Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Nota n. 17314 del 17 novembre scorso, ha definito l’ambito di applicazione dell’art. 71, co. 1 del Codice del Terzo Settore, ai sensi del quale le sedi degli ETS “e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee […], indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Nota 17314 e Codice del Terzo Settore: ambito di applicazione