Cartelle Equitalia e avvisi Agenzia Entrate: notifiche irregolari, nulle o inesistenti

Lo sapevate che le notifiche delle cartelle esattoriali e degli accertamenti fiscali devono necessariamente avvenire tramite raccomandata A/R ed esclusivamente attraverso il servizio di Poste Italiane? Ebbene, è proprio così! Ciò significa che qualsiasi altra notifica passata, presente e futura viene definita nulla.

Queste le caratteristiche di una notifica relativa ad un avviso di Agenzia delle Entrate:
– l’atto deve essere inviato tramite raccomandata A/R in un plico sigillato (busta chiusa di colore verde) alla privata dimora o presso la sede del contribuente (quindi anche di un’Associazione o Società Sportiva);
– sulla busta non ci devono essere segni identificativi relativi al contenuto, ma numero cronologico, sottoscrizione e sigillo dell’Ufficio;
– sia sull’originale che sull’atto notificato ci deve essere la certificazione (relata) di avvenuta notifica (Ufficio Postale che spedisce la raccomandata e numero della stessa).
Fin qui, direte voi, tutta normale amministrazione … lo sapevate però che vi sono dei casi in cui il contribuente può avanzare una contestazione a seguito di scorretto procedimento di notifica e che il giudice dovrebbe accoglierne il ricorso non potendo verificare la correttezza?

Vediamo quali casi ci possono essere:
1) l’avviso di ricevimento non è stato debitamente compilato in ogni sua parte;
2) la notifica è irregolare quando nella relata manca il luogo in cui è avvenuta la notifica, nella copia per il contribuente manca l’apposizione e/o la sottoscrizione della relata di notifica, oppure un soggetto non abilitato ha effettuato la notifica. In questo caso la notifica resta valida, ma può essere contestata se vi sono incertezze sensate;
3) la notifica è nulla quando viene recapitata al vecchio indirizzo del contribuente, in un luogo diverso, presso il domicilio fiscale nel caso in cui il contribuente abbia indicato il proprio domicilio presso il commercialista, oppure se le due relate di notifica sono differenti. In questo caso la notifica resta valida se il contribuente contesta l’avviso di accertamento, segno evidente che ne è comunque venuto a conoscenza;
4) la notifica è inesistente quando non c’è traccia della stessa (oppure è stata fatta nei confronti di un soggetto diverso dal corretto contribuente) o è stata effettuata attraverso modalità non previste dalla legge. In questo caso, come potrebbe difendersi il contribuente trattandosi di omessa notifica?

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