Responsabilità in un Centro Sportivo

Responsabilità del proprietario/gestore/custode di un Centro (anche Sportivo)

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione nella recente sentenza numero 19998 del 30 agosto 2013 ha enunciato, di fatto ribadendolo, il seguente principio di diritto: “il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o di terzi”.

In altre parole ciò significa nei fatti che se un giocatore si fa male su di un campo di calcetto mentre sta praticando attività sportiva (oppure, in via analogica, in sala pesi, in sala musicale, …), il gestore o proprietario della struttura sarà sempre responsabile, a meno che non sia in grado di dimostrare (e pertanto dimostri) che il danno che è occorso al soggetto si sia verificato per un “caso fortuito” o ancora poiché cagionato dal danneggiato stesso. Questo dal momento che il tradizionale onere della prova, che generalmente spetta a chi intraprende un’azione legale, in questi casi (quando, cioè, si tratta di “cose in
custodia”) trova un’eccezione alla regola fondamentale visto che la responsabilità è sempre del custode ed è automatica per il solo fatto che si sia verificato l’evento. È pertanto proprio il custode che, a causa dell’inversione dell’onere della prova, dovrà dimostrare l’assenza di connessioni di sorta tra l’evento lesivo ed il bene in custodia al fine di poter essere scagionato da ogni responsabilità sul punto provando come esso si sia verificato alternativamente a causa di:
– accadimenti imprevedibili e fuori dal proprio controllo;
– un comportamento imperito o imprudente del danneggiato o di terzi soggetti.

A buon intenditor … buona gestione!

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