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lunedì 10 giugno 2013

IMU Enti non profit

Esenzione IMU per gli immobili di proprietà degli Enti non profit che svolgono esclusivamente attività istituzionale e calcolo dell'IMU per gli Enti non profit che svolgono attività commerciale. 


E' la prima volta che su questo blog trattiamo l'argomento IMU per gli Enti non profit, ma non vi nascondiamo che abbiamo ricevuto numerosi quesiti privati sulla questione, assai spinosa!!! Il presente articolo è volutamente sintetico dal momento che la normativa di riferimento e le successive Circolari/Risoluzioni complicano ancora di più, se possibile, il tema in oggetto. Cerchiamo pertanto di raccogliere in queste poche righe, le informazioni più salienti.

Premesso che per gli immobili di proprietà degli Enti non profit che svolgono esclusivamente attività istituzionale esiste l'esenzione IMU (art.7 lettera I Dlgs 504/1992 e art.39 Legge 248/2006),  la recente Risoluzione 7/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze spiega il modo (abbastanza bizzaro) in cui viene calcolato l'IMU per gli Enti non commerciali che oltre all'attività istituzionale svolgono anche attività commerciale, utilizzando le seguenti parole: "A tale proposito, viene precisato che l’IMU per il 2013 “dovrà ovviamente essere determinata come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”.". Questo vale sia per la rata di giugno che per la rata di dicembre 2013. L'acconto 2014 comprenderà un conguaglio definitivo relativo al 2013 alla luce dell'effettivo utilizzo dell'immobile nel 2013. Tutto questo perchè nel 2012 era sufficiente che l'Ente svolgesse anche attività di natura commerciale per assoggettare tutto l'immobile all'IMU, mentre nel 2013 l'IMU si paga per i soli spazi adibiti all'attività commerciale.

Per approfondire la questione vi invitiamo a leggere l'articolo pubblicato oggi da Fiscal Focus, che periodicamente affronta la questione IMU. 

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mercoledì 5 giugno 2013

Certificato Prevenzione Incendi per le Associazioni entro il 07/10/2013



DOMANDA: Buongiorno. Ho letto le novità degli ultimi giorni riguardo il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.). Potete cortesemente farmi una sintesi? Grazie



RISPOSTA: Buongiorno. Certamente! 
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 151 del primo agosto 2011 le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C (a seconda degli adempimenti connessi all’inquadramento nelle diverse categorie). 
Nel testo della legge, al punto 65, si individuano “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”. Per queste tipologie di Enti sono previste solo le categorie B e C: 
- fino a 200 metri quadri tali Enti rientrano nel gruppo B, 
- oltre i 200 metri quadri rientrano invece nel gruppo C.
Vi evidenziamo 2 casistiche: 

1) Se già con la precedente normativa (D.M. 16/02/1982) il locale in esame rientrava in quelli la cui attività doveva essere soggetta a controlli dei vigili del fuoco e si è quindi già in possesso del CPI (certificato prevenzione incendi), è necessario effettuarne il rinnovo. Per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nel caso in cui all'interno dell'attività non vi siano state modifiche ai fini della sicurezza antincendio, si possono ipotizzare due scenari:
- se all'interno della vostra attività non vi sono impianti di protezione attiva (gli idranti, i naspi, gli sprinklers, gli impianti di rivelazione fumi …, tenendo conto che gli estintori vanno esclusi da queste tipologie di impianti) la procedura da seguire è molto semplice: è sufficiente compilare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (modello PIN3 2011, scaricabile sul sito http://www.vigilfuoco.it), pagare il bollettino con l'importo richiesto e consegnare la documentazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco (l'attestazione deve recare una marca da bollo da 14,62 euro e deve essere presentata in duplice copia, il bollettino da utilizzare per i pagamenti è quello composto da tre parti, così avrete sia la ricevuta che anche l'attestazione di pagamento, che è quella da presentare al Comando);
- se invece all'interno della Vostra struttura vi sono impianti di protezione attiva degli incendi, oltre all'attestazione serve anche una asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la funzionalità e l'efficienza di tali impianti. Quindi dovrete contattare un tecnico che verrà a fare un sopralluogo, eseguirà delle verifiche e delle prove funzionali sui Vostri impianti e rilascerà questa asseverazione. Se incaricate un tecnico che vi segua l'intero iter è necessario allegare la carta di identità del titolare dell'attività.

2) Se invece la vostra attività prima del D.P.R. 151/2011 (secondo la vecchia normativa D.M. 16/02/1982) non risultava soggetta alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, ma attualmente risulta ricompresa nell'attività (come di fatto si rileva dal punto 65 del D.P.R. in oggetto che definisce solo i tipi B o C) è necessario espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il 07/10/2013, e pertanto dovrà essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) secondo le procedure previste dagli art. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (unica interfaccia con la quale potete prendere contatti per affrontare questo tipo di necessità). 

Per la modulistica o qualsiasi altra informazione Vi invitiamo a collegarVi direttamente sul sito http://www.vigilfuoco.it sezione Prevenzione incendi.  

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