Come una Associazione ha vinto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate

Cari lettori, QUI abbiamo elencato le contestazioni in base alle quali Agenzia Entrate ha ritenuto di notificare ad una Associazione Sportiva Dilettantistica un avviso di accertamento (con il quale, in sintesi, si negava la sua facoltà di godere dei benefici fiscali), precisando di seguito in relazione ad esse le argomentazioni della ASD a tutela del proprio buon operato. Ci eravamo quindi lasciati con la necessità di indicare i motivi a sostegno dell’accoglimento del ricorso promosso dall’Ente Non Profit, che di seguito, come promesso, andiamo a precisare.

Dopo la verifica della presenza delle clausole statutarie fondamentali necessarie per permettere ad una ASD di godere delle agevolazioni fiscali dal punto di vista formale (i rischi di uno statuto “fai da te” li avevamo già approfonditi qui), il Giudice così prosegue: “all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398, “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, così si legge: “Le associazioni sportive … non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche … possano optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’art. 2”. E per l’art. 2: “I soggetti di cui all’art.1 … sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scrittura contabili … devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso … qualsiasi provento …”. Tali dettati vanno collegati col DPR 544/1999”.Pertanto “nell’ambito di tali norme e disposizioni deve esaminarsi la materia del contendere e pertanto verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del regime agevolativo”.

Questa le argomentazioni del Giudice: “secondo la circolare A.E. n. 9/E del 24 aprile 2013 la norma di cui all’art 9, co. 3, DPR 544/99 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla l. 398/91 nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del modello di cui al D.M. 11 febbraio1997, fermo ovviamente il permanere della sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa, così come non la prevede il mancato rispetto degli altri adempimenti presenti nel medesimo articolo di legge, quale la conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto. Considerato che nella fattispecie il rilievo dell’ufficio è in merito alla omessa numerazione di queste ultime e che tale inosservanza è sanzionata da specifiche disposizioni previste dal D. Lgs 471/97, deve concludersi che non è corretto far discendere da tale inadempimento la decadenza dal regime tributario agevolato”. Non solo: “… non sono fondati … gli ulteriori rilievi ad oggetto la mancanza di democraticità nella gestione della vita associativa. Invero, nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria ha effettuato l’accesso, nella bacheca … ha rinvenuto l’avviso di convocazione dell’assemblea … Tale forma di convocazione deve ritenersi assolutamente efficace ed idonea a garantire il principio di democraticità nello svolgimento dell’attività sociale, atteso che è lo Statuto … a prevederla. Similmente non esistono altri elementi che possano confortare il predetto rilievo dell’ufficio, non essendo emerso né una disparità di trattamento tra i soci, né regole che diversifichino la partecipazione sociale degli associati e neppure economica se non, per quest’ultima, quale conseguenza del godimento di prestazioni diverse. Neppure – considerato che la partecipazione alle assemblee e alle cariche sociali è volontaria – è emersa l’esistenza di un gruppo predominante e ancora i verbali delle assemblee sono redatti correttamente secondo le indicazioni sia codicistiche che della già menzionata circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate. Le stesse interviste, considerate nel loro insieme, escludono l’omessa applicazione del principio di
democraticità nelle scelte e nella vita sociale, principio di democraticità che a contrario appare ben radicato nella vita associativa e ciò ancora a prescindere dal fatto che la constante e continuativa presenza alle attività
non costituisce dovere dell’associato. Corretta è poi la modalità di assunzione della qualifica di socio e così quella della partecipazione economica di questi all’attività sociale, costituita da quota paritaria e da ulteriore importo per il servizio di cui usufruisce, rapportato alla particolarità dello stesso
”.

In conclusione: “rilevato … che: a) lo Statuto risulta pienamente rispettato; b) non esistono violazioni, né formali né sostanziali, nella gestione della vita sociale; c) i rimborsi non debbono essere esposti nella dichiarazione dei redditi sia per la loro natura sostanziale, sia per non apparire nelle note esplicative dell’anno … tra gli importi da ivi considerarsi; d) per i corrispettivi trova applicazione l’art. 148 TUIR nel combinato disposto con l’art. 143 TUIR, per il quale … non si considerano commerciali le attività svolte in favore dei soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali, seppur subordinate al pagamento di corrispettivo correlato ai costi sostenuti per l’offerta delle prestazioni; e) la lettura dello Statuto dà contezza dell’integrazione dei requisiti richiesti dal coma 8 dell’art. 148, DPR 917/86 … il ricorso deve essere accolto”.

Tutto questo per dire cosa? Creare un’Associazione è relativamente semplice, gestirla nel modo corretto è impegnativo, ma dimostrare la bontà della propria gestione è fondamentale!

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