Enti non profit: attenzione ai programmi televisivi che guardate con gli iscritti

Cari lettori, ci accade spesso di ricevere quesiti di gestori di Associazioni (i circoli privati sono da intendersi tali) e Srl sportive dilettantistiche che ci chiedono se sia possibile o meno trasmettere ai propri soci/frequentatori programmi televisivi a pagamento (es: le partite di calcio), considerato che il decoder acquistato è ad uso esclusivamente privato.

Ebbene, essere un Ente privato non significa poter diffondere in pubblico i programmi di cui sopra senza che vi sia un accordo a monte con il distributore di tali programmi. Per di più, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza 27 maggio 2010 n° 20142) ha considerato tale atteggiamento reato. Segue l’estratto della Sentenza che più ci interessa:
“Ha affermato questa Corte che “integra il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. e), e non già il reato di cui all’art. 171 octies, stessa legge, la condotta di chi. utilizzando unasmart card. legittimamente detenuta in base al contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per  uso esclusivamente privato, diffonda in pubblico i programmi stessi in assenza di accordo con il distributore” (Sezione 3^ n. 13812/2008 RV. 239686).
Al suddetto principio si sono attenuti i giudici dell’appello osservando che “l’art. 15 della legge sul diritto di autore riconosce all’autore dell’opera anche il diritto avente ad oggetto la rappresentazione, l’esecuzione o la recitazione comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo.
L’esecuzione pubblica di un’opera richiede quindi il consenso del titolare del diritto e per esso della SIAE. Il comma 2, dell’articolo dianzi citato precisa che si considera pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera allorchè avviene entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero purchè non effettuata a scopo di lucro.
Quindi colui che acquista un’opera cinematografica o musicale può diffonderlain pubblico solo se a tanto esplicitamente autorizzato, altrimenti l’uso non a scopo lucrativo deve essere limitato nell’ambito della famiglia come sopra intesa.
Il suddetto articolo deve essere correlato con l’art. 171 ter, lett. e), che punisce la trasmissione outilizzazione dell’opera, riservata ad un circuito familiare, quando sia trasmessa o diffusa in pubblico mediante la decodificazione di un programma criptato”, come è avvenuto nei casi in esame.
Legittimamente, quindi, la corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cuiall’art. 171 ter, lett. e), che punisce la trasmissione o diffusione di un servizio criptato al di fuori dell’accordo con il legittimo distributore sull’uso strettamente personale anche per la ritenuta sussistenza del dolo specifico ravvisato, con motivazione non illogica, con riferimento all’incremento patrimoniale conseguito dai presidenti dei suddetti circoli per la presenza di un notevole numero di avventori e con la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e di bevande“.

CONCLUSIONE: se il contratto è stato stipulato per uso esclusivamente privato, le smart card non possono essere utilizzate nemmeno all’interno di un Ente privato. Attenzione quindi!

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