Cari lettori, come sapete siamo soliti in questo blog definire gli aspetti connessi alle verifiche fiscali, sia dal lato del contribuente (la maggior parte delle volte Associazioni non profit in genere e Società Sportive Dilettantistiche) che da quello dei verificatori. In questa linea, l’approfondimento che tratteremo nelle prossime righe, è finalizzato a chiarire la disciplina che regola il regime degli accessi fiscali presso la sede degli Enti Non Commerciali e delle ONLUS.
REGIME FINO AL MARZO 2012
Fino al termine del mese di febbraio 2012 i locali destinati all’esercizio delle attività istituzionali da parte degli Enti Non Commerciali e delle ONLUS erano ritenuti “locali diversi” per quanto riguardava l’accesso fiscale, circostanza che implicava che eventuali accessi fossero consentiti solo in presenza di idonea autorizzazione del Procuratore della Repubblica (la quale poteva essere concessa esclusivamente in presenza di gravi indizi di violazioni fiscali). Si riteneva quindi applicabile il secondo comma dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 secondo il quale “l’accesso … può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni ”.
REGIME VIGENTE DAL MARZO 2012
Dal marzo 2012 l’accesso presso i locali degli Enti Non Commerciali e delle ONLUS, a prescindere dalla tipologia di attività ivi esercitata, è consentito con la semplice autorizzazione prevista dal primo comma del già citato art. 52 il quale stabilisce che “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria … per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono …”. Prosegue poi l’articolo, a tutela di coloro che “ospitano” la sede di un Ente presso la propria abitazione, che “… per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica”. In altre parole l’accesso presso un’Associazione può essere effettuato dal personale ispettivo anche mediante l’esibizione della sola lettera di incarico rilasciata dal capo dell’Ufficio. Precisiamo infine che detto accesso, alla luce anche del dettato dell’art. 12, co. 1 dello Statuto del contribuente, è legittimo solo qualora giustificato da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo … durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”.
COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE?
In esito all’accesso gli ufficiali, terminate le presentazioni di rito, richiedono l’esibizione di tutti i libri, registri, scritture e documenti attinenti all’attività esercitata relativamente al periodo d’imposta oggetto di verifica.
Bene, ma cosa può accadere in caso di mancata esibizione?
– l’applicazione di sanzioni amministrative;
– la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di procedere alla ricostruzione presuntiva della base imponibile ai fini dei tributi diretti e indiretti;
– preclusioni a carico del contribuente circa termini e modalità con cui difendere la propria posizione in sede amministrativa e contenziosa.
MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE:
– Per approcciarsi ad una verifica fiscale con l’animo giusto, senza inutili paure, Vi invitiamo a consultare questa guida appositamente realizzata sul tema;
– Per i più timorosi o semplicemente per tutti coloro che intendessero verificare la gestione della loro Associazione abbiamo ideato un check di cui seguono specifiche.
L’intervento proposto prevede:
– invio da parte nostra via mail di apposito questionario in formato excel;
– trasmissione sempre a mezzo mail del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
– call conference su skype dedicata all’analisi del questionario, della gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
– predisposizione, nell’arco dei 5 giorni lavorativi successivi alla call, di apposita relazione corredata dall’indicazione delle corrette modalità gestionali.
Per maggiori informazioni sul check, cliccate QUI mettendo come oggetto “info check”.