“L’art. 148 del TUIR nel disciplinare il regime fiscale di enti non commerciali sottopone la fruizione di benefici al rispetto di determinate condizioni indicate al comma 8 tra le quali, punto f) la previsione negli atti costitutivi o statuto (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata) di “intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa“. Questo il preambolo delle motivazioni con le quali