Riforma del Terzo Settore, ARTICOLO 4: Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore

“Codice del Terzo settore”, corretta gestione dei rapporti fra gli associati, verifica dell’attività e Registro unico nazionale del Terzo settore sono alcuni degli argomenti che tratteremo nell’approfondimento odierno.

L’articolo 4 della Riforma del Terzo Settore è uno degli articoli sui quali il Legislatore si è “scatenato” di più, scrivendo fino alla lettera q). Procediamo quindi nella nostra analisi, approfondendo, com’è nostra abitudine, i passaggi che con ottime probabilità saranno maggiormente significativi per la gestione pratica e quotidiana degli Enti Non Profit. Ci teniamo a ricordare però che, come sottolineato nel nostro primo articolo, si dovranno attendere i decreti legislativi emanati dall’Esecutivo prima che si verifichino tali cambiamenti “in senso pratico”.

La prima indicazione al Governo è, alla lettera a), la creazione “in materia di Enti del Terzo Settore” di un “codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni”. Pare che gli operatori del settore potranno contare (finalmente) su di un unico documento che andrà a riordinare le norme che disciplinano gli Enti Non Commerciali. Si tratterebbe certamente di una fondamentale semplificazione, se redatta con gli opportuni accorgimenti: speriamo che il Governo riesca in questo intento!

Nella lettera seguente si dispone l’individuazione delle “attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo Settore il cui svolgimento […] costituisce requisito di accesso alle agevolazioni previste dalla normativa”. State certi che non appena avremo questa notizia la pubblicheremo in gran velocità! Con quale criterio potranno essere individuate le “attività di interesse generale“? Che succederà agli Enti che svolgono attività che non si potranno ritenere di “interesse generale”? Avranno comunque diritto alle agevolazioni fiscali? Se sì, quali?

Pazienza, ci vuole pazienza …
Il Legislatore procede quindi col ribadire che per gli Enti del Terzo Settore dovranno rimanere fondamentali principi come la democrazia interna, l’eguaglianza e la partecipazione dei Soci, il divieto di distribuzione degli utili, l’obbligo di redazione del bilancio, tutti argomenti di cui abbiamo già ampiamente discusso.

Alla lettera i) si giunge ad un passaggio che lascia qualche dubbio. Il Parlamento incarica il Governo di “individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari”. Come si potrà applicare questa disposizione ancora non lo sappiamo. Chi verificherà cosa, per la precisione?

Proseguendo il nostro viaggio nell’alfabeto troviamo, alla lettera l), l’incarico al Governo di “disciplinare […] i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati”. Ben venga finalmente un limite certo e non contestabile entro il quale si potranno retribuire i Soci che svolgono attività! Ci chiediamo però se sarà altrettanto gradito l’obbligo di pubblicare gli emolumenti ricevuti da (quasi) chiunque ed a qualsiasi titolo, posto che senza ombra di dubbio un’imposizione del genere garantirebbe maggior trasparenza …Dulcis in fundo analizziamo la lettera m) nella quale il Legislatore delega all’Esecutivo l’istituzione di un “Registro unico nazionale del Terzo settore” in cui dovranno essere iscritti, a seconda di alcuni criteri specificati alla lettera di cui sopra, gli Enti che rientreranno nel Terzo Settore. Andranno forse scomparendo Anagrafe delle ONLUS, registri delle APS, registri delle ODV e similari? Oppure si aggiungerà un’ulteriore obbligo di iscrizione in capo agli Enti del Terzo Settore?

Solitamente si dice “chi vivrà vedrà” … in questo meglio “chi leggerà saprà”!

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