Riforma del Terzo Settore, ARTICOLO 8: servizio civile universale

Con la Riforma del Terzo Settore il Governo riscrive organicamente anche la disciplina in materia di servizio civile evidenziando i principi ed i criteri direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti legislativi attuativi.

L’articolo 8 della legge delega per la riforma del Terzo Settore (la cui analisi abbiamo iniziato QUI) manifesta la volontà dell’Esecutivo di procedere ad una revisione della disciplina in materia di “servizio civile nazionale”. Ribadito che in assenza dei decreti legislativi attuativi, che dovranno essere emanati, salvo proroghe, entro il 18 maggio 2017, ci troviamo di fronte a “tanti bei propositi”, vediamo quali dovranno essere i criteri alla base della revisione di questo istituto.

1. Finalizzare il servizio civile alla “difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica“;
2. prevedere un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e i 28 anni che possano essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
3. definire lo status giuridico degli ammessi attraverso l’instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
4. attribuire allo Stato le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale, realizzando altresì in collaborazione con le Regioni appositi programmi e conferendo la possibilità in capo alle Regioni, agli Enti locali, agli altri Enti Pubblici territoriali ed agli Enti del terzo settore di “attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati“;
5. prevedere criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile nell’ottica della semplificazione e della trasparenza nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 64 del 2001 (“Istituzione del servizio civile nazionale“);
6. prevedere criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell’attività svolta dagli enti di servizio civile universale;
7. prevedere una durata compresa tra gli otto ed i dodici mesi “che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea“;
8. riconoscere e valorizzare le competenze acquisite durante il servizio civile;
9. riordinare e revisionare la Consulta nazionale per il Servizio civile quale ente di riferimento e consulto per l’amministrazione.In attesa dei decreti legislativi possiamo solo auspicarci che tutte questi criteri confluiscano in maniera naturale nella tanto desiderata semplificazione …

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