Come gestire una associazione?
Recenti avvenimenti ci suggeriscono di portare alla Vostra attenzione alcuni aspetti fondamentali (da Noi sempre sostenuti) per la corretta gestione di un’associazione.
In particolare:
– Sulla base di quanto stabilisce ogni singolo statuto, almeno ogni quattro anni (questo dato numerico è un nostro suggerimento, ma è possibile prevedere un termine inferiore) è obbligatoria la convocazione di un’Assemblea Sociale volta alla rielezione del Consiglio Direttivo della stessa.
– Sulla scorta di quanto stabilisce ogni singolo atto costitutivo, è necessario che la prima Assemblea Sociale (convocata entro il mese di aprile dell’anno successivo) abbia all’ordine del giorno la conferma delle nomine dei membri del Consiglio Direttivo (che diversamente risulterebbero auto-nominati) o l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
– Constatato che ogni statuto prevede una prima ed una seconda convocazione (solitamente un’ora dopo la prima) ai fini della validità della stessa, è obbligatorio dichiarare nel verbale dell’assemblea sociale se la prima convocazione è andata deserta per il mancato raggiungimento di un quorum minimo di presenze (metà più uno dei soci votanti).
– A titolo precauzionale, è opportuno nel periodo precedente lo svolgimento di un’Assemblea che i soci con diritto di voto prendano visione e firmino il documento di convocazione della stessa, recante luogo, data e ordine del giorno in cui verrà tenuta. Questo fornisce una duplice garanzia: conferma nel socio la natura associativa dell’ente cui è iscritto e assicura lo svolgimento periodico delle Assemblee Sociali.
– Si ricorda che coloro che non tesserano tutti i soci presso un Ente di Promozione Sportiva sono obbligati a tenere un libro soci aggiornato riferito ad ogni anno.
Per qualsiasi altra informazione, come sempre, potete contattarci o commentare il post.
Per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione/Società Sportiva abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche. L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.
Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.
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Nella compilazione di un nuovo statuto di un’organizzazione di volontariato di protezione civile, si può inserire la possibilità di un unica convocazione anziché due? Questo per evitare la ormai consuetudine di informare di partecipare a quella del giorno dopo (la seconda), o mettendo orari assurdi per la convocazione della prima.
Grazie
Buongiorno. Riporto il testo dell’articolo 21 del codice civile nella sezione delle “persone giuridiche private”, dal quale si desume la necessità di prevedere sempre una seconda convocazione rubricato “Deliberazioni dell’assemblea”: “Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti…”. Cordialità, Stefano Bertoletti
buongiorno, sono presidente di un’associazione culturale no profit (la rilevate dal sito web), la gestione si svolge unicamente con le quote degli associati , non abbiamo nessun altro introito. Leggo nel vostro articolo che l’assemblea ordinaria può essere convocata anche ogni quattro anni . Intendete unicamente l’assemblea che elegge gli organi direttivi o in generale l’assemblea può essere convocata ogni quattro anni (mi farebbe piacere). Leggo da più parti che deve essere convocata obbligatoriamente una volta all’anno (compreso il mio avvocato). grazie per la risposta e complimenti.
un caro saluto
nino sgarbi
Buongiorno. Il nostro articolo indica che “è obbligatoria la convocazione di un’Assemblea Sociale volta alla rielezione del Consiglio Direttivo della stessa … sulla base di quanto stabilisce ogni singolo statuto”, e dunque in via generale ogni 4 anni o diverso termine previsto dallo stesso. Discorso diverso per le assemblee sociali ordinarie, che devono obbligatoriamente essere convocate almeno una volta l’anno per l’approvazione dei rendiconti, come abbiamo chiarito qui: https://www.tuttononprofit.com/2019/04/associazioni-bilanci-cosa-come-fare-per-approvare-rendiconti.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, e se per caso un’associazione avesse dimenticato di rieleggere il consiglio direttivo?
Nel nostro statuto dovremmo nominare un nuovo direttivo ogni tre anni, ma ne sono passati cinque. A questo punto che fare?
Grazie per la risposta.
Buongiorno. Preso atto della dimenticanza, per la quale non esiste una sanatoria, è senza dubbio indispensabile “correre ai ripari” ed eleggere il prima possibile un nuovo consiglio direttivo secondo le modalità individuate dallo statuto sociale vigente. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, lo Statuto indica che all’assemblea dei soci possono votare quelli regolarmente iscritti, senza altre specificazioni.
L’assemblea viene convocata entro il 31 Marzo come previsto dallo statuto, possono votare i soci iscritti l’anno precedente o esclusivamente i soci che hanno rinnovato per l’anno in corso?
L’assemblea può dare una interpretazione?
Buongiorno. La disciplina uniforme del rapporto associativo, previsione che deve necessariamente essere contenuta negli statuti degli Enti di tipo associativo ex art. 148 n. 8 lett, c) del TUIR, impone uguaglianza di diritti e doveri in capo a tutti i soci del sodalizi, indipendentemente dall’anno di iscrizione. Ciò significa che alle assemblee sociali devono necessarimanete esere convocati tutti i soci dell’Ente, in regola con l’iscrizione e con quanto altro stabilito nello statuto sociale (ad esempio il pagamento della quota associativa annuale). Segnalo in proposito un nostro articolo di approfondimento: https://www.tuttononprofit.com/2016/04/disciplina-uniforme-del-rapporto-associativo-in-una-associazione-non-profit-cosa-significa.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
Nel libro primo, titolo secondo, capo secondo del codice civile non vi è nessuna disposizione in merito a quando deve essere convocata l’assemblea ordinaria in seconda convocazione. In assenza di queste disposizioni codicistiche si applicano le norme relative al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile che si riferisce alle società per azioni, in quanto compatibili oppure è possibile la seconda convocazione anche dopo solo mezz’ora dalla prima?
Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti
Buongiorno. Nessuna legga vieta ad un’associazione di disporre la riunione in seconda convocazione dell’assemblea sociale a mezz’ora dalla prima convocazione. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno,
Vi chiedo se è possibile avere un’informazione in merito alla redazione dello statuto alla luce del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). In particolare, in base all’art. 3 del CTS “per quanto non è previsto dal suddetto codice, agli Enti del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione”. Ma quali articoli del Codice Civile si applicano? Molti fanno riferimento agli articoli che si riferiscono alle società, ma un’organizzazione di volontariato non è una società!
Per esempio sulla seconda convocazione si fa riferimento all’art. 2369 del Codice Civile, che recita “questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima”, ma questo riguarda le società per azioni. Quindi chi mi impedisce di fare la seconda convocazione dopo mezz’ora dalla prima?
Vi ringrazio e invio cordiali saluti.
Buongiorno. Il libro primo, titolo secondo, capo secondo del codice civile è intitolato “Delle associazioni e delle fondazioni”: in esso può trovare le disposizioni codicistiche relativi alle associazioni. Cordialità, Stefano Bertoletti
Buongiorno, ho letto che il libro soci va aggiornato secondo regole ben precise… come ci si comporta se, presa in mano un’associazione, ci si rende conto che queste regole non sono state rispettate? Se, ad esempio, i soci sono stati inseriti in ordine alfabetico anziché numerati in ordine di iscrizione, oppure se mancano dei dati importanti come il c.f….
Bisogna tenere invariato quello che è stato fatto e proseguire in modo corretto (trovandosi quindi con mezzo libro soci fatto male e mezzo fatto bene)?
Oppure bisogna andare a correggere gli errori dove possibile e “rifare” (ma è legale???) il libro soci da capo?
Grazie
Buongiorno. Nelle Associazioni non riconosciute costiuite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, i profili di responsabilità sono disciplinati dall’articolo 38 del codice civile, il quale stabilisce che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. In altre parole un nuovo Consiglio Direttivo sarà direttamente responsabile per quanto realizzato a far data dal proprio insediamento e non per le attività poste in essere dal precedente organo amministrativo. Segnalo in proposito un nostro approfondimento specifico: https://www.tuttononprofit.com/2016/06/enti-non-profit-senza-personalita-giuridica-quali-responsabilita-consiglio-direttivo-presidente.html. Cordialità, Stefano Bertoletti
Nello statuto della mia associazione è indicato che "In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione."
E' sufficiente, dunque, anche in caso di dimissioni da parte di vicepresidente e segretario, decidere chi prenderà il loro posto all'interno del solo Consiglio Direttivo e mettere a verbale? Non vi è necessità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate?
Buongiorno. Premesso che avanzo non poche perplessità su di una "sostituzione mediante cooptazione", nel caso di variazione di membri del consiglio direttivo occorrerà notificarne la modifica ad Agenzia Entrate mediante il modello EAS (http://www.tuttononprofit.com/2013/07/modello-eas-questo-sconosciuto-cose_24.html). Cordialità, Stefano Bertoletti
salve è obbligatoria la lettera per invitare i soci all'assemblea o può anche essere fatto anche tramite sms (nel nostro statuto non è specificato nulla in merito) si questo 2° caso si eviterebbero tanti costi ma non avremmo la conferma firmata di ricevuta comunicazione! c'è una regola base da seguire?
Buona sera.
Lo statuto indica di norma che procedura seguire.
Sicuramente ci deve essere il foglio di convocazione appeso in bacheca. Tutti i metodi che sono in grado di testimoniare una corretta convocazione sono ben accetti. I migliori saluti, Gabriele Aprile
Un socio puo' richiedere copia del verbale dell'assemblea dei soci indetta per l'approvazione del rendiconto economico?
Grazie
Buona sera. Solitamente da statuto o su un regolamente è indicato che i soci possono chiedere copia dei rendiconti e dei verbali di assemblea sostenendo le spese per la stampa. E' un diritto dei soci.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile
Se si e' soci di una asd da piu' anni e' normale che all'inizio dei corsi del nuovo anni si richieda una nuova domanda di ammissione a socio?
Certamente, ci mancherebbe altro! Non è sufficiente ripagare la quota sociale per essere soci, ma bisogna anche ricompilare ogni anno la domanda di ammissione. I migliori saluti, Gabriele Aprile
Hahaha state scherzando spero.
Ma che razza di informazioni date in giro?
Buongiorno. Le informazioni rese sono frutto di anni di esperienza oltre che di decine di verifiche fiscali brillantemente superate con successo. La volontà di aderire ad un sodalizio deve essere manifestata dal soggetto di anno in anno, e ciò in ragione del fatto che l’acquisizione della qualifica di socio deve essere confermata o meno dal consiglio direttivo dell’Ente, non essendo sufficiente il semplice pagamento della quota a conferire al soggetto la qualifica in questione. Diversamente che differenza ci sarebbe, secondo la Sua teoria, tra un negozio (in cui entro e compro una camicia) ed un’associazione (nella quale manifesto il desiderio di aderire ad un ente di tipo associativo) se bastasse in entrmabi i casi pagare per “essere a posto”? Ciò premesso ognuno è ovviamente libero di amministrare un Ente come meglio crede, ovviamente nel rispetto della legge, della natura giuridica del soggetto oltre che del lavoro altrui, anche se questo la fa ridere. Cordialità, Stefano Bertoletti
Entro quanto tempo al massimo dalla scadenza di un direttivo va indetta l'assemblea per l'elezione del nuovo direttivo?
Grazie e complimenti
Buongiorno.
Bisogna leggere cosa è indicato nello statuto sociale. In qualsiasi caso, il prima possibile.
I migliori saluti,
Gabriele Aprile