Risoluzione 102/E del 19.11.14 dell’Agenzia delle Entrate: obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le Associazioni

QUESITO
ALFA chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore ad euro 516,46 di cui all’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro 516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.

In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991.
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In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

Abbiamo riportato i passaggi più rilevanti della risoluzione n. 102/E pubblicata ieri da Agenzia Entrate finalizzata a chiarire quali categorie di contribuenti siano destinatarie dell’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 25 co. 5 della L. 133/99.

Ebbene, come avete facilmente inteso per Agenzia Entrate il citato obbligo trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti destinatari del regime agevolato previsto dalla L. 398/91, e quindi:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche;
– le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare;
– le associazioni senza fini di lucro;
– le associazioni pro-loco.

Come rispettare l’obbligo? Tutti i versamenti ed i pagamenti di importo superiore a 516,46 euro effettuati dai predetti Enti non profit devono avvenire attraverso conti correnti bancari o postali intestati agli Enti stessi oppure mediante carte di credito/debito oppure ancora con assegni non trasferibili.

Quale il “prezzo” della violazione? L’applicazione del tributo con il regime ordinario a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91.

Se per certi versi la risoluzione di Agenzia Entrate può lasciare un po interdetti, da altri non stupisce chi scrive … perchè? Leggete QUI.

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