Dopo la pubblicazione sulla G.U. la detrazione IVA per pubblicità e sponsorizzazioni incassate da Enti in 398/91 sarà unificata al 50%

ATTENZIONE: DL 175/2014 PUBBLICATO IN GU DEL 28.11.14 – è ufficiale la parificazione della percentuale di versamento! QUI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI.

Ebbene si, avete letto bene!!! La detrazione dell’IVA per pubblicità e sponsorizzazioni incassate da Associazioni Non Profit e Società Sportive Dilettantistiche che hanno aderito alla 398/91 sarà unificata al 50%.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vi aggiorniamo relativamente a quanto pubblicato dal Governo in un documento (consultabile QUI) chiamato “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali).

L’articolo 74 del Dpr 633/72 al comma 6 recita quanto segue: “6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio“.

Secondo quanto indicato all’articolo 29 (Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione) sono stati soppressi alcuni termini ed ora l’articolo 74 al comma 6 reciterà: “…Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica …”.

Tutto Non Profit © riproduzione riservata – VOLETE SAPERNE DI PIÙ? Consultate le nostre Guide (cliccando QUI) e richiedete un aggiornamento periodico e approfondito sulle tematiche gestionali e giuridico-fiscali di tutti gli Enti non Profit (ASD, OdV,ONLUS, APS, SSD, …) cliccando QUI.

Condividi su:

(Visto 331 volte, 1 visite oggi)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *