Associazioni Non Profit e Società Sportive: dal 30 giugno 2014 obbligo di POS!?

Cari lettori, di certo ne avrete sentito parlare come un avvenimento lontano … ma è ormai prossima l’entrata in vigore della norma che obbliga (obbligherebbe …?) professionisti e imprese a consentire i pagamenti superiori a 30 euro con il bancomat.

Prima di entrare nel merito della questione, evidenziamo la normativa di riferimento sul punto che ha istituito l’obbligo in questione: Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294.

Art. 15 – Pagamenti elettronici

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
NB: si precisa che la decorrenza della norma è “slittata” al 30 giugno 2014 a seguito della modifica apportata al citato art. 15 dall’art. 9, comma 15-bis, del D.L. n. 150/2013.

ATTENZIONE!
Quanto sopra precisato merita però un approfondimento, infatti il D.M. 24 gennaio 2014 (decreto di prima attuazione della norma) aveva sancito all’art. 2 che “l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito …  si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi” e che i soggetti a cui si riferisce la norma sono coloro che si possono qualificare come “esercente” cioè “il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici”. Bene, e quindi? Quindi il decreto di prima attuazione ha fatto espresso riferimento al termine ”impresa”, circostanza che induce a ritenere chi scrive (e non solo) che gli Enti Non Commerciali debbano allinearsi all’obbligo in esame solo qualora esercenti attività di “impresa” e dunque commerciale (per un approfondimento sul punto Vi invitiamo a leggere questo nostro articolo: “Come distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali per un’Associazione?”).

Ebbene, non fosse il tema di per sé già abbastanza complesso, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Prof. Guido Alpa, con la circolare 10-C-2014 del 20.5.14 consultabile cliccando qui, ha precisato come “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affattoche tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo. A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.

Bene … quindi? Quindi attendiamo fiduciosi un chiarimento definitivo che, a scanso di ogni dubbio e/o equivoco, possa meglio precisare l’operatività della norma in esame. Cosi come abbiamo fatto per la questione “certificato penale”, aggiorneremo l’articolo con un altro colore non appena ci saranno notizie rilevanti e soprattutto certe.

A conferma che trattasi di questione molto delicata, Vi invitiamo a leggere l’articolo odierno (26.05.14) pubblicato da Fiscal Focus in merito e consultabile qui.

Aggiornamenti del 28 maggio 2014 (fonte La Legge per Tutti consultabile QUI):
– secondo Confartigianato i consumatori potrebbero promuovere class action contro le categorie inadempienti per danno in sede civile;
– secondo alcune categorie professionali l’obbligo previsto dalla norma non sarebbe assimilabile al dovere giuridico di dotarsi di un POS, ma ad un onere gravante sull’impresa e sul professionista (il soggetto che non si adegua, al momento non rischia alcuna sanzione). Nel caso in cui il debitore volesse pagare con POS ed il creditore non ne fosse provvisto, permarrebbe comunque una mora del creditore che non libererebbe il debitore dall’obbligo di saldare il prodotto (o servizio) acquistato.

L’art. 15 del Dl 179/2012 non prevede alcun obbligo di munirsi del POS inteso quale dispositivo. La norma, infatti, obbliga solo ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Pertanto che l’accettazione debba avvenire necessariamente attraverso il dispendioso apparecchio, il cui costo grava interamente sul professionista, è una evidente forzatura interpretativa del testo normativo”, così sì è espresso il Presidente dei Tributaristi Italiani, Roberto Falcone, in una recente circolare rivolta ai propri iscritti (per un approfondimento sul tema Vi invitiamo a consultare questo articolo).

Aggiornamento del 12 giugno 2014: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo all’interrogazione parlamentare 5-02936, ha confermato l’interpretazione del CNF riportata all’inizio del nostro articolo: NON si tratterebbe pertanto di un OBBLIGO ma di un ONERE “il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali siano i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito“. QUESTIONE DEFINITIVAMENTE CONCLUSA!?!?!?!

