Cari lettori, come abbiamo già avuto modo di anticiparVi, l’anno che è appena iniziato si è portato appresso numerose novità. Una delle più rilevanti a parere di chi Vi scrive (forte anche delle numerosissime richieste di chiarimento in questa direzione) è sicuramente il nuovo regime dei minimi, di cui già l’ottobre scorso abbiamo diffusamente parlato QUI.
Cerchiamo quindi, in maniera schematica, di fotografare “com’era” e “com’è”, rinviandoVi al Vostro consulente per ogni doveroso (e necessario!) approfondimento sul tema.
Regime de minimi fino al 31/12/2014
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Regime dei minimi a partire dal 01/01/2015
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Aliquota imposta sostitutiva
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5%
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15%
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Limite di fatturato
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30.000 euro/anno
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Variabile in base al settore
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Deducibilità spese
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Deducibili i costi inerenti e documentati
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Percentuali forfettarie di redditività
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Durata
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5 anni o fino al compimento del 35° anno di età
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Nessun limite temporale
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Limite beni strumentali
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15.000 euro in 3 anni
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20.000 euro annui
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Agevolazioni iniziali
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No
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Imponibile ridotto di 1/3 per i primi 3 anni
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Agevolazioni contributive
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No
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Artigiani e commercianti senza minimale previa
apposita comunicazione all’INPS |
Spese personale dipendente
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Non ammesse
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Fino a 5.000 euro/anno
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IRAP
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No
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No
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IVA
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No
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No
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Ritenuta d’acconto
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No
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No
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Studi di settore
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No
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No
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Spesometro
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No
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No
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Ferma questa grande novità Vi ricordiamo inoltre che con l’avvento del 2015 sono trascorsi i famosi due anni solari consecutivi dall’introduzione della riforma Fornero (92/2012): che vuol dire? Che ora sono possibili attività di verifica contro le “false” partite IVA in forza dei parametri individuati dalla citata riforma, che ricordiamo essere:
– durata della collaborazione (complessivamente più di otto mesi all’anno per due anni consecutivi);
– fatturato (più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti nell’arco dei due anni solari consecutivi);
– postazione fissa (anche se ad uso non eesclusivo).
In relazione a tale ultimo aspetto Vi ricordiamo infine che qualora due dei tre profili sopra riportati venissero disattesi, i verificatori potrebbero ricondurre la collaborazione con il professionista nel novero delle collaborazioni coordinate e continuative, ferma la possibile prova contraria (in mano ovviamente al professionista/committente).
NOVITA’: è del 12 febbraio l’emendamento che proroga di un anno il “vecchio” regime dei minimi con imposta sostitutiva unica al 5% (Eutekne).
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Salve, chi era già nel regime dei minimi prima del cambiamento a cosa è soggetto? Entra in automatico nel nuovo senza più avere il limite temporale? Grazie
Buongiorno.
Se rispetta ancora i limiti del vecchio regime può restare in quello fino ai termini previsti.
I migliori saluti, Gabriele Aprile