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venerdì 10 febbraio 2012

Non profit per convenienza!


Un titolo provocante? Sicuramente si, ma l'obiettivo non vuole essere quello di fare terrorismo psicologico, perchè siamo assolutamente consapevoli che i "furbetti" del non profit non rappresentano la categoria degli "enti non commerciali", ma sono solo una piccola parte (dopo gli accertamenti che si stanno moltiplicando saranno sempre di meno).

Giovedì 2 febbraio mi stavo distraendo guardando "Le Iene" e ho seguito con molta attenzione un servizio intitolato "Veneto a luci rosse". Nulla di nuovo per chi non svolge il mio lavoro (o perlomeno nulla di così toccante), ma un grosso dispiacere per me e per le persone che fanno parte del nostro Team, perchè in Veneto (ma sono certo anche in altre Regioni) si è verificato proprio il contrario di quello che ogni giorno cerchiamo di far comprendere ai nostri interlocultori.

Ho letto il cartello fuori dal primo locale che indicava "Circolo Ricreativo" ed a fianco "Il locale è riservato ai soli uomini". All'interno un vero e proprio night club con cubiste e ragazze che invitavano i Soci ad usufruire del privè.

Fuori dal secondo locale un cartello con scritto "Associazione di Promozione Sociale" e sulla parete poster di donne in atteggiamenti provocanti. All'ingresso un addetto ai tesseramenti spiega: "E' un club privato, bisogna fare la tessera" (ovviamente approvazione della domanda a Socio immediata e pagamento contestuale della quota associativa come se fosse l'ingresso in una discoteca) ed all'interno un vero è proprio night club come il precedente. Il proprietario (ovviamente nel pieno rispetto della norma che prevede che l'Associazione sia un Ente di proprietà di tutti i Soci...) si è addirittura premurato di istruire le "ballerine socie volontarie" con testuali parole: "...l'unica cosa da dire se viene fuori qualcosa..." è che "devi sempre sostenere che io non do soldi a te e tu non dai soldi a me, punto e basta!".

A parte l'aspetto legato allo sfruttamento della prostituzione, che non abbiamo intenzione di affrontare (non solo perchè non riguarda ciò di cui ci occupiamo giornalmente ma anche dal momento che non intendiamo esprimere giudizi di valore in merito), purtroppo questo è ciò che accade per molte realtà non profit per convenienza: la normativa viene stravolta e qualcuno sceglie l'abito del Circolo Ricreativo, dell'Associazione di Promozione Sociale, ecc... per camuffare un tipo di realtà evidentemente profittevole (e non legale). Ben consci della loro illegalità, si preparano così la risposta nel caso di una visita da parte delle Forze dell'Ordine.

Al di là dell'opinione che ognuno può farsi leggendo queste righe e visionando il servizio, ci pare necessario evidenziare come un sistema così distorto getti nel marcio tutte quelle realtà davvero non profit che con la disponibilità ed il sacrificio di veri volontari (che lo fanno per la sola condivisione di un ideale, che evidentemente non può essere il "Dio denaro") ogni giorno cercano di portare un messaggio positivo e di speranza nel futuro.

Noi rientriamo nella categoria di tutti coloro che credono nella legge e nel suo rispetto, a prescindere (di nuovo) da giudizi di valore o meno. Proprio per questo abbiamo realizzato una serie di Guide volte ad informare tutti coloro che hanno interesse non solo a far qualcosa di buono, ma anche a farlo nel modo corretto.

Mai come in questa circostanza ogni commento sarà non solo ben accetto ma davvero gradito.

Gabriele e Stefano
gabriele@movidastudio.it
stefano@movidastudio.it




mercoledì 11 gennaio 2012

Regime dei minimi: importanti novità per chi opera nelle Associazioni

Buon giorno a Tutti, e innanzi tutto buon anno!


Sicuramente molti di Voi si domanderanno il motivo di questo articolo che, a differenza dei precedenti strettamente rivolti al settore non profit, oggi si rivolge a tutti i settori (non profit compreso): innanzitutto occorre sgombrare il campo da qualsiasi valutazione non professionale, perché ciò su cui ci interessa portare l’attenzione consiste nel grande impulso positivo che un provvedimento di questo genere ha prodotto in favore dei giovani e di tutti coloro che, ricorrendone i presupposti, potranno usufruire di questo regime. Infatti una tassazione di questo genere permette ai suoi beneficiari di potersi accostare al mondo del lavoro senza la pressione fiscale tipica delle altre realtà (regime ordinario, snc, sas, eccetera).


Sul finire dell’anno appena trascorso, il D.L. 98/2011 al suo articolo 27, ha introdotto un nuovo regime per i cosiddetti “Contribuenti Minimi”. La scelta di questo regime, che spesso veniva effettuata da coloro che intendevano avventurarsi nel mondo del lavoro in forma autonoma per le agevolazioni che portava con sè, era caratterizzata da un imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 20% sul fatturato, oltre che dall’assenza di Irap, Studi di Settore, IVA e obbligo di tenuta delle scritture contabili (questo fino al 31 dicembre 2011 come dalla legge 244/2007, articolo 1 commi 96/117). La possibilità di usufruire di questo regime era limitata al rispetto di taluni requisiti, quali ad esempio:

- ricavi non superiori a 30.000 euro all’anno,

- limite di acquisti di beni strumentali nel triennio di 15.000 euro,

- l’impossibilità di effettuare cessioni all’esportazione,

- l’impossibilità di prevedere spese per il lavoro dipendente, i collaboratori e assimilati.

Il primo gennaio 2012 ha sancito l’entrata in vigore del nuove regime, rivoluzionandolo sotto molti aspetti, tra i quali i più rilevanti a nostro avviso sono:

- la possibilità di usufruire di questo regime per la durata limitata di 5 anni o fino al compimento dei 35 anni;

- un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 5% sul fatturato;

- l’inizio attività a partire dal 1° gennaio 2008;

- il fatto che l’attività svolta non si configuri come una mera prosecuzione di un’altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro autonomo o dipendente;

- l’assenza di esercizio, nei tre anni precedenti, di alcuna altra attività artistica, professionale o di impresa.

Questo significa che non potranno usufruire del nuovo regime tutti i contribuenti che non rispecchiano i requisiti di accesso oltre che tutti coloro che hanno iniziato la loro attività antecedentemente al primo gennaio 2008.

Questo articolo ha dunque l’ambizione di spingere ad una riflessione tutti coloro che hanno sempre ricevuto compensi “in nero” (ad esempio gli istruttori sportivi che non possiedono i requisiti per poter usufruire della legge 342/2000) perché ritenevano di non essere in grado di supportare la tassazione prevista dallo stato: valutino dunque se sia giunto il momento per qualificarsi come professionisti non solo con le parole, ma anche nei fatti.

Da quest'anno vi diamo la possibilità di segnalarci argomenti sui quali avete dei dubbi che non abbiamo ancora trattato sul blog. In questo modo riteniamo di poter rispondere alle vostre domande, fornendo uno spunto di riflessione anche per gli altri lettori più o meno esperti. Come sempre siamo a disposizione per qualsiasi confronto sia pubblico che privato.

Buon pomeriggio,

Stefano Bertoletti stefano@movidastudio.it

Gabriele Aprile gabriele@movidastudio.it

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