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Statuti associativi: nessun obbligo di adozione delle identiche espressioni letterali adottate dal Legislatore

L’art. 148 del TUIR nel disciplinare il regime fiscale di enti non commerciali sottopone la fruizione di benefici al rispetto di determinate condizioni indicate al comma 8 tra le quali, punto f) la previsione negli atti costitutivi o statuto (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata) di “intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa“. Questo il preambolo delle motivazioni con le quali la Commissione Tributaria Regionale di Milano (con la sentenza 2048/2014 del 13.03.2014) ha confermato un principio sacrosanto dai noi più volte affermato in tema di Enti non commerciali: la sostanza prevale sulla forma (a talune condizioni).
Ma facciamo un passo indietro per comprendere da dove prenda le mosse questa sentenza di una Commissione Tributaria di secondo grado.Si tratta di un pronunciamento scaturito in esito all’impugnazione effettuata da Agenzia Entrate di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como con la quale quest’ultima aveva ritenuto che lo statuto di una Associazione Sportiva Dilettantistica accertata contenesse le previsioni di legge richieste (tra le quali l’intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote) a dispetto di quanto sostenuto dagli Ufficiali accertatori, i quali lamentavano la non rispondenza dello stesso al dettato dell’art. 148 comma 8 del TUIR. Osserva la CTR “come la disposizione del TUIR in esame non imponga certo, come sembra ritenere l’Agenzia delle Entrate, la introduzione negli statuti della identica espressione letterale usata dal legislatore. Ciò che rileva è che negli atti suddetti siano presenti disposizioni che perseguano lo stesso identico scopo … “.
Ciò significa, in altre parole, che l’aderenza alle disposizioni di legge dello statuto di una associazione (sia essa culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale, di volontariato oppure una ONLUS) non deve tanto riscontrarsi nella sola e semplice coincidenza delle espressioni letterali adottate quanto nella ratio delle clausole inserite rispetto a quanto disposto dal Legislatore (principio sotto molti aspetti identico a quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate affermato nell’ultimo quesito della sua circolare 9E del 24.04.2013 di cui abbiamo parlato QUI).

Per verificare statuto e modalità gestionali adottate dal Vostro Ente proponiamo un intervento che prevede:

  • invio di questionario in formato excel via mail;
  • ricezione del questionario compilato unitamente ad una copia di statuto;
  • call conference su skype (o di persona presso di noi) dedicata all’analisi del questionario, alla gestione dell’Associazione ed alle eventuali criticità riscontrate, con verifica delle possibili soluzioni operative;
  • predisposizione, nei 5 giorni lavorativi successivi, di apposita relazione, con le prassi corrette.

Per maggiori informazioni scriveteci a info@tuttononprofit.com con oggetto “info check”.

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