO ALLA VOLTA .
L’articolo ha voluto essere un mezzo per conoscere quali sono gli adempimenti utili…è vero ci sono delle semplificazioni in atto, che vengono ovviamente sfruttate nei casi consentiti…non dimentichiamoci però che pur avendo a che fare con persone “volontarie” anch’esse meritano una informazione in merito ad eventuali rischi che si possono incontrare…Tengo inoltre a indicare l’art. 21 del Decreto Legge 81/2008.
Per concludere…probabilmente il 99.9% delle asd lavora con i “volontari”… consiglerei di approfondire la lettura della norma.
Ilenia e Margherita
Buongiorno,
mi spiace ma il vostro articolo è sbagliato.
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i., si applica solamente ai luoghi di lavoro. Non ritengo pertanto che un associazione no profit sia un luogo di lavoro: esempio, un circolo ricreativo, dove si organizzano cene, partite a carte o altri eventi con l'unico scopo dell'aggregazione , NON è assolutamente soggetto al decreto sopra citato. Avete una vaga idea dei costi per redigere DVR, per eleggere RLS, RSPP e tutte le figure previste dal decreto?
Forse prima di scrivere dovreste informarvi meglio, perchè così create solamente panico tra le associazioni, che leggendo il vostro articolo si ritroverebbero costrette ad una serie di spese non indifferenti.
Buongiorno.
Premesso che la norma di riferimento all’articolo 3 precisa che il Decreto “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” e che abbiamo concluso il nostro intervento indicando come ”Ogni situazione fa storia a sé e richiede un’analisi specifica e dettagliata”, è indiscutibile che esistono realtà che pur essendo NON PROFIT prevedono la presenza di lavoratori veri e propri con regolare contratto di lavoro o eventuali situazioni in cui è dimostrabile una subordinazione vera e propria.
Certo che la sala dove si ritrovano gli anziani per giocare a burraco non si può definire luogo di lavoro, in quanto non esistono situazioni di lavoro con subordinazione, ma è un caso di TANTI casi…. Bisogna valutarli!
Si ricorda che c’è un aspetto fondamentale OBBLIGATORIO per chiunque…. Ogni luogo che ospita terze persone DEVE essere a norma ( impianto elettrico, verifiche di messa a terra periodiche, ecc…)
Margherita e Ilenia
Una cosa è l'impianto elettrico, la messa a terra, la presenza di estintori, un'altra cosa, completamente differente è il DVR, con l'eventuale nomina di RSPP, RLS, etc etc.
Voi avete fatto un discorso generale, ma forse, per non spaventare tutti subito, era meglio dettagliare un po meglio, magari riportando qualche esempio. Lo dico perchè leggo spesso gli articoli sul vostro sito, e li ritengo spesso e volentieri efficaci, ma questa volta siete stati troppo superficiali per un argomento che ha, o meglio, potrebbe avere, un peso molto grave su tutte le società.
Buongiorno. Se legge spesso i nostri articoli, mi stupisce quanto Lei ha appena scritto, in quanto non siamo proprio noi ad essere superficiali o approssimativi. Prima di pubblicare un articolo facciamo attente valutazioni e quando viene messo online è perchè siamo assolutamente certi del contenuto (ci mancherebbe altro!!!).
Le incollo nuovamente la conclusione del nostro articolo: " Come già precisato in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa sulla prevenzione incendi, Vi invitiamo anche in questo caso a contattare i Vostri consulenti affinchè Vi possano riservare l’assistenza qualificata di cui necessitate per verificare i rischi connessi allo svolgimento della Vostra attività e le relative contromisure da adottare al fine del rispetto integrale della norma, dal momento che ogni situazione fa storia a sé e richiede un’analisi specifica e dettagliata.".
Come potrà nuovamente leggere, consapevoli che ogni situazione è singolare, abbiamo invitato i lettori ad approfondire con chi li segue la propria situazione. Ritengo che il termine "superficiale" sia fuori luogo… Inoltre, nell'ultima risposta Le ho suggerito di scrivermi privatamente per fornirLe elementi aggiuntivi e Lei ha preferito nuovamente pubblicare contenuto non costruttivo…. Ribadisco la mia volontà a fornirLe ulteriori elementi di valutazione, precisando come "l'impianto elettrico, la messa a terra, la presenza di estintori, ….il DVR, con l'eventuale nomina di RSPP, RLS, etc etc." rientrino tutti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come da titolo del post… o no?
Gabriele Aprile