Diritti connessi al diritto d’autore: nuovi criteri e modalità di determinazione dell’equo compenso dovuto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 57 del 10 marzo scorso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri intitolato “Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“. Senza dilungarci sulla natura dei diritti connessi e sulla norma in forza della quale essi risultino dovuti (tutti coloro che volessero approfondire l’argomento o anche solo “rinfrescarsi” la memoria sul tema possono consultare QUESTO nostro vecchio post), analizziamo in estrema sintesi le risultanze del citato Decreto.

Il nostro vecchio articolo sul tema si concludeva con il “forte dubbio” relativo alle modalità di determinazione del famoso “equo compenso” che spetta per l’utilizzazione del fonogramma.
Ebbene il nuovo Decreto pur fornendo importanti spunti funzionali a definire in maniera certa un importo che sia da ritenersi “equo“, rimanda a successivi accordi tra le parti (che sarebbero da un lato gli organismi di intermediazione, ad esempio SCF, e dall’altro le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative) la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione del compenso, stabilendo come questo dovrà essere individuato sulla base di parametri ben precisi, quali:
1. la natura giuridica dell’Ente che li utilizza (è infatti ragionevole immaginare che la finalità di un Ente, sia essa lucrativa oppure non profit, possa portare alla determinazione di una differente “equità” circa la quantificazione dell’importo);
2. gli incassi lordi derivanti dall’utilizzazione del fonogramma (è altrettanto ragionevole ritenere che l’importo di un compenso “equo” debba essere parametrato agli incassi che da esso derivano);
3. il compenso dovuto per la medesima utilizzazione dovuta per il diritto d’autore (è infine sensato ipotizzare un compenso per l’utilizzazione di un fonogramma che tenga conto a monte dell’esistenza già di un diritto d’autore).

Questo il testo dell’articolo 1, rubricato “Ambito di applicazione, criteri e modalità di determinazione del compenso, procedure di ripartizione
1. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l’utilizzazione del fonogramma, dovuto ai  sensi  degli articoli 73 e 73-bis della  legge  22  aprile  1941, n.  633,  sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi  al  suo esercizio,  sono individuate mediante accordi stipulati  fra  gli organismi di intermediazione  dei diritti  connessi  che operano  a favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del decreto  del Presidente  del Consiglio  dei ministri del 19 dicembre  2012,  e le  organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori. E’  fatta salva  la facoltà di ciascun titolare dei diritti di stipulare in ogni momento accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi.
2. La misura e le modalità del compenso di cui al primo comma sono determinate con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra  l’altro, del valore economico dell’effettivo utilizzo dei  diritti negoziati, della natura  e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti. Si tiene altresì in considerazione:
a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale è effettuata l’utilizzazione;
b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione;
c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione  dei corrispondenti diritti d’autore di cui al titolo I  della legge  22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del  diritto  di autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio.
3. La quota di ripartizione dell’ammontare del compenso, di cui al comma 1, spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei fonogrammi, è  pari al 50% dell’ammontare globale del compenso stesso.
4. L’ammontare della quota di  ripartizione di cui al comma  3, spettante agli artisti interpreti o esecutori, è versata ai medesimi secondo quanto disposto dagli articoli 73 e  73-bis della legge  22 aprile 1941, n. 633, dall’art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, n. 27, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, se  non diversamente pattuito, gli accordi stipulati ai sensi del comma 1, continuano ad essere in vigore.

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