Terzo Settore

Associazioni e legali rappresentanti: responsabilità ad ogni costo oppure no?

Poco più di un mese orsono abbiamo affrontato il tema che titola anche questo post con un approfondimento specifico dal titolo “Il Presidente di un’Associazione è sempre e comunque responsabile?“. Poi abbiamo parlato anche di responsabilità diretta dei collaboratori (QUI l’articolo dedicato), cercando di chiarire chi, quando, come e perchè possa essere chiamato a rispondere di un evento lesivo cagionato ad un socio/iscritto. Ebbene se Vi state quindi chiedendo il motivo per cui abbiamo deciso di trattare nuovamente l’argomento soddisfiamo prima di tutto la Vostra curiosità:
1. le richieste personali di chiarimento e conferma sul tema aumentano ogni giorno di più, forse perchè in molti casi nuovi gestori e/o collaboratori (sportivi o meno) desiderano accertarsi con certezza di quali responsabilità possano essere investiti;
2. maggiore è il numero di pronunciamenti a sostegno di una certa tesi più è forte (solitamente ma non necessariamente …) la valenza del proprio assunto.Alla luce di queste premesse non stiamo pertanto a dilungarci sui riferimenti normativi in forza dei quali in un Ente di tipo associativo la responsabilità solidale ricade su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Ente stesso spendendone il nome (art. 38 c.c.), ma veniamo subito all’esito (molto interessante) del pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 194/07/15: l’accertatore deve concretamente provare che il soggetto, che ritiene solidalmente responsabile con l’Ente di un debito tributario da questo maturato, abbia svolto una concreta attività negoziale in nome e per conto dell’Ente stesso, non essendo sufficiente una presunzione di esercizio di attività gestoria al fine di dimostrare l’esistenza di rapporti obbligatori tra l’Associazione ed i terzi. In altre parole chi ritiene sussistere una responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta deve essere in grado di provare la concreta e reale attività gestoria e negoziale svolta dal soggetto in nome dell’Ente, non bastando la semplice carica dallo stesso rivestita (fosse anche quella di Presidente).Nulla di nuovo sotto il sole dunque, ma un’altra sentenza in linea con molti pronunciamenti sul tema.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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