Diritti di autore (SIAE) e diritti connessi (es: SCF) per Associazioni e Srl Sportive

ATTENZIONE! E’ Stato pubblicato il 10.03.15 il Decreto intitolato “Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“: QUI in nostro approfondimento dedicato all’argomento.

Cari gestori di Associazioni (sportive e non) ed S.R.L. Sportive Dilettantistiche, sappiamo di non svelarvi un segreto quando vi informiamo che per utilizzare e diffondere musica presso i Vostri Centri occorre essere in regola con il pagamento dei diritti di autore, ma immaginiamo che se vi parliamo di “diritti connessi” all’esercizio del diritto di autore (ex lege 22.04.1941 n. 633) qualcuno di voi avrà un sussulto sulla sedia.

Ma come … oltre al pagamento dei diritti d’autore che effettuiamo alla SIAE ne esistono anche altri …?“ (reazione tipica della maggior parte dei gestori di Centri che vengono contattati in relazione a questo aspetto). “Eh sì …”.

Questo tema è balzato agli onori della cronaca negli ultimi mesi/settimane (seppur la legge di riferimento sia del 22 aprile 1941) da quando S.C.F. (il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica) ha intrapreso una massiccia opera di “informazione” finalizzata alla riscossione dei diritti fonografici e discografici connessi all’esercizio del diritto di autore (L. 22.04.1941 n. 633).

Ancora in tempi non particolarmente sospetti (parliamo del 2006) avevamo analizzato la problematica, contattando nel 2008 la loro Direzione Nazionale. Da allora, a parere di chi scrive, alcuni punti oscuri sono stati chiariti, altri meno.
Nel dettaglio: L’art. 15 della citata legge (in vigore con il testo seguente a far data dal 9 ottobre 2013) ha sancito che:
1) “Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro (il presente comma era stato sostituito dall’art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione, L. 7 ottobre 2013, n. 112). Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112)”. Detta disposizione normativa chiarisce dunque come i “diritti connessi” siano legati alla diffusione pubblica di una data opera, precisando l’esclusione dal tributo nell’ipotesi in cui l’esecuzione avvenga in un contesto specifico (“… entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non … a scopo di lucro; … la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa …”).

2) La norma prevede che:
Articolo 73 – “Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato”.
Articolo 73 bis – “Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro”. L’interpretazione di queste disposizioni assoggetta al tributo tutti gli Enti i quali, anche senza scopo di lucro, diffondano pubblicamente un’opera protetta dal diritto d’autore oltre che dai diritti connessi al diritto d’autore.

3) Rimane in forte dubbio il concetto di “equo compenso” individuato dalla norma (art. 73 bis L. 22.04.1941 n. 633), nel senso che ad opinione di chi scrive appare curioso definire “equo” un compenso senza definire oggettivi parametri di valutazione in funzione di esso (è chiaro che il concetto di “equità” di un compenso sarà suscettibile di interpretazioni differenti a seconda che a quantificarlo sia il “riscossore” oppure il “riscosso”).

Ferme tutte queste considerazioni (oltre che ovviamente le perplessità evidenziate, in particolar modo in relazione alla definizione del concetto di “equo compenso” dovuto anche per utilizzi effettuati da Enti non profit e dunque senza finalità di lucro) suggeriamo un atteggiamento prudente viste le disposizioni di legge vigenti sull’argomento.

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15 commenti

  1. Buongiorno,
    sono il presidente di una Associazione carnevalesca la quale ogni anno organizza il Carnevale nel proprio paese.

    Fin dalla nascita dell'Associazione (2010) paghiamo regolarmente e lautamente i diritti SIAE, sia per quanto riguarda direttamente noi sia per quanto riguarda la musica riprodotta dai singoli carri allegorici.

    Qualche settimana fà siamo stati contattati da tale SCF che chiede di pagare anche la loro tassa, compresi tutti gli arretrati.

    E' possibile una cosa del genere? La SIAE, che tra l'altro è facente funzione dell'Agenzia delle Entrate, non ci ha mai informato di nulla!!!

    Essendo noi una Associazione non-profit basata sulle libere offerte degli spettatori/commercianti e amministrazione comunale, ogni anno è una fatica immensa riuscire a far bene l'Evento e chiudere il bilancio a ZERO (ovvero senza perdere né guadagnare).
    Se ora dovremo pagare anche la SCF, che a spanne vorrebbe da noi quasi 2500€/anno, noi il Carnevale non riusciremo più a farlo…

    Aiutateci: noi ed altra Associazioni Carnevalesche siamo davvero disperati!

    1. Buongiorno. I diritti connessi costituiscono ahimè un tributo dovuto, come chiarito nell'articolo di cui sopra ed in questo: http://www.tuttononprofit.com/2015/03/diritti-connessi-al-diritto-autore-nuovi-criteri-e-modalita-determinazione-equo-compenso-dovuto.html. Non a caso molti Enti si sono mossi per cercare di stipulare convenzioni con questo consorzio funzionali a ridurre il più possibile l'importo del dovuto (http://www.tuttononprofit.com/2015/07/angeos-scf-ufficiale-la-convenzione-per-la-pubblica-diffusione-di-fonogrammi-ad-un-trattamento-agevolato.html). Posso pertanto suggerirVi di cercare di addivenire ad una determinaizone del compenso il più possibile "equa", proprio come previsto dalla normativa. Cordialità, Stefano Bertoletti

  2. buongiorno, volevo sapere se un associazione musicale può essere anche Scuola di musica e, far rientrare i corsi di strumento che si svolgono settimanalmente della propria sede, come attività istituzionali. Gl' insegnanti sono tutti soci e vegono retribuiti mensilmente con rimborso analitico. Tutti i soci che frequentano i corsi, pagano mensilmente un contributo. Volevamo sapere anche se era necessario l' apertura della partita iva. Grazie e complimenti per il vostro lavoro.

    1. Buongiorno. E' possibile costituire un Ente non profit che organizzi corsi musicali i cui corrispetivi incassati, versati dai soci per la partecipazione ad attività coerenti con le finalità ideali dell'Ente stesso, siano considerati istituzionali. Allo stesso modo è possibile che vengano compensati i collaboratori a seconda del contratto/accordo sottoscritto. Cordialità, Stefano Bertoletti

  3. Buongiorno, se due associazioni collaborano per realizzare un evento dedicato ai soci di entrambe le associazioni, a chi è dovuto il costo della siae? Bisogna pagare distintamente, ciascuna in relazione al numero dei propri soci oppure si può stipulare un accordo affinché sia soltanto una a prendersi carico dei costi?

    1. Buongiorno.
      Il quesito in oggetto è opportuno che venga posto direttamente alla SIAE.
      Il mio consiglio è che comunque l'evento venga promosso da una Associazione in collaborazione con un altra.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

  4. Buongiorno, sono il presidente di un ASD DI BALLO.
    Qualora svolgo solo ed esclusivamente attività didattica ai soci della mia associazione (non organizzo ne Saggi ne Manifestazioni sportive al Pubblico),
    Sono pertanto un ente No Profit che svolge attività verso un "Non Pubblico".
    Sono quindi esonerato dal pagamento all'SCF ?

  5. una recita per bambini organizzata da un'associazione no profit necessita il pagamento della siae? sei la risposta è si, mi cadono le braccia!!!!

    1. Buongiorno.
      In linea generale si. Il consiglio è di rivolgersi alla SIAE di competenza esponendo le caratteristiche dell'evento al fine di comprendere se devono essere sostenuti costi o meno.
      I migliori saluti e buon anno, Gabriele Aprile

  6. Come APS ho organizzato una partita di calcio con ingresso a pagamento, ma il ricavato andrà in beneficienza. La partita è stata dichiarata che è per beneficienza.
    Devo comunque pagare l'Iva sui biglietti venduti?

    1. Buongiorno.
      Quello non cambia, ma in qualsiasi caso Le consiglio di chiedere alla SIAE di competenza.
      I migliori saluti, Gabriele Aprile

  7. Diritto d'autore e diritti connessi sono dovuti, salvo le eccezioni, che riguardano soggetti senza fini di lucro di rilevante interesse pubblico (luoghi di cura, scuole, musei)

  8. Salve,
    volevo capire un concetto, visto che come dite Voi:

    "L’interpretazione di queste disposizioni assoggetta al tributo tutti gli Enti i quali, anche senza scopo di lucro, diffondano pubblicamente un’opera protetta dal diritto d’autore oltre che dai diritti connessi al diritto d’autore."

    In pratica si parla sempre di diffusione in "pubblico", ma l'interno della nostra ASD è comunque considerato in pubblico o è un luogo privato?

    1. Buongiorno.
      Al punto 1 si parla di questo concetto, con indicazione dei luoghi identificati come pubblici e non pubblici.
      In qualsiasi caso è un diritto dovuto.
      I migliori saluti,
      Gabriele Aprile

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