COME FARE?
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre di quell’anno), esclusivamente in via telematica;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista, con codice tributo 8114 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento.
QUI potete leggere la pagina dedicata, sullo scadenziario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
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Buon giorno.
In quest'altro nostro articolo trova l'indicazione degli enti esonerati dalla trasmissione del modello EAS: http://www.tuttononprofit.com/2013/07/modello-eas-questo-sconosciuto-cose_24.html. Come vedrà sono esonerate le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997. Grazie per il commento.
Stefano Bertoletti
Salve, in riferimento al modello EAS avevo letto che le onlus non devono presentarlo. è vero?