Alla luce di queste precisazioni, quali le conseguenze legate al mancato rispetto dell’obbligo/onere? Qualora il socio/tesserato/cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito ma l’Ente ne fosse sprovvisto si configurerebbe, ex art. 1206 c.c., la fattispecie della “mora del creditore”. In questo caso il debitore non risulterebbe (ovviamente) liberato dall’obbligazione, ma non potrà essergli addebitato alcun ritardo nel pagamento né potranno essergli richiesti eventuali interessi maturati.

AGGIORNAMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL 23 LUGLIO 2014: Banca Popolare di Vicenza e Confprofessioni hanno stipulato un accordo che prevede per i professionisti aderenti a Confprofessioni ed in possesso di smartphone o tablet di dotarsi di POS (per due anni) praticamente a COSTO ZERO (NO costi di installazione, NO commissione minima per importo transato, NO commissioni per operazioni con Pagobancomat). Il tutto si può attivare aprendo un conto corrente a costo zero presso Banca Popolare di Vicenza con appoggio del POS, oppure richiedendo una semplice carta ricaricabile (carta di credito con IBAN) sulla quale verranno caricati i pagamenti con il POS che poi il professionista può versare sul proprio conto corrente. “L’accordo – sottolinea Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni – trasforma uno svantaggio e un disagio, l’obbligo per i professionisti di dotarsi di un Pos, in un’opportunità neutralizzando l’impatto di una norma assai controversa e onerosa”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

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10 commenti

  1. Buonasera…sono qui ad esporre il mio dubbio in merito all’utilizzo o meno del pos presso la mia sede asd no profit…il mio commercialista mi ha consigliato di non predisporre alcun pos

    1. Buongiorno. La necessità di dotarsi di POS per consentire per questa via pagamenti di importo superiore a 30 euro riguarda anche le associaizoni sportive dilettantistiche, seppur tale adempimento rientri nel novero degli “oneri”, in quanto ad oggi obbligo senza sanzione (qui il nostro ultimo approfondimento specifico https://www.tuttononprofit.com/2015/05/obbligo-di-pos-niente-sanzioni-cosi-sembra.html). Ciò posto si suggerisce in ogni caso di agevolare e favorire sempre l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, soprattutto alla luce delle risultanze dell’ultima circolare di Agenzia Entrate sul tema (18/E del primo agosto 2018, per la quale abbiamo realizzato questo approfondimento http://bit.ly/tracciabilità-asd-ssd). Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. Buongiorno, vorrei sapere se essendo una associazione di promozione sociale con solo codice fiscale sia possibile richiedere il servizio POS. Inoltre bisogna considerare che quello che riceviamo dai nostri associati sono mere liberalità.
    Ringraziandovi in anticipo, resto in attesa di un cortese riscontro.
    Cordiali saluti

    1. Buongiorno.
      Potrebbero chiederlo comunque per importi superiori ai 30 euro.
      Come ha potuto leggere però non si tratta di un obbligo ma di un onere.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

    2. Grazie per la tempestività. Secondo lei il fatto che non riceviamo pagamenti ma oblazioni potrebbe rappresentare un problema per l'utilizzo del servizio POS? Noi vorremmo utilizzarlo ma in banca mi hanno detto che non sono certi della possibilità di attivarlo.
      Grazie ancora

    3. Non è assolutamente un problema. Più che altro mi lascia molto perplesso che in banca Vi abbiano detto che non sono certi della possibilità di attivarlo, soprattutto in considerazione del fatto che è di loro interesse venderlo…
      Gabriele

  3. Salve,
    per esempio paypal non potrebbe essere un metodo per accettare carte elettroniche (senza pos) valido?
    Grazie vi seguo molto, bravi.

    1. Grazie a Lei.
      Il fatto è che non sostituisce il POS, ma è un'alternativa (che ritengo personalmente interessante).
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

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