Non profit da dimostrare. Sempre!

Le Associazioni (siano esse sportive dilettantistiche, culturali, di promozione sociale, …) che non siano in grado di fornire la prova circa la regolarità di convocazione e di pubblicità delle assemblee degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabilisce la natura non commerciale delle operazioni. Sono queste le conclusioni indicate dalla sezione trenta della Commissione Tributaria Regionale di Milano nella sentenza n. 82/30/2013 depositata il 21 maggio 2013 relativamente ad una Associazione Sportiva Dilettantistica accertata.

A questa conclusione è giunta la Commissione interpellata dopo che alcuni accertamenti non riconoscevano all’Ente sportivo dilettantistico le agevolazioni di cui all’articolo 148 del TUIR (n. 917/86).
Contestando l’accertamento, l’Associazione chiariva come l’art. 143 (ex art. 108) del TUIR stabilisse come in ogni caso non potessero essere considerate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice Civile, mentre la Commissione Provinciale replicava ritenendo che l’attività avesse natura commerciale, respingendo per questa via il ricorso dell’Associazione.

I Giudici regionali, convalidando la natura commerciale delle attività svolte dall’Associazione, hanno confermato la decisione dei primi, e di certo ha contribuito a formare il loro convincimento la circostanza in base alla quale, come emerge dalla lettura dal testo della sentenza, moltissimi dei soci dell’Ente che sono stati interrogati si siano dichiarati inconsapevoli dello svolgimento delle assemblee dell’Associazione, oltre che persino mai informati o convocati, certificando quindi la mancata uniformità dell’Associazione al principio di democraticità, cardine di ogni Ente di tipo associativo.

Infatti l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile (Cassazione, sentenza 3360/2013).

E ancora: affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente dall’articolo 4 del D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 111 del D.P.R. 917/1986, non è sufficiente la sua astratta appartenenza ad una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni da esse imposte (Cassazione, sentenza 8623/2012).

In altri termini pertanto, gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cassazione, sentenza 11456/2010).

ATTENZIONE: ben sappiamo che questo articolo non contiene informazioni che non fossero già per Voi ben note, ma è importante ribadire, come da anni andiamo dicendo, che il rispetto degli adempimenti formali (statuto a norma, ecc …) in assenza di una natura sostanzialmente e realmente non profit porta a conseguenze drammatiche. Per questo ATTENZIONE, ATTENZIONE, ATTENZIONE!

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6 commenti

  1. Un associazione dilettantistica sportiva del mio paese, sta per rinnovare il consiglio direttivo, lo statuto prevede che ogni socio abbia un voto, ma con delibera di direttivo hanno deciso che ogni socio può dare 7 preferenze. Premetto che il direttivo è composto da 7 persone (come da statuto), ma dando la facoltà di dare 7 voti ad ogni socio mi pare che la Democraticità sia blindata e si voglia deliberatamente escludere chi è in minoranza. E’ corretto?

    1. Buongiorno. Se lo statuto stabilisce che ogni socio ha diritto ad un voto questa previsione non è in alcun modo modificabile, se non attraverso l’approvazione e registrazione di una nuova versione di statuto, che preveda diversamente sul punto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno, ho un dubbio sulla quota sociale. Nella asd di cui sono presidente La quota associativa annuale è di 10€. La asd paga il tesseramento alla FIPE di 6€ ogni tesserato. I restanti 4€ teoricamente nn sono istituzionali, in quanto sono solo incassi in più senza un reale motivo istituzionale.. è vero o è solo un mio dubbio ingiustificato?

    1. Buongiorno. La quota associativa è da considerarsi a prescindere attività istituzionale detassata, per la quale nulla è dovuto in termini di imposte, e ciò indipendentemente dall'importo dell'eventuale tesseramento all'Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva Nazionale. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno. A dicembre 2013 ho aperto la mia APS (insieme ad altri due soci e seguendo tutte le procedure del caso). Al momento abbiamo il codice fiscale ma non Partita Iva. L'APS a breve riceverà un contributo di 1.000 euro, a fondo perduto, da una fondazione. Nonchè un rimborso spese da altra fondazione per aver preso parte a un percorso di incubazione.
    Per poter ricevere questi due "contributi" come dobbiamo comportarci?
    Dobbiamo semplicemente aprire un conto corrente? Dobbiamo aprire Partita Iva?
    E una volta ricevuto il bonifico dobbiamo emettere qualcosa?

    Grazie dell'attenzione

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