Disciplina uniforme del rapporto associativo in un’Associazione Non Profit: cosa significa?

Disciplina uniforme del rapporto associativo, democraticità ed uguaglianza: come declinare questi obblighi di legge nella forma e nella sostanza della vita quotidiana di un’Associazione senza scopo di lucro?

Sulla scia di uno dei nostri ultimi articoli (Perchè costituire un’Associazione? Cosa comporta? Come deve essere gestita? Iniziamo a fare ordine …), analizziamo oggi un altro requisto fondamentale che deve conoscere (e mettere in pratica) chi si appresta a costituire/gestire un’Associazione, sia essa sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione sociale, di volontariato oppure una ONLUS.
I concetti espressi nella puntata precedente rappresentano il punto di partenza dell’approfondimento odierno: un Ente Non Commerciale (Non Profit) deve avere necessariamente una finalità ideale non lucrativa, prevedere il divieto di distribuzione di utili e la democraticità della vita associativa … già, ma come garantire/provare l’esistenza di una vita associativa democratica, soprattutto a fronte di un accertamento fiscale?

L’art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 intitolato “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, al punto 1 afferma: “All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi … concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: … c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione“.
Il Legislatore sul punto “taglia corto” giungendo rapidamente al dunque, limitandosi a disporre il diritto di votoper gli associati o partecipanti maggiori d’età”. Se nella forma adempiere a questo obbligo appare quindi semplice (basta infatti inserire compiutamente la previsione in statuto, dal momento che in difetto le conseguenze potrebbero essere tragiche), più complesso risulta invece metterlo in pratica nella sostanza, perchè la sola titolarità del diritto di voto, in assenza di esercizio diretto, non basta a provare l’uniformità del rapporto associativo. Come sarebbe infatti possibile provare la bontà della gestione sul punto se i soci non partecipano alle assemblee esprimendo il proprio diritto di voto (nel rispetto del principio di uguaglianza) oppure ancora se nemmeno vengono chiamati ad esprimersi su materie di loro esclusiva competenza (caso limite, questo, ma purtroppo assai consueto)? E come provarne la partecipazione?

La questione ruota quindi in via principale attorno alla corretta gestione delle Assemblee dei Soci, vero momento della vita associativa nella quale i Soci tutti hanno il diritto di esercitare il loro potere e votare. Ciò significa, nella pratica, utilizzare idonee forme di convocazione dell’Assemblea, trasparenza nello svolgimento delle votazioni e grande impegno nella stesura dei verbali, poichè solo questi potranno testimoniare come si siano svolte le Assemblee e certificare (se tutto è stato fatto a modo) l’esistenza di una vita associativa democratica.

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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13 commenti

  1. Buongiorno un chiarimento in merito al diritto di voto dei soci
    Abbiamo posticipato l’assemblea per le votazioni del nuovo direttivo per motivi tecnici (presi dalla preparazione di un evento importante) da fine novembre a gennaio. Oggi non abbiamo ancora soci che hanno confermato per l’anno 2023 in quanto abbiamo slittato tutto..quindi chi ha diritto a votare considerando che alcuni hanno fatto tesseramento altrove senza aver firmato ammissione a socio e quindi secondo il mio parere sono ancora soci vincolati alla nostra società. ?

    1. Buongiorno. Premesso il divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa, per rispondere al quesito posto occorre verificare le previsioni contenute all’interno dello statuto sociale vigente dell’Ente per comprendere se, ed eventualmente a quali condizioni, sia previsto il recesso dei soci dall’Ente in questione. In ogni caso, infatti, dovranno essere convocati in assemblea tutti i soci del sodalizio in regola con l’iscrizione in quel momento, incluso l’eventuale pagamento di quote di iscrizione (se previste). Infine si precisa che, salvo casi eccezionali, l’eventuale iscrizione presso altro ente non esclude la facoltà di un soggetto di essere iscritto presso più associazioni, anche eventualmente con scopi/finalità analoghe. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno,
    nella mia associazione culturale non riconosciuta si sono svolte da poco con Assemblea ordinaria le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del presidente. Poichè nello statuto è previsto che possono candidarsi alle cariche sociali i soli soci in regola con l’iscrizione negli ultimi tre anni e con l’anno in cui si tiene la votazione (anni 2018 2019 2020 e perciò anche 2021 ), qualche socio che non ha potuto candidarsi ha messo in discussione questo vincolo in quanto lo ritiene incoerente con il principio di uguaglianza sociale come da decreto 460/97. E’ corretta questa obiezione? Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti

    1. Buongiorno. Premesso il testo del comma 8 lettera c) dell’articolo 148 del TUIR, il quale prevede per gli Enti di tipo associativo l’obbligo di prevedere una “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”, Vi segnalo altresì quanto previsto dall’articolo 24 del D. Lgs. 117/2017, il quale dispone, in ossequio del principio di uguaglianza che “Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente” e che “Ciascun associato ha un voto”. Questa, invece, la previsione contenuta nel successivo articolo 25: “Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita’, pari opportunita’ ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita’ delle cariche sociali”. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno, il verbale dei soci per la nomina del nuovo Presidente/Rappresentante legale della Compagnia Teatrale in cui sono socia, è valido solo se c è espressa la quantità dei voti per l elezione o basta inserire all unanimità ??
    Grazie. Orietta

    1. Buongiorno. Ai fini della validità della riunione occorre che siano presenti in prima o in seconda convocazione il numero dei soci previsti dallo statuto sociale. Allo stesso modo, ai fini della validità delle deliberazioni assunte in occasione delle riunioni, occorrerà che vengano raggiunte le maggioranze previste dallo stesso statuto sociale, riportando sul verbale gli esiti delle votazioni, che in caso di unanimità potranno essere riportate in questo senso mentre diversamente sarà necessario riportare il numero dei voti favorevoli nonché di quelli contrari. Ovviamente i verbali, poi, dovranno essere sottoscritti da tutti i soci intervenuti: https://www.tuttononprofit.com/2015/03/chi-puo-deve-firmare-i-verbali-di-riunione-di-assemblea-sociale-ordinaria-e-straordinaria.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

  4. Buongiorno, nella convocazione dell’Assemblea Ordinaria della Associazione no profit di cui sono Socia, è richiesta la presentazione delle deleghe ben 11 giorni prima dell’Assemblea. Non sono un po’ troppi per preservare il diritto al voto? Supponiamo che capiti un imprevisto all’ultimo momento non mi sarà possibile delegare nessuno. Fra l’altro questa prassi non è presente nello Statuto. Inoltre un portatore può inviare alla segreteria dell’Associazione le deleghe via e-mail, ma non dovrebbero avere la firma originale?
    Cordiali saluti

    1. Buongiorno. Se detta previsione non è indicata in statuto è possibile che l’assemblea sociale si esprima sul punto, con le maggioranze indicate dallo statuto, al fine di individuare una nuova prassi operativa. Cordialità, Stefano Bertoletti

  5. buongiorno,
    sono socio di una ASD, ci siamo resi conto che negli anni passati pensiamo di aver commesso 2 errori per scarsa conoscenza e volevo conoscere se è effettivamente così :
    1) abbiamo fatto votare alle assemble per approvare il bilancio e per eleggere il CD i soci in regola con la quota dell’anno passato anzichè quello in corso, es: assemblea marzo 2018 facciamo votare quelli in regola nel 2017, pensiamo sia errato, devono votare quelli in regola con anno sociale in corso.
    2) il CD aveva deliberato una nuova categoria di soci, soci sostenitori con tessera a 10 euro anzichè quella regolare a 40 euro, ma non aveva provveduto a indicare questa nuova categoria nello statuto rifacendo lo statuto, hanno diritto di voto questi soci in assemblea?
    La ringrazio

    1. Buongiorno. Premessa le necessità di verificare le disposizioni statutarie dell’Ente, occorre precisare che gli Enti di tipo associativo, in quanto tali, devono garantire il rispetto del principio di uguaglianza e democraticità (http://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html), principi che implicano che la partecipazione alla vita associativa (tra cui l’elettorato attivo e passivo durante le Assemblee sociali) deve essere garantita a tutti i soci regolarmente approvati dal Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa per l’annualità in questione (http://www.tuttononprofit.com/2015/11/procedura-di-ammissione-socio-controllate-lo-statuto-della-associazione.html). Qunto al secondo quesito, invece, premessa la necessità di garantire a tutti i soci i medesimi diritti ed i mesemisi doveri (proprio nel rispetto dei principi di uguaglianza/democraticità) qualora venisse ravvisata la necessità di apportare modifiche statutarie segnaliamo un nostro articolo specifico sul tema: http://www.tuttononprofit.com/2017/10/come-si-modifica-lo-statuto-di-unassociazione-non-profit-culturale-sportiva-qui-tutte-le-istruzioni-ed-i-modelli.html. Cordialità, Stefano Bertoletti

      1. La ringrazio per la risposta, solo un ulteriore chiarimento sul secondo quesito relativo ai Soci Sostenitori, se ho ben compreso la sua risposta…..i Soci Sostenitori per poter partecipare con diritto di voto alle assemblee devono per forza essere inseriti nello Statuto oppure basta una delibera del CD ?
        Grazie

        1. Buongiorno. Premesso che, a parere di chi scrive, la previsione di una nuova “categoria” soci, e quindi la differenziazione delle quote sociali, potrebbe indurre a ritenere in sede di contenzioso una differente attribuzione di diritti e doveri tra gli associati, portando dunque ad ipotizzare una mancanza del rispetto del principio di uguaglianza e democraticità che deve caratterizzare gli Enti di tipo associativo, ciò posto è opportuno procedere ad una modifica statutaria (evidentemente tramite apposta riunione di assemblea sociale) nell’ipotesi in cui si decidano di inserire previsioni non contenute nella formulazione originaria del Vostro documento fondativo. Cordialità, Stefano Bertoletti

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