Le Iene parlano di debiti in una Srl Sportiva Dilettantistica

Ieri sera, 12 febbraio 2014, ho visto un interessante servizio delle Iene intitolato “TRINCIA: il Riccione Calcio – L’uomo che sta affondando il Riccione Calcio“. Vi consiglio vivamente di guardarlo!

L’ex direttore sportivo Ermanno Pieroni, radiato dalla FIGC nel 2012 e “strettamente vicino” al Riccione Calcio (anche se formalmente il direttivo sportivo era un altro dirigente), è stato intervistato (se così si può dire) da Pablo Trinca de Le Iene in merito alla montagna di debiti in cui sta lasciando il Riccione Calcio 1929 S.S.D. … ma non è uscito solo questo … in realtà la curiosità dei lettori del nostro blog può essere stuzzicata da tre aspetti:

1) come avrete potuto notare il Riccione Calcio 1929 S.S.D. è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Tale responsabilità, in questo caso, può considerarsi limitata al patrimonio a garanzia della S.S.D.? Direi di no, in quanto si sta parlando di bancarotta fraudolenta di cui riporto il significato direttamente da wikipedia: “Bancarotta fraudolenta: È prevista dall’art. 216 R.D. n. 267/1942; di questo reato è chiamato a rispondere l’imprenditore fallito che abbia dolosamente:
– prima o durante il fallimento: distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto delle passività inesistenti;
– prima del fallimento: sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari;
– prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
La pena, per le prime due ipotesi, è della reclusione da 3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni. Pena accessoria, di nonsecondaria importanza per la tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, è l’inabilitazione per 10 anni all’esercizio dell’impresa commerciale e l’incapacità, per la stessa durata, a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Si procede d’ufficio e la competenza è del tribunale in composizione collegiale. Sono applicabili le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi”
.

2) Chi opera nel settore sportivo dilettantistico, avrà sorriso (nonostante si trattasse di una situazione per nulla piacevole) quando, intervistando i calciatori, ognuno di essi lamentava il fatto che la società (nella persona del Sig. Ermanno Pieroni) fosse in debito con gli stessi di 7500 euro, 7500 euro, 4-5000 euro, 4800 euro (dopo 1 minuto e 40 secondi circa di video si possono vedere e sentire le testimonianze sugli importi dovuti). Sarà un caso che nessun giocatore fosse creditore per più di 7500 euro? Lascio lo spazio alla Vostra immaginazione… Intanto se volete approfondire la questione dei 7500 euro potete cliccare QUI.

3) ETICA: si chiedono soldi alle famiglie dei giocatori (o la ricerca di sponsor) per farli giocare?! Questa è ETICA? Dove sta la promozione di un ideale sportivo, che non sia il guadagno personale di qualcuno?

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

Condividi su:

(Visto 1.359 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *