Le sponsorizzazioni rappresentano solitamente una notevole voce di entrata per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ma anche per gli altri Enti non commerciali, tra cui le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni Culturali, le ONLUS, …). Queste consistono, prendendo le parole proprio dalla Guida editata dall’Agenzia delle Entrate relativamente alle agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica, nel “mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine”. Prosegue poi la Guida precisando che per lo sponsor “ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce redditod’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità”.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano per la scelta del regime fiscale agevolato (legge 398 del 1991) determinano l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando percentuali specifiche in relazione ai proventi conseguiti, che nel caso che ci occupa delle sponsorizzazioni consiste nel 90 per cento dell’IVA a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni.
Senza timore di essere smentiti, di questo strumento molte aziende da un lato e molte società ed associazioni sportive dilettantistiche dall’altro hanno negli anni abusato, vedendo in esso il mezzo ideale per far fronte alle rispettive necessità (“lavare del denaro” ed incassare denari). Al di là di qualsiasi ovvia e scontata considerazione circa l’assoluta scorrettezza ed illegalità della prassi appena evidenziata, siamo con questo scritto a manifestare in maniera chiara un orientamento che, a partire oramai dal 2008, riguarda le sponsorizzazioni effettuate ai sensi della Legge 289/2002 e l’attività di verifica del Fisco in relazione alla deducibilità di dette spese.
Infatti a partire dal 2008 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna (sentenza numero 5/2008), ha chiarito che la strategia pubblicitaria dell’imprenditore non è suscettibile di sindacato da parte dell’Amministrazione Finanziaria e pertanto che i costi sostenuti per la sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche sono da considerare fiscalmente deducibili poiché finalizzati a portare a conoscenza di potenziali clienti la produzione del contribuente in correlazione diretta con un presunto incremento dei ricavi. Sulla stessa scia anche la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, con la sentenza numero 94 del 2011 si è pronunciata contro il Fisco dal momento che, secondo i giudici, non risulterebbero da considerarsi condivisibili le eccezioni dell’ufficio circa la necessità di riferimento del messaggio pubblicitario ai soli soggetti direttamente interessati alla conoscenza dei prodotti commercializzati dall’impresa, anche perché tale circostanza non sarebbe richiesta dalla normativa specifica. Molto recente è invece l’ultima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza numero 116/2012) dove è stato affermato che “in presenza di spese per sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche è l’Agenzia che deve dimostrare che tali rapporti di sponsorizzazione pubblicitaria non siano effettivamente intercorsi”. I giudici tributari chiamati a dirimere le questioni in oggetto hanno fatto riferimento alla circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, dove si è affermato che la Legge 289/2002 introduceva nell’ordinamento tributario una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che avrebbero dovuto essere considerate, entro il limite dei 200 mila euro su base annua, spese di pubblicità, e che come tali si sarebbero rese integralmente deducibili ai fini del reddito d’impresa. In base a tale interpretazione e nei limiti del suddetto importo, si riterrebbe (il condizionale è d’obbligo) escluso qualsiasi sindacato di merito da parte degli organi verificatori con riferimento all’utilità di tali spese, all’inerenza e alla capacità di apportare maggiori ricavi o proventi a chi li eroga (così le Cass. n. 1821/2001 e n. 10802/2002 “… sul piano dell’inerenza … ai fini impositivi rileva tendenzialmente il profilo della qualità del costo piuttosto che quello della quantità, proprio perché l’ordinamento riconosce all’imprenditore la libertà di impostare la sua strategia di impresa: orbene appurata l’inerenza del costo, è abbastanza difficile poter stabilire in quale misura esso sia deducibile o meno”).
Nelle sentenze esaminate infatti, si prende atto dell’esistenza di due requisiti che sono richiesti dalla circolare sopra indicata tali da certificare in maniera assoluta l’inerenza dei costi e consistenti:
– nella destinazione dei corrispettivi ricevuti alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto che li eroga;
– in una specifica attività del beneficiario della sponsorizzazione in relazione all’erogazione ricevuta.
Naturalmente poi dovrà essere riscontrabile l’effettività della spesa (tracciabilità), la coincidenza dei destinatari con quelli espressamente richiamati dalla norma oltre che l’adempimento del beneficiario della sponsorizzazione agli obblighi posti a suo carico nel contratto.
Secondo la lettura delle sentenze delle differenti corti di merito sopra riportate in riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione quindi, in combinato con la richiamata circolare, le stesse sponsorizzazioni a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche pongono un freno alle attività di controllo degli organi verificatori. In presenza di queste particolari tipologie di spese infatti, una volta verificata l’esistenza e la realtà delle sponsorizzazioni, è sull’ufficio accertatore che deve ritenersi ribaltato l’onere probatorio potendosi il contribuente trincerare dietro la presunzione assoluta delle spese stesse quali spese di pubblicità interamente deducibili dal reddito d’impresa. Ciò dal momento che le somme che vengono erogate a tale titolo rientrano nei parametri qualitativi e quantitativi contenuti nel comma 8 dell’articolo 90 della Legge 289 del 2002 (“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”).
Speriamo dunque di aver fornito con la presente un utile strumento chiarificatore della norma, nella speranza che prassi distorte della realtà possano essere presto da tutti abbandonate.
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Buongiorno gent.mi
abbiamo costituito una ASD con solo Codice fiscale per gestire una sqaudra di calcio che è iscritta a campionato amatoriale. Una società commerciale SNC (azienda sponsor che opera nel settore food) sarebbe disposta ad acquistare gli arredi dei nostri spogliatoi sostenendo lei direttamente la spesa e l’azienda fornitrice degli arredi intesterebbe la fattura alla SNC. Gli arredi verrebbero sistemati nei nostri spogliatoi applicando il marchio dello sponsor. In questo caso l’ASD potrebbe ricevere gli spogliatoi senza necessità di aprire la PIVA (mancando l’erogazione da parte della SNC di un contributo in denaro)? Trattandosi di sponsorizzazione l’acquisto degli arredi da parte della SNC sarebbe deducibile dal reddito d’impresa della SNC stessa? Diversamente, se sugli arredi non venisse apposto il marchio dello sponsor di tratterebbe di mero atto liberale (donazione degli arredi) a vantaggio della nostra ASD (che potrebbe emettere ricevuta con solo CF) ma in tal caso la SNC non potrebbe dedursi la spesa di acquisto degli arredi. Confermate? Vi siamo grati per la cortese attenzione Cordiali Saluti
Buongiorno. Esistono, a nostro avviso, due ipotesi:
1 – lo sponsor applica il marchio sugli arredi, la SNC li acquista e l’ASD emette fattura di sponsorizzazione (ovviamente previa apertura della partita iva) del valore degli arredi versando IVA ed imposte, in quanto sponsorizzazione in natura. In questo caso la SNC dovrà verificare con il proprio consulente la detraibilità del costo della fattura ricevuta dalla ASD a titolo di pubblicità;
2 – suhli arredi non viene applicato alcun marchio, la ASD rilascia semplice ricevuta con solo codice fiscale mentre la SNC potrà dedurre la spesa come erogazione liberale in natura.
Cordialità, Stefano Bertoletti
Sono un dirigente di una ASD con partita Iva, in regime normale, come ditta individuale posso fare una sponsorizzazione, ricevere una fattura della ASD, pagarla con bonifico/assegno e poi portarla in detrazione tra le spese della mia impresa?
Grazie
Buongiorno. Dipende dal suo regime fiscale personale, che Le suggerisco di verificare insieme al Suo consulente. Cordialità, Stefano Bertoletti
Sì perfetto, grazie molte per il chiarimento.
Un saluto,
Alessandra Corsi
Buongiorno amici di Movida,
recentemente la mia Associazione (APS) che offre servizi gratuiti a persone disabili, ha vinto un bando pubblico, per un progetto nel quale figurano tra le collaborazioni ‘gratuite’ anche delle imprese commerciali. Ora vorremmo includere nel materiale informativo/promozionale delle attività, tra gli enti patrocinatori, anche i loghi delle suddette aziende come mera forma di ringraziamento e quindi non vincolata né dettata da nessun tipo di accordo. E’ possibile farlo o verrebbe inteso come una sponsorizzazione?
Grazie e un saluto a tutti.
Alessandra Corsi
Buongiorno. E’ possibile ringraziare i soggetti giuridici che hanno partecipato attivamente per la realizzazione del progetto, ovviamente definendo in maniera certa che non si tratti di un rapporto commerciale di sponsorizzazione quanto di mera ed eslcusiva forma di “ringraziamento” così come da Lei definito per le attività prestate ed i supporti forniti. Va da sè che tale rapporto non può prevedere in alcun modo un pagamento, poichè diversmante ci si troverebbe nel caso di una vera e propria sponsorizzaizone. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buona sera Dott. Bertoletti,
Volevo innanzitutto ringraziarla per la cortese e pronta disponibilità che da sempre ci dimostra, e cogliere l’occasione per porle un’ultima domanda. La mia Associazione si sta preparando per un nuovo bando pubblico a cui possono partecipare gli ETS, gli istituti scolastici, gli enti di formazione accreditati, gli enti di ricerca e le università. Ora, nella dichiarazione, ci richiedono di fornire gli estremi relativi al deposito di Statuto e Atto costitutivo presso “l’Amministrazione Regionale”. Il mio dubbio è, in quanto APS, a quale Ente devo far riferimento, al Registro Regionale delle Associazioni (come suppongo) o all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale)?
Grazie ancora. Le auguro una buona serata.
Alessandra Corsi
Buongiorno. Premesso che il Codice del Terzo Settore al suo articolo 102 lett. a) ha abrogato “la legge 7 dicembre 2000, n. 383” intitolata “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, per le APS, ai sensi della citata (abrogata) norma, risulta obbligatoria l’iscrizione negli appositi registri nazionali/regionali/provinciali ai sensi del Capo II Sezione I della L. 383/2000. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, faccio parte di una onlus che raccoglie fondi per la ricerca contro i tumori. Nell’organizzare un evento volto alla raccolta fondi, abbiamo ricevuto contributi, a scopo di sponsorizzazione, da parte di imprese locali. In effetti i loghi delle imprese sono stati stampati su tutto il materiale pubblicitario (depliant, pagine di quotidiani, locandine. Affinché tali imprese possano scaricare queste spese come costi per sponsorizzazione, quali documenti la Onlus deve emettere, considerato che siamo dotati di codice fiscale? Dobbiamo acquistare un libretto di ricevute fiscali da un tabaccaio oppure possiamo fare una dichiarazione di ricezione contributi in carta libera con apposizione di marca da bollo?
Grazie anticipatamente per l’attenzione.
Buongiorno. L’attività di sponsorizzazione si deve configurare sempre, per un Ente di tipo associativo come una ONLUS, come attività rilevante ai fini commerciali, e come tale da assoggettarsi ad imposte ed IVA secondo alle scadenze e secondo le aliquote previste dal regime fiscale di riferimento. E’ pertanto necessario che la ONLUS si doti di apposita partita IVA e fatturi le relative prestazioni rientranti nel novere delle attività commerciali esercitate (sponsirizzazione/pubblicità, somministrazione alimenti e bevande, vendita beni nuovi, …). Segnalo in proposito due nostri approfondimenti specifici: http://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html e http://www.tuttononprofit.com/2018/10/circolare-18e-regime-398-91-adesione-decadenza-conseguenze.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buon giorno, faccio parte di una banda musicale onlus senza scopo di lucro e solo con codice fiscale. Vorremmo fare una manifestazione con l’aiuto di alcune aziende (sponsor). Alcuni ci dicono che serve fattura, altri visto le piccole somme (€ 100/50 o poco più) basta una nostra semplice ricevuta. Come possiamo trovare una soluzione secondo le norme e al minimo dei costi?
Grazie
Luigi
Buongiorno. La “sponsorizzazione” si configura sempre come attività rilevante ai fini commerciali per un’associazione, indipendentemente dall’ammontare della somma ricevuta, circostanza che implica necessariamente che l’Ente sia titolare di partita IVA, emetta fattura per i proventi incassati, e versi su di essi, in funzione del regime fiscale di riferimento, imposte ed IVA (se in 398/91 rispettivamente imposte con aliquota ordinaria sul 3% dell’imponibile oltre al 50% dell’IVA incassata): http://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html. Non occorre invece la partita IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale, qualora l’Ente si trovasse a ricevere donazioni/contributi liberali, ovverosia liberalità prive di una controprestazione da parte dell’Associazione. Cordialità, Stefano bertoletti
Buonasera
Vorrei porVi questa domanda;
Una associazione non profit, SSD-ASD deve verbalizzare la sponsorizzazione che intende fare o è sufficiente solo la scrittura contabile?
Grazie
Buongiorno. La legge non dispone l’obbligo di redazione di un contratto di sponsorizzazione, anche se risulta essere oppurtuno ai fini della prova di quanto pattuito (prestazione e controprestazione). Preciso inoltre che detti proventi risulteranno per la ASD/SSD rilevanti ai fini commerciali, e dunque soggetti ad IVA ed imposte (http://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
sono un dirigente di una società ASD in regime fiscale agevolato.
Abbiamo qualche piccolo sponsor ma mi hanno sempre detto che non possiamo far scrivere il loro nome sulle maglie o sul sito proprio perchè siamo in regime fiscale agevolato altrimenti lo perdiamo.
Ammetto la mia ignoranza in materia. Ma è corretto questo che mi hanno sempre detto?
Grazie in anticipo per la risposta
Buongiorno. Nei limiti del regime fiscale agevolato (immagino quello disciplinato dalla l. 398/91, che abbiamo approfondito qui http://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html) nulla osta alla circostanza che utilizziate nome/logo dello sponsor. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buonasera, volevo porre un quesito:
sono presidente di una OdV registrata presso la regione E.R. e le aziende del territorio vorrebbero applicare degli sconti a tutti i soci volontari e a tutti i soci non volontari (“amici della nostra Associazione” che versano una quota simbolica di 10Euro e ai quali viene rilasciata una tessera) che vanno a fare acquisti nelle loro aziende. Ora io mi chiedo, può essere vista come attività economica commerciale in qaunto noi proporremo il tesseramento o l’associazionismo?
Grazie per la risposta.
Buongiorno. Premesso che occorre verificare nel dettaglio la “differenza” tra “soci volontari” e “soci non volontari”, nulla osta alla circostanza che l’Ente sottoscriva convenzioni con soggetti terzi atte a riservare ai vostri associati un trattamento economico agevolato. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, sono un’atleta di una Asd che fa parte anche del consiglio direttivo. Per questo nuovo anno ho trovato diversi sostenitori per finanziare la nostra asd in quanto i costi da dover sostenere superano i 4000 euro a stagione. Siamo una asd con solo codice fiscale e visto che questi aiuti finanziari prevedono da parte nostra una pubblicità tramite locandina e pagina facebook della squadra, immagino che si possa parlare solo di sponsorizzazione e non di donazione. A questo punto visto che quello che andremo ad incassare saranno 10 quote a partire da 100 euro ad un massimo di 250, per un totale di 1400 euro, come posso fare ricevuta di sponsorizzazione che le attività possono scaricarsi senza che noi siamo costretti ad aprire la partita iva? Se non sbaglio ho letto che l’attività commerciale occasionale non comporta l’apertura della partita iva.. potete aiutarmi cortesemente? Purtroppo il resto del consiglio direttivo non si vuole occupare di queste cose e hanno lasciato a me l’incombenza, sia di trovare i soldi che di sbrigare le questioni fiscali.. quindi vorrei evitare di fare figuracce davanti alle persone che invece sono pronte ad aiutarci!
Buongiorno. Ai sensi dell’articolo 67 comma 1 (lett. i) del TUIR rientrano nel novero dei redditi diversi “i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Ciò premesso, nel caso prospettato, ritengo indispensabile che l’Ente si doti di partita IVA aderendo al regime più favorevole (http://www.tuttononprofit.com/2016/12/enti-in-398-91-associazioni-e-societa-sportive-ufficiale-aumento-volume-affari-a-400mila-euro-anno.html) per svolgere detta attività rilevante ai fini commerciali, emettendo pertanto idonea fattura per le prestazioni rese. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno.
Io ed un gruppo di amici appasionati di calcio, stiamo tentando di aprire un’ASD per poterci iscirvere al campionato di Terza Categoria FIGC.
Sprovvisti di ogni nozione in merito, cerchiamo da qualsiasi ente o soggetto anche ogni minima informazione.
Il nostro intento era quello di far nascere l’associazione non a scopo di lucro.
Le domande:
– È possibile ricevere sponsorizzazioni da terzi che pagano direttamente la fornitura di un servizio di cui usufruirá la squadra, in questo caso a chi sarà da intestare la fattura?
– Una associazione non a scopo di lucro puó avere un conto corrente su cui ricevere delle donazioni?
Buongiorno. Premesso che il Vostro progetto (http://www.tuttononprofit.com/2016/03/perche-costiuire-associazione-cosa-comporta-come-deve-essere-gestita.html) ed i quesiti posti renderebbero a mio avviso opportuno un appuntamento in assistenza tradizionale presso il nostro studio oppure in alternativa anche a mezzo skype (per il quale resto con piacere a Sua disposizione), sinteticamente rispondo ai Suoi quesiti:
– se un soggetto terzo paga un costo in nome e per conto dell’ASD è ragionevole immaginare che il documento contabile risulti a questo direttamente intestato (anche per poter avere un giustificativo della spesa effettuata). In alternativa è possibile che l’Ente corrisponda i denari all’ASD (da capire se a titolo di donazione/sponsorizzazione http://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html) e che questa a fronte dei denari incassati paghi le spese (a questo punto a lei direttamente intestate);
– una ASD deve avere un conto corrente ad essa direttamente intestato, in maniera tale da poter rispettarte gli adempimenti in tema di tracciabilità delle movimentazioni (http://www.tuttononprofit.com/2015/05/violazione-obbligo-di-tracciabilita-dei-pagamenti-e-versamenti-per-associazioni-ecco-cosa-si-rischia.html).
Cordialità, Stefano Bertoletti
Buonasera Sig. Stefano.
La ringrazio per la disponibilità e le risposte, come possiamo comunicare privatamente?
Buongiorno. Possiamo proseguire il confronto via mail (stefano@movidastudio.it), telefonicamente (0125.633211) oppure fissare una call skype, laddove un appuntamento in assistenza tradizionale presso il nostro Studio in Ivrea non fosse ipotizzabile. Resto a disposizione, Stefano Bertoletti
Buonasera, vorrei fare una domanda:
Abbiamo costituito da poco una APS, con cui organizziamo eventi di ogni sorta rivolti essenzialmente alla promozione del territorio: vorremmo organizzare una cena pubblica, ma per coprire le spese di questa cena dovremmo far pagare qualcosa ai nostri soci invitati; come dovremmo agire per risultare in regola con il fisco? Il prezzo che chiediamo a copertura delle spese dovrebbe essere fatto figurare come una donazione? ( non abbiamo una partita iva)
Grazie mille per l’eventuale risposta
Buongiorno. La somministrazione di alimenti e bevande, posta la necessità a monte di rispettare i requisiti igienico-sanitari-amministrativi, si configura per un’associazione come atttività rilevante ai fini commerciali, per l’esercizio della quale occorre che l’Ente sia titolare di partita IVA (meglio se nel regime più favorevole http://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html). A fronte di quanto indicato non è ipotizzabile trattare i denari come “donazione” in quanto corrispettivo per un servizio (pago per la cena). Cordialità, Stefano Bertoletti
Salve, scrivo come membro del consiglio direttivo di un club di tifosi di una squadra di calcio.
Abbiamo il codice fiscale ma non partita iva, essendo una associazione senza fini di lucro.
Come manifestazione estemporanea abbiamo organizzato un evento culturale (presentazione di un libro di un personaggio legato al mondo del calcio).
Per finaziare tale evento abbiamo chiesto aiuto a sponsor e quindi nella locandina dell'evento abbiamo inserito il logo degli stessi.
Ripeto, trattasi di evento estemporaneo, non c'è contuinità temporale della sponsorizzazione.
Volevo chiedere, non potendo emmetere fattura, ma solo una semplice ricevuta non fiscale (su cui apporre eventualmente un bollo dato che il contributo supera i 77,47 euro) a quali gravami va incontro l'associazione.
E nel caso, cosa potrebbe consigliare per evitare tali eventuali gravami.
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, la ringrazio per il tempo che vorrà dedicarmi
Buongiorno. Indipendetemente dal carattere "estemporaneo" dell'evento, la sponsorizzazione tecnicamente definita si sconfigura come una prestazione di natura commerciale, per l'esercizio della quale occorre che l'Ente sia titolare di partita IVA. Se ci troviamo infatti nell'ipotesi in cui uno o più soggetti (non soci) corrispondono all'ente dei denari con una finalità bene precisa (pubblicità), questi non possono che avere connotazione commerciale, con tutte le conseguenze del caso (partita IVA, versamento imposte/IVA, registro IVA, modello UNICO ENC). Segnalo in proposito un nostro specifico articolo di approfondimento: http://www.tuttononprofit.com/2016/02/enti-non-profit-quando-un-corrispettivo-e-istituzionale-e-quando-commerciale.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
Salve, buongiorno. Sono il responsabile di un sito internet "religioso" riferito ad un'associazione religiosa non in possesso di partita iva, non rilascia fatture, ma ricevute. Avrei 3 domande da porle:
1) può esistere un rapporto di sponsorizzazione tra questa associazione(sodalizio) e un attività commerciale(sponsor) presente sul territorio?
2) Se si, come dovremmo giustificare/annotare eventuali entrate pervenute dallo sponsor?
3) sul sito internet dell'associazione posso inserire un logo/nome dello sponsor, senza indicare promozioni o pubblicità di esso e senza link?
Grazie infinite per il vostro tempo.
Buongiorno. L'esercizio di attività commerciali, quali la sponsorizzazione da Lei citata nel Suo quesito, comporta per un'associaizone la necessità che la stessa sia titolare di partita IVA e versi le imposte su detti proventi alle scadenze e secondo gli importi previsti dal regime fiscale di riferimento (segnalo in proposito due nostri articoli specifici: http://www.tuttononprofit.com/2013/10/come-distinguere-le-attivita.html e http://www.tuttononprofit.com/2014/12/legge-39891-il-regime-fiscale-agevolato-enti-non-profit-associazioni-societa-sportive.html). Ciò premesso rispondo per punti:
1) certamente, ferma la precisaizone di cui sopra;
2) occorrerà che l'associazione emetta idonea fattura;
3) certamente sì, ferme le previsioni contrattuali pattuite fra le parti nella sottoscrizione del contratto.
Cordialità, Stefano Bertoletti
Salve, Ho da pochi mesi aperto una associazione culturale non riconosciuta, regolarmente registrata al registro dell'agenzia delle entrate con codice fiscale (senza partita iva). Vorrei organizzare tornei per i soci mettendo come premio oggetti offerti da sponsor, esterni all'associazione, come ad esempio Hardware per computer, Biciclette, libri, Buoni sconto da utilizzare sui siti degli sponsor, maglie/maglioni ecc… Premetto che i tornei saranno totalmente gratuiti e quindi il socio dovrà sostenere solo le spese di tesseramento. Ho letto che il ministero dello sviluppo economico ha tracciato delle linee guida per quanto riguarda le manifestazioni a premio, ma non mi è chiaro, se il mio caso rientra nella casistica riscontrata, nel qual caso, come posso, se possibile, regolarizzare? Grazie anticipatamente e arrivederci, Giampiero Gismondi.
Buongiorno. Dai pochi elementi in mio possesso riterrei applicabile al caso di specie la disciplina prevista dal ministero dello sviluppo economico in tema di concorso a premi (questo il link specifico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/concorrenza-e-commercio/manifestazioni-a-premio/modulistica?layout=list). Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
una onlus che ha ricevuto una sponsorizzazione (beni o denaro) da un'azienda, può esporre il logo dell'azienda in questione sul sito della onlus?
grazie
Luca
Buongiorno. Certamente sì: alla luce degli accordi sottoscritti tra le parti (onlus e azienda) è assolutamente possibile che l'associazione, se autorizzata, utilizzi il logo dell'azienda quale sponsor. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
faccio parte di una a.s.d. munita di partita iva. Andiamo avanti per auto-finanziamento, l'unico introito extra è dato da circa 1000 euro annui di sponsorizzazione regolarmente fatturati. La domanda è:
sugli acquisti dell'associazione si paga l'iva per intero oppure è prevista qualche agevolazione?
Buongiorno.
Se siete in regime 398/91 non vi sono agevolazioni e l'iva si paga per intero.
I migliori saluti, Gabriele Aprile
Salve, desidero chiedere quanto appresso: il proprietario di un'attività commerciale può creare all'interno della sua attività stessa un'a.s.d. con lo stesso nome? Se si, qual'è la norma di riferimento? Grazie.
Buongiorno.
Non è vietato, ma per un discorso di opportunità e di eventuale conflitto di interesse, eviterei stesso nome e stesse persone all'interno dell'Associazione.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
Salve, grazie mille della risposta. Siamo in contatto direttamente con i fornitori del materiale perché la ASD che ci ha richiesto il contributo non credo abbia mai fatto nulla di simile quando ha ricevuto dei contributi (fatture/verbali ecc..)trattandosi di un gruppo ciclistico di semplici appassionati di uscite domenicali che ogni anno quando possibile, tramite sponsor, si fa fare le divise. Possiamo farci fatturare direttamente dalla ditta il materiale che si va ad acquistare? Come possiamo giustificarlo?C'è un modo più semplice per giustificare l'uscita di denaro senza passare per una fattura dall'associazione ricevente (ovviamente inserendo sempre nei nostri verbali la natura della sponsorizzazione e il pagamento con Ass.Bancario)? Grazie. A presto
Buongiorno,
mi spiace ma non vedo alternative rispetto a quanto proposto nella precedente risposta.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
Salve, e nel caso in cui sia una Società sportiva dilettantistica in regime di 398 a concedere un contributo per l'acquisto di divise da gara ad un'altra associazione sportiva di ciclismo sulle quali viene inserito il logo della società offerente, come bisogna comportarsi in ambito di dichiarazione e/o ricevute/fattura da farsi rilasciare? Come vanno inserite in contabilità?
Grazie. A presto
Buongiorno.
La ASD dovrà emettere fattura alla SSD per sponsorizzazione in natura, indicando il valore della sponsorizzazione e versare IVA e pagare imposte in base al regime iva utilizzato. La SSD conserverà invece la fattura.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